Costs Imposed for Improper Venue in Enforcement Order Challenge
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual challenged the procedural costs imposed by a lower court that had deemed their application to cancel an enforcement order inadmissible because it was filed with the wrong judicial authority, namely the District Court instead of the Justice of the Peace, given the monetary value in dispute. The appellate court rejected the appeal concerning the costs, reasoning that the initial decision was correct under procedural rules mandating that the losing party in a summary proceeding where the merits are not addressed must bear the costs, and further, that new evidence regarding a misleading prior communication from the Justice of the Peace could not be considered on appeal due to procedural prohibitions against new allegations.
Regesto Legislator
UfficialeAnnullamento dell'esecuzione in procedura sommaria. Competenza del giudice per valore. Irricevibilità. Reclamo contro la decisione che addossa le spese processuali all'istante. Divieto dei nova
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the general rule for imposing court costs on the losing party, which the court referenced before deciding to waive them.
Cited to justify the exclusion of new allegations and evidence submitted during the appeal procedure.
Testo completo
Incarto n. 14.2020.8 · Lugano 29 gennaio 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2020.50 (annullamento dell’esecuzione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 21 gennaio 2020 da
RE 1 contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 24 gennaio 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 23 gennaio 2020 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 novembre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'801.80 oltre agli interessi del 5% dal 19 ottobre 2019;
che l’escusso ha