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14.2020.98 • TRAC TI 14.2020.98 Generato dall'IA

Appeal Challenging Provisional Rejection of Opposition to Executive Warrants Inadmissible

Numero d'incarto 14.2020.98
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant filed a complaint challenging two decisions relating to the provisional rejection of opposition to executive warrants concerning outstanding rent claims, as well as a prior decision dismissing an earlier related procedural instance. The court ultimately declared the appeal inadmissible on multiple grounds: the appeal against the dismissal decision was time-barred and lacked legal interest, the appeal regarding the provisional rejection of opposition was deemed insufficiently motivated because it failed to specifically contest the lower court's reasoning about suspicious similarity of signatures (suggesting a copy-paste forgery), and the appeal concerning the other instance was also dismissed for lack of legal interest as the decision had not caused the appellant any prejudice.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo irricevibile per tardività, per insufficiente motivazione e per carenza d’interesse degno di protezione

Parole chiave

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eccezione di incostituzionalità opposizione tardiva impugnabilità della decisione di rinvio ritiro dell'istanza giudiziaria ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione decisione di non sollevare obiezioni

Disposizioni normative citate

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Art. 319 lett. a CPC
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
Art. 251 lett. a CPC
1.1 Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili entro dieci giorni dalla notificazione (art.
Art. 321 cpv. 2 CPC
a CPC), le decisioni sono impugnabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Art. 60 CPC
Used to declare the appeal inadmissible for the first cause (SO.2019.1863) and the third cause (SO.2020.851) as the inadmissibility was noted ex officio.
Art. 321 cpv. 1 CPC
Used to declare the appeal inadmissible regarding the first cause (SO.2019.1863) because it was insufficiently reasoned.
Art. 320 CPC
Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
Art. 326 cpv. 1 CPC
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Art. 88 cpv. 2 LEF
a e 60 CPC), dal momento che l’istanza è stata dichiarata irricevibile per perenzione dell’esecuzione giusta l’art. 88 cpv. 2 LEF e le spese processuali poste a carico dell’istante, sicché la decisione del Pretore non ha recato alcun danno al reclamante.

Giurisprudenza citata

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DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
DTF 142 I 94
1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 59 cpv. 2 lett. a CPC

Used to declare the appeal inadmissible based on lack of legally protected interest regarding the third cause (SO.2020.851).

art. 60 CPC

Used to declare the appeal inadmissible for the first cause (SO.2019.1863) and the third cause (SO.2020.851) as the inadmissibility was noted ex officio.

art. 321 cpv. 1 CPC

Used to declare the appeal inadmissible regarding the first cause (SO.2019.1863) because it was insufficiently reasoned.

art. 106 cpv. 1 CPC

Mentioned in the reasoning concerning the decision on costs, although costs were ultimately waived in the operative part.

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Testo completo

Incarto n. 14.2020.98 · Lugano 4 novembre 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nelle cause SO.2019.1863, SO 2019.5422 e SO.2020.851 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanze 15 aprile 2019, 29 ottobre 2019 e 11 febbraio 2020 da

CO 1 DE- (rappresentata dall’RA 1, __________) contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 7 giugno (*recte:* luglio) 2020 presentato da RE 1 contro le decisioni emesse il 24 settembre 2019 e il 2 luglio 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Il 7 agosto 2017, a nome della proprietaria CO 1 la gerenza RA 1 ha concluso con i conduttori RE 1 e PI 1 un contratto di locazione di durata indeterminata di un appartamento di due locali a __________.

B. All’udienza di discussione del 24 settembre 2019 davanti alla Pretura di Lugano, sezione 5, l’RA 1 ha ritirato la propria istanza di rigetto dell’opposizione promossa il

15 aprile 2019 sulla scorta del contratto di locazione del 7 agosto 2017 dopo aver preso atto della mancata identità tra lei stessa e la locatrice, ossia CO

1. Il Pretore ha quindi stralciato la causa dai ruoli (inc. SO.2019.1863).

C. Con precetto esecutivo (n. __________) emesso l’8 ottobre 2018 dal­l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 7’301.– oltre agli interessi del 5% dal 1° maggio 2018, indicando quale causa del credito il *“saldo affitto 5.2018 Fr. 526.00, affitti 6-10.2018 Fr. 6'720.00, spese diffida Fr. 55.00”*.

D. Con un nuovo precetto esecutivo (n. __________) emesso il 15 aprile 2019 sempre dall’UE di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 6'720.– oltre agli

interessi del 5% dal 6 novembre 2018, indicando quale causa del credito i *“canoni locazione da novembre 2018 ad aprile

2019 (6 mensilità)”*.

E. Avendo RE 1 interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi, CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, con istanza del 29 ottobre 2019 nella seconda esecuzione e dell’11 febbraio 2020 nella prima. All’udienza unica di discussione tenutasi il 15 giugno 2020,

l’istante ha confermato ambedue le sue domande, tranne concludere al rigetto provvisorio delle opposizioni anziché definitivo,

men­tre il convenuto si è opposto a tutte e due.

