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14.2020.83 • TRAC TI 14.2020.83 Generato dall'IA

Appeal Inadmissible Due to New Evidence and Lack of Proof of Guarantor's Solidary Liability

Numero d'incarto 14.2020.83
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant sought the provisional rejection of an opposition against an enforcement order for an outstanding balance related to the supply and installation of windows and glass parapets, based on a payment plan where the opposing party guaranteed payment. The court deemed the appeal inadmissible because the appellant introduced new facts and evidence, including a legible payment plan and related correspondence, which were improperly presented at the appeal stage where only reasoned challenges to the lower court's findings based on the initial record are permitted; moreover, the court found that even on the merits, the evidence did not establish the solidary liability necessary to hold the guarantor responsible for the debt, particularly as the creditor failed to prove an explicit solidary commitment or that the principal debtor was insolvent during the initial proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC; Appeal Inadmissible Due to New Evidence and Lack of Proof of Guarantor's Solidary Liability: The court deemed the appeal inadmissible because the appellant introduced new facts and evidence, including a legible payment plan and related correspondence, which were improperly presented at the appeal stage where only reasoned challenges to the lower court's findings based on the initial record are permitted; moreover, the court found that even on the merits, the evidence did not establish the solidary liability necessary to hold the guarantor responsible for the debt, particularly as the creditor failed to prove an explicit solidary commitment or that the principal debtor was insolvent during the initial proceedings.

Parole chiave

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responsabilità del fideiussore procedura di fallimento incompetenza per materia opposizione prova di pagamento opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 319 lett. a CPC
This provision specifies the means of appeal (reclamo) available against the challenged decision, which was a final decision in first instance concerning the provisional rejection of opposition.
Art. 251 lett. a CPC
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art.
Art. 321 cpv. 2 CPC
a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Art. 321 cpv. 1 CPC
1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
Art. 320 CPC
Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
Art. 326 cpv. 1 CPC
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Art. 82 cpv. 1 LEF
Il Pretore ha quindi concluso che il piano di rientro, il quale si presta a interpretazione, non risulta sufficientemente chiaro e univoco per costituire un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF.
Art. 143 CO
Ora la PI 1 non è più in grado di corrispondere il dovuto essendo nel frattempo fallita, ma la convenuta risponde solidalmente del debito in virtù dell’art. 143 CO.

Giurisprudenza citata

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DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48 e n. 1 LOG

This article establishes the jurisdiction of the Execution and Bankruptcy Chamber of the Court of Appeal to hear the appeal (reclamo).

art. 319 lett. a CPC

This provision specifies the means of appeal (reclamo) available against the challenged decision, which was a final decision in first instance concerning the provisional rejection of opposition.

art. 106 cpv. 1 CPC

This article was applied to determine that court costs follow the event (soccombenza).

art. 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

This article was cited in conjunction with Art. 48 OTLEF for determining the fee for the present judgment.

art. 48 OTLEF (RS 281.35)

This article was cited for determining the fee for the present judgment, which follows the event (Art. 106 CPC).

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Testo completo

Incarto n. 14.2020.83 · Lugano 24 dicembre 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2019.6005 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 3 dicembre 2019 dalla

RE 1 IT-) (rappresentata da RA 1 ) contro

CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 2 )

giudicando sul reclamo del 17 giugno 2020 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 5 giugno 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Il 31 maggio 2019 la RE 1, indicata come *“fornitore”* in ragione di un contratto del 31 luglio 2018 avente per oggetto opere di *“fornitura e posa in opera serramenti e

parapetti in vetro presso cantiere sito in __________, __________ – mapp. __________”*, la PI 1 quale presumibile controparte e la CO 1 han­no firmato un *“piano di rientro”*,

vertente su un saldo residuo di oltre fr. 70'000.– (la cifra esatta è illeggibile), che è stato *“sottoscritto* *e approvato anche dalla CO 1 che si costituisce garante della RE 1”*. Con lettere del 26 agosto e 16 ottobre 2019 la RE 1 ha intimato alla CO 1 il pagamento di fr. 62'845.30 oltre agli interessi di mora.

B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 novembre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 62'845.30 oltre agli interessi di mora del 5% dal 1° giugno 2019 per il *“mancato pagamento del saldo per fornitura e posa serramenti, mappale __________ RFD __________”* e di fr. 6'284.50 per le *“competenze RA 1 per recupero credito”*.

C. Avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 3 dicembre 2019 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 3 aprile 2020.

D. Statuendo con decisione del 5 giugno 2020, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 600.– a favore della convenuta.

E. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 17 giugno 2020 per ottenerne l’annul­­lamento e l’accoglimento dell’istanza, nonché la

concessione del­l’autorizzazione ad agire. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al rappresentante della RE 1 l’8 giugno 2020, il termine d’impu­­gnazione è scaduto giovedì 18 giugno. Presentato il giorno prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.2.1 Rilevate le difficoltà di lettura della fotocopia di scadente qualità del piano di rientro prodotta dall’istante quale titolo di rigetto, nella decisione impugnata il Pretore ha considerato che tale piano aves­se verosimilmente lo scopo di regolare le pretese in sospeso tra l’istante e la PI 1. Il primo giudice ha invece ritenuto che non vi fossero sufficienti elementi convergenti e oggettivi a favore della tesi implicita dell’istante secondo cui la CO 1 e la PI 1 risponderebbero solidalmente nei suoi confronti, sicché non è possibile ammettere che la convenuta abbia manifestato la volontà di riconoscere e di pagarle il credito di fr. 62'845.30, ciò che vale anche per le prestazioni di fr. 6'284.50 fatturate dal rappresentante della RE 1 nell’ambito della procedura d’incasso, che neppure sono menzionate nel piano di rientro e sono state pretese per la prima volta con il precetto esecutivo. Il Pretore ha quindi concluso che il piano di rientro, il quale si presta a interpretazione, non risulta sufficientemente chiaro e univoco per costituire un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF.

1.2.2 Con il reclamo la RE 1 produce dieci documenti nuovi (doc. 1-10), tra cui una versione leggibile del piano di rientro (doc. 7), e sostiene che lo stesso, unitamente alle e-mail accluse (doc. 8, 9 e 10), costituisce un valido riconoscimento di debito. A mente sua, da questi tre documenti emerge infatti che la CO 1 è la reale committente dell’opera nonché la proprietaria del fondo

n. __________ RFD di __________. Era quindi interessata *“a concludere quanto prima il cantiere”*, tanto che ha proposto *“una permuta a saldo del dovuto”* e chiesto di *“formalizzare

quanto prima gli scoperti”*, firmando poi il piano di rientro come *“garante nei confronti della RE 1”*. Ora la PI 1 non è più in grado di corrispondere il dovuto essendo nel frattempo fallita, ma la convenuta risponde solidalmente del debito in virtù dell’art. 143 CO.

1.2.3 Così argomentando, la reclamante non si confronta con la motivazione del Pretore, ma tenta solo di rimediare alle proprie carenze circa le allegazioni di fatti e i mezzi di prova addotti in prima sede, producendo documenti nuovi e allegando

fatti nuovi, che sono però irricevibili in questa sede. Dinanzi al primo giudice

la RE 1 si è infatti limitata a motivare l’istanza con la menzione “*Mancato pagamento del saldo per fornitura e

posa di serramenti, mappale __________ RFD __________”* e ha unicamente prodotto il piano di rientro (doc. A), pressoché illeggibile, la procura (doc. B) e due richiami di pagamento (doc. C e D). Insufficientemente motivato, il reclamo è pertanto irricevibile (sopra consid. 1.2).

2. Per abbondanza, va detto che la decisione impugnata non presta il fianco alla critica nel merito. A sostegno del credito di fr. 6'284.50 non vi era effettivamente alcun riconoscimento di debito e neppure la reclamante si spinge fino ad affermare il contrario. Quanto alla pretesa principale, il fatto che la CO 1 si sia costituita *“garante”* della RE 1 non indizia a favore di una responsabilità solidale, non presunta (art. 143 CO), bensì piuttosto per un impegno sussidiario, che può assumere la forma di una fideiussione o di una promessa della prestazione di un terzo ai sensi dell’art. 111 CO. Il Pretore ha quindi considerato a ragione che con la documentazione prodotta l’istante non aveva provato l’esistenza di un impegno solidale della convenuta.

Che la PI 1 sia fallita e non sia più in grado di pagare il credito è d’altronde un’allegazione che l’istante non ha adotto in prima sede e che non può essere presa in considerazione nella procedura di reclamo (sopra consid. 1.2).

3. È pure irricevibile la domanda di rilascio dell’autorizzazione ad agire contenuta nel *petitum* del reclamo. La procedura di rigetto dell’opposizione è infatti d’indole sommaria (art. 251 lett. a CPC) e quindi non è preceduta da un tentativo di conciliazione (art. 198 lett. a CPC). Il giudice del rigetto non è pertanto abilitato a rilasciare un’autorizzazione ad agire (art. 209 CPC).

L’odierno pronunciato d’irricevibilità non impedisce ad ogni modo alla procedente di presentare un’istanza di conciliazione al giudice competente.

4. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

5. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 69'129.80, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; – avv. .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).