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14.2021.10 • TRAC TI 14.2021.10 Generato dall'IA

Appeal Against Rejection of Provisional Objection to Enforcement Order Based on Concert Agreement

Numero d'incarto 14.2021.10
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The case involved an appeal against the rejection of a provisional objection to an enforcement order, initiated based on a private agreement for twelve outdoor concerts, where the enforcing party sought payment of €60,000 (converted to CHF 64,202.36) for alleged unpaid fees. The lower court rejected the objection because the underlying contract provisions regarding penalties or outstanding fees were deemed insufficiently clear to constitute a debt acknowledgment, and the enforcing party failed to adequately explain the calculation in their initial request. The appellate court upheld the rejection because the appellant, in their appeal, introduced new factual claims (the number of missing concerts and the specific applicable rate) that were not presented in the initial procedure, violating the principle that the procedure for provisional objection is document-based and requires the immediate justification of claims and exceptions by the party.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC; Appeal Against Rejection of Provisional Objection to Enforcement Order Based on Concert Agreement: The lower court rejected the objection because the underlying contract provisions regarding penalties or outstanding fees were deemed insufficiently clear to constitute a debt acknowledgment, and the enforcing party failed to adequately explain the calculation in their initial request. The appellate court upheld the rejection because the appellant, in their appeal, introduced new factual claims (the number of missing concerts and the specific applicable rate) that were not presented in the initial procedure, violating the principle that the procedure for provisional objection is document-based and requires the immediate justification of claims and exceptions by the party.

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo autorizzazione all’esecuzione pagamento provvisorio eccezioni processuali documenti mancanti protesto

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
DTF 132 III 142
Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.
DTF 136 III 587
Bankruptcy Overruled After Denial of Stay Pending Declaratory Action
DTF 136 III 530
2 LEF; DTF 136 III 530 consid.
DTF 143 III 567
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 326 cpv. 1 CPC

The appeal was partially rejected because new factual allegations and evidence were inadmissible, as provided by this article.

art. 106 cpv. 1 CPC

The costs of the appeal proceedings were assigned to the appellant based on the outcome of the decision (following the principle of losing party pays).

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF

Used to determine the amount of the judicial fees.

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Testo completo

Incarto n. 14.2021.10 · Lugano 4 agosto 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2020.937 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 16 febbraio 2020 dall’

RE 1 (rappresentata da RA 1 __________) contro

CO 1 IT- (patrocinata dall’__________ PA 1 __________)

giudicando sull’*“appello”* (*recte:* reclamo) del 30 gennaio 2021 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 25 gennaio 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con *“scrittura

privata”* sottoscritta il 5 febbraio 2018, la CO 1 quale *“organizzatore”* e RE 1 quale *“impresa”* hanno convenuto la prestazione di dodici concerti all’aperto (più uno di prove e gratuito) dell’artista __________ nel

periodo dal 1° lu­glio al 20 settembre 2018. L’art. 2 del contratto, intitolato *“Obbligazioni dell’organizzatore (CO 1)”,* prevede che:

*“L’organizzatore svolgerà a favore dell’Impresa la seguente attività: Garantisce all’impresa 12 date all’aperto grandi città capoluoghi di provincia e/o approvate dall’artista nel periodo estivo del contratto (escluso Campania/Calabria/isole). […]*

*a) In caso di date inferiori la società CO 1, riconosce il debito delle date mancanti nei confronti della Società RE 1 che verrà stimato dal numero delle date mancanti alle 12 date pattuite, per 11000 (undicimila) euro al netto di eventuali trattenute territoriali. Anticipo 12.000,00 (dodicimila euro) al netto di eventuali trattenute territoriali, per efficacia del contratto*

*b)-g) [tutta una serie di obblighi dell’organizzatore]*

*i) In caso contrario RE 1 farà valere questo contratto e stabilirà una penale quantificando tutto il lavoro svolto e i guadagni persi, oltre ai danni di immagine”.*

L’art. 6, intitolato *“Corrispettivi”*, dispone che:

*“A fronte di tutte le obbligazioni assunte dalla società RE 1 in forza del Contratto e dell’esclusiva pattuita, L’organizzazione si impegna a dare adempimento alle obbligazioni a suo carico previste nel Contratto e corrisponderà alla società RE 1 un anticipo di 12000,00 euro (dodicimila euro) al netto di eventuali trattenute territoriali, alla firma del contratto (conferma per efficacia), detraendo 1000,00 euro (mille euro) per ogni serata dall’importo fisso di 11000 euro (undicimila), al netto di eventuali ritenute territoriali. Quindi pagherà per ogni spettacolo euro 10.000,00 (diecimila) al netto di eventuali trattenute territoriali, per le 12 date estive all’aperto […]”*.

B. Il

17 settembre 2018 l’RE 1 ha emesso all’indirizzo della CO 1 una fattura di € 60'000.– per *“Prestazione spettacolo RE 1, come accordo del

5.02.2018 importi al netto di trattenute territoriali”*.

C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 febbraio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, l’RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 64'202.36 oltre agli interessi del 5% dal 20 settembre 2018, indicando quale causa del credito il *“Riconoscimento di debito del 05.02.2018. Fattura n° 20 con scadenza del 20.09.2018 più interessi e oneri di legge. Totale euro 60'000 = CHF 64'202.36 cambio odierno 1.07”*.

D. Avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 16 febbraio 2020 l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’i­­stanza con osservazioni scritte del 17 marzo 2020. Con allegati spontanei del 24 marzo (replica), 31 marzo (duplica), 4 aprile (tri-plica), 10 aprile (quadruplica),

17 aprile (quintuplica) e 22 aprile 2020 (sestuplica) le parti hanno ribadito il proprio punto di vista.