F. Statuendo con due decisioni separate del 2 luglio 2020, il Pretore ha accolto parzialmente la prima istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione al secondo precetto esecutivo limitatamente a fr. 6'720.– oltre agli interessi del 5% su ogni singola pigione di fr. 1'120.– dalla rispettiva scadenza, ponendo a carico del convenuto le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 400.– a favore dell’istante. Ha per contro dichiarato irricevibile la seconda istanza, riferita al primo precetto esecutivo, ponendo le spese processuali di fr. 50.– a carico dell’istante senz’assegnare indennità.

G. Contro le sentenze appena citate e contro la decisione di stralcio del 24 settembre 2019 (sopra ad B), RE 1 è insorto al Pretore con un “reclamo” del 7 giugno (*recte:* luglio) 2020, che l’ha trasmesso a questa Camera per competenza.

Considerando

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’oppo­sizione

– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica delle ultime due decisioni è avvenuta in concreto a RE 1 il 3 luglio 2020, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 13 luglio. Presentato il 7 luglio 2020, il reclamo è dunque senz’altro tempestivo. È per contro ampiamente tardivo – e quindi inammissibile – per quanto attiene alla decisione di stralcio notificatagli seduta stante il 24 settembre 2019 (sopra ad B), senza contare che il reclamo è al riguardo anche privo d’interesse giuridico degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a), ciò che va rilevato d’ufficio (art. 60 CPC), dal momento che la decisione non gli reca alcun pregiudizio.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.

8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_ 290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/ 2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.

1.4 Nel caso in esame, nel suo reclamo invero di difficile lettura RE 1 contesta che le firme sul documento intitolato “disdetta” (doc. 3 nell’inc. SO 2019.5422) siano false, giacché sono *“tutte* *ugu[a]li”*, e chiede un controllo da parte di un esperto. Egli non si confronta però con la motivazione del Pretore, secondo cui proprio per il fatto che le firme sulla pretesa disdetta siano identiche a quelle apposte sul contratto di locazione (sul secondo foglio per quanto attiene alla locatrice e sull’ultimo per quanto riguarda gli inquilini) esse risultano con ogni verosimiglianza il frutto di una grossolana operazione di copia-incolla. Insufficientemente motiva­to, il reclamo è pertanto irricevibile.

1.5 Ad ogni modo, è conforme al corso ordinario degli eventi e all’esperienza generale della vita che più firme manoscritte non possano essere rigorosamente identiche (sentenza della CEF 14.2018.179 del 1° aprile 2019 consid. 5.2/a). Per tacere del fatto che quella della locatrice sulla “disdetta” (doc. 3) riproduce anche parte della tratteggiata sulla quale era stata apposta la sua firma sul contratto di locazione (doc. B, foglio 2), peraltro girata nel senso orario di qualche grado rispetto all’orizzontale originaria; sono inoltre visibili sotto la firma ricopiata la parte superiore della parentesi sinistra e della parola “il” contenute nella dicitura “Il locatore (o il suo rap-presentante)”

stante sotto la firma originale. Quanto ai nuovi documenti acclusi al reclamo, oltre a essere inammissibili (sopra con­sid.

1.2) essi rafforzano, se ve ne fosse necessità, la tesi della falsificazione, siccome uno di essi è la copia della “disdetta” del 13 mar­zo 2018 con la differenza che le firme dei conduttori sono sovrapposte invece di essere sulla stessa linea e che con ogni evidenza quella della coinquilina non è la firma figurante sull’ultimo foglio del contratto di locazione bensì quella apposta sul secondo foglio.

2. Nella misura in cui si riferisce alla terza causa (inc. SO.2020.851), il reclamo va ugualmente dichiarato d’ufficio inammissibile per carenza d’interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a e 60 CPC), dal momento che l’istanza è stata dichiarata irricevibile per perenzione dell’esecuzione giusta l’art. 88 cpv. 2 LEF e le spese processuali poste a carico dell’istante, sicché la decisione del Pretore non ha recato alcun danno al reclamante.

3. La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa il reclamante (contro il quale sono stati emessi 80 attestati di carenza di beni per oltre fr. 200'000.–) inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d'incasso infruttuosi per l'ente pubblico. Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

4. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7’301.– nella prima causa, di fr. 6'720.– nella seconda e di fr. 7’301.– nella terza, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui concerne la causa SO.2019.1863 il reclamo è irricevibile.

2. Nella misura in cui concerne la causa SO.2019.5422 il reclamo è irricevibile.

3. Nella misura in cui concerne la causa SO.2020.851 il reclamo è irricevibile.

4. Non si riscuotono spese processuali.

5. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).