Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.2021.101 • TRAC TI 14.2021.101 Generato dall'IA

Creditor Bankruptcy Annulled Due to Debt Extinguishment and Solvency Showing

Numero d'incarto 14.2021.101
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellate court reviewed a timely appeal against a lower court's bankruptcy declaration initiated by a creditor for non-payment of a small debt. The court reasoned that under the relevant statute, bankruptcy can be annulled if the debtor proves the debt has been extinguished and demonstrates verisimilitude of solvency through documentation. Since the debtor provided evidence of having settled the initiating debt after the bankruptcy order and subsequently demonstrated sufficient progress in resolving several other pending enforcement actions, indicating that their financial survival was not immediately threatened, the court deemed their solvency sufficiently plausible and therefore granted the appeal, annulling the bankruptcy declaration.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 63 LEF, Art. 145 cpv. 4 CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF; Creditor Bankruptcy Annulled Due to Debt Extinguishment and Solvency Showing: The court reasoned that under the relevant statute, bankruptcy can be annulled if the debtor proves the debt has been extinguished and demonstrates verisimilitude of solvency through documentation. Since the debtor provided evidence of having settled the initiating debt after the bankruptcy order and subsequently demonstrated sufficient progress in resolving several other pending enforcement actions, indicating that their financial survival was not immediately threatened, the court deemed their solvency sufficiently plausible and therefore granted the appeal, annulling the bankruptcy declaration.

Parole chiave

Generato dall'IA
solvibilità finanziaria esecuzione per debiti annullamento della dichiarazione di fallimento concordato nel fallimento compensazione nel fallimento assemblea dei creditori Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF

The core ground for accepting the appeal and annulling the bankruptcy declaration, as the debtor proved the debt was extinguished.

Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited as the basis for placing the court costs on the appellant due to the late payment leading to the judicial procedure.

Art. 52 lett. a OTLEF

Cited in conjunction with Art. 61 cpv. 1 OTLEF to calculate the judicial fee for the second instance.

Art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in conjunction with Art. 52 lett. a OTLEF to calculate the judicial fee for the second instance.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 14.2021.101 · Lugano 11 agosto 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2021.1595 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza presentata il 30 marzo 2021 dall’

CO 1 contro

RE 1 (titolare del __________, __________, patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 16 luglio 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5 luglio 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 30 marzo 2021 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 261.70 oltre a interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 12 maggio 2021 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione del 5 luglio 2021 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 16 luglio 2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimen­to, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il

21 luglio 2021 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il 3 agosto 2021 la reclamante ha prodotto alcuni documenti a completamento di quelli già annessi al reclamo e ha confermato la sua domanda. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 6 luglio 2021, il termine d’impugna­zione è scaduto venerdì 16 luglio 2021 durante le ferie estive (dal 15 al 31 luglio: art. 56 n. 2 LEF) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 4 agosto. Presentato il 16 luglio 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo. Lo è pure il complemen­to del 3 agosto 2021.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazio­ni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano il 16 luglio 2021 (doc. C) relativa al versamento di fr. 524.65 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 6 luglio 2021) prodotto dalla reclamante (doc. D) si evince che nei suoi confronti erano iscritte altre sei esecuzioni per poco più di fr. 9'000.–. Ha però dimostrato di averne pagate due alla __________ già a fine 2020 (doc. L accluso al complemento di reclamo) e altre due il 20 e il 22 luglio 2021 (doc. I e M), sicché sono attualmente pendenti solo due esecuzioni sospese da opposizione secondo l’estratto aggiornato al 3 agosto 2021 (doc. N), ma per una ha trovato un accordo con l’escutente (__________) e saldato l’importo transatto (doc. G), mentre per quanto attiene all’altra la procedente (la __________) non ne ha finora chiesto il rigetto (cfr. doc. H). Dall’estratto, d’altronde, non risultano attestati di carenza di beni a suo carico.

Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 5 luglio 2021 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata all’CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

–

; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).