E. Nel frattempo il 19 febbraio 2020 l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha dichiarato nullo il precetto esecutivo n. __________. Con decisione del 29 aprile 2020 questa Camera, nella sua veste di autorità di vigilanza, ha annullato la decisione dell’Ufficio e ha ripristinato l’esecuzione n. __________ unitamente all’opposizione interposta dall’escussa il 10 febbraio 2020 (sentenza della CEF 15.2020.23 del

29 aprile 2020).

F. Statuendo con decisione del 25 gennaio 2021, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 2'000.– a favore della convenuta.

G. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un *“appello”* (*recte*: reclamo) del 30 gennaio 2021 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 26 gennaio 2021, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 5 febbraio. Presentato il 1° febbraio 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che il tenore della lettera a) dell’art.

2 della scrittura privata non èchiaropoiché viene indicata la cifra di € 11'000.– ma non che la stessa sia da moltiplicare per ogni data mancante dei concerti rispetto alle dodici previste. A sua mente, neppure è chiara la dicitura *“al netto di eventuali trattenute territoriali”*, siccome un mancato evento è privo di connessione territoriale. La lettera a) dell’art. 2 sarebbe poi *“apparentemente disallineato”* rispetto alla lettera i), secondo cui *“in caso contrario”* – senza riferimento a una lettera precedente – *“RE 1 farà valere questo contratto e stabilirà una penale quantificando tutto il lavoro svolto e i guadagni persi, oltre ai danni di immagine”*. D’altronde, ha continuato il primo giudice, l’istante non ha mai spiegato in che modo è giunta alla pretesa di € 60'000.–, pari al corrispettivo di fr. 64'202.36 posto in esecuzione, e in particolare non ha mai indicato quante sarebbero, secondo lei, le date mancanti rispetto alle dodici previste. In effetti, qualora l’istante avesse considerato che secondo l’art.

2 lett. a) la somma di € 11'000.– fosse da moltiplicare per ogni unità di evento inferiore alle dodici pattuite, allora gli eventi mancanti da essa considerati sarebbero 5.45 (5.45 x 11'000 = 59'950.–). Potrebbe però anche darsi che la parte istante abbia quantificato la propria pretesa sulla base dell’art. 2 lett. i) in relazione all’art. 6, che prevede un compenso netto di € 10'000.– per ogni concerto. Secondo il primo giudice, tuttavia, la clausola dell’art. 2 lett.

i) non può essere considerata come un riconoscimento di debito poiché la determinazione della penale è lasciata alla sola RE 1 *(“… RE 1 farà valere questo contratto e stabilirà una penale…”)*. In definitiva il Pretore ha concluso che la scrittura privata del 5 febbraio 2018 risulta troppo poco chiara e troppo interpretabile per costituire un riconoscimento di debito, onde la reiezione dell’istanza.

4. Nel reclamo l’RE 1 sostiene che i concerti mancanti sono sei, sicché moltiplicando

tale cifra per € 10'000.– si ottiene l’importo di fr. 64'202.36 (pari a € 60'000.–) posto in esecuzione. Non ritiene infatti corretto

considerare l’importo di € 11'000.– per ognu­no dei dodici concerti, visto l’anticipo iniziale di € 12'000.– già versato, che

occorre detrarre conformemente all’art. 6 della scrittura privata. La reclamante reputa quindi errato il giudizio pretorile siccome la somma posta in esecuzione è facilmente deducibile dal­l’art. 6, a torto ignorato dal primo giudice.

5. Sennonché, in tal modo, la reclamante non si confronta con la motivazione pretorile, secondo cui essa non ha mai spiegato in che modo è giunta alla pretesa di fr. 64'202.36, né ha indicato quante sarebbero, secondo lei, le date dei concerti mancanti rispetto alle dodici previste. Solo con il reclamo l’RE 1 ha fornito queste informazioni (numero dei concerti mancanti e retribuzione unitaria), ma sono allegazioni fattuali nuove e quindi irricevibili (v. sopra consid. 1.2).

5.1 Invero

l’RE 1 afferma sì che l’importo posto in esecuzione era *“facilmente deducibile”* dall’art. 6 della scrittura privata, ma omette di considerare di non

aver citato tale disposizione nell’i­stanza (ma solo l’art. 2 testualmente senza particolari spiegazio­ni). Ora, non spetta al giudice ricercare d’ufficio tra i documenti acclusi all’istanza e all’interno degli stessi quelli che potrebbero giustificare il rigetto dell’opposizione. Stante il principio dispositivo che caratterizza la procedura di rigetto dell’opposizione (art. 55 cpv. 1 CPC), incombe invece all’istante l’onere di allegare i fatti

pertinenti (sentenza della CEF 14.2020.1 del 12 giugno 2020 consid. 6.2 con i rinvii). Nel caso in esame, la reclamante

avrebbe quindi dovuto citare l’art. 6 del contratto e spiegare il calcolo del­l’importo posto in esecuzione già in prima sede. Avrebbe inoltre dovuto quantificare le trattenute territoriali così da permettere il calcolo preciso della somma netta che le spetta.

5.2 Nella limitata misura in cui è motivato – e quindi ricevibile – il reclamo va pertanto respinto, fermo restando che alla reclamante rimane la facoltà di ripresentare una nuova istanza di rigetto del­l’opposizione, persino nella stessa esecuzione (DTF 143 III

567 consid. 4.1 e 140 III 461 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015. 245 del 21 aprile 2016, RtiD 2016 II

651 n. 42c consid. 7.3/b), contenente le necessarie allegazioni di fatto e i relativi documenti giustificativi oppure di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 LEF e sopra consid. 2).

6. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

7. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 64'202.36, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).