Creditor Bankruptcy Annulment on Post-Petition Payment and Solvency
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor successfully sought the bankruptcy of a debtor for non-payment of a small amount, leading to a declaration of bankruptcy by the lower court despite the debtor's absence from the hearing. The debtor appealed, asserting that the debt had been settled, and submitted proof of payment to the execution office after the bankruptcy declaration. The appellate court reasoned that under the relevant statute, bankruptcy can be annulled if the debtor proves payment of the debt *and* makes their solvency plausible, even if the payment occurred after the bankruptcy filing. Finding that the debtor had settled the specific debt and offered evidence showing payment of other outstanding execution matters, thereby establishing that their continued economic survival was more probable than not, the court accepted the appeal and annulled the declaration of bankruptcy, though it imposed court fees on the debtor for necessitating the judicial procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 255 lett. a CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC; Creditor Bankruptcy Annulment on Post-Petition Payment and Solvency: The debtor appealed, asserting that the debt had been settled, and submitted proof of payment to the execution office after the bankruptcy declaration. The appellate court reasoned that under the relevant statute, bankruptcy can be annulled if the debtor proves payment of the debt *and* makes their solvency plausible, even if the payment occurred after the bankruptcy filing. Finding that the debtor had settled the specific debt and offered evidence showing payment of other outstanding execution matters, thereby establishing that their continued economic survival was more probable than not, the court accepted the appeal and annulled the declaration of bankruptcy, though it imposed court fees on the debtor for necessitating the judicial procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was the main ground for annulling the bankruptcy declaration because the debt was subsequently settled.
Cited for the court's power to ascertain facts ex officio, specifically regarding the subsequent payment of another debt.
Cited as the legal basis for allocating the court and execution office costs to the appellant (RE 1) due to the late payment.
Used in conjunction with art. 61 cpv. 1 OTLEF to calculate the justice fee imposed on RE 1.
Used in conjunction with art. 52 lett. a OTLEF to calculate the justice fee imposed on RE 1.
Cited in the 'Rimedi giuridici' section, establishing the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the 'Rimedi giuridici' section, specifying the type of appeal possible to the Federal Tribunal.
Cited in the 'Rimedi giuridici' section, establishing that the appeal deadline is suspended during judicial holidays.
Testo completo
Incarto n. 14.2020.94 · Lugano 12 agosto 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2020.496 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 5 giugno 2020 dalla
CO 1 contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 13 luglio 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 1° luglio 2020 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, il 5 giugno 2020 la CO
1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 169.45 più interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 1° luglio 2020 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 1° luglio 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dallo stesso giorno alle ore 11:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 300.– e un acconto di fr. 700.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 13 luglio 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 4 luglio 2020, il termine d’impugnazione è scaduto martedì 14 luglio. Presentato il giorno prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1 Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio il 2 luglio 2020 relativa al versamento di fr. 441.– a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art.
174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dalla documentazione prodotta dalla reclamante si evince che la stessa ha pagato tutte le esecuzioni non colpite da opposizione o non estinte da pagamento, annullamento o perenzione, tranne una, l’esecuzione n. __________ della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, per cui è pendente una domanda di proseguimento del 7 maggio 2020 per poco più di fr. 1'500.–, che la Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) essere poi stata pagata il 31 luglio 2020.
Ciò porta a ritenere che la sopravvivenza economica dell’impresa individuale gestita dalla reclamante non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibi-lità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 1° luglio 2020 dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 300.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 300.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
–
; – ; – Ufficio d’esecuzione, Mendrisio; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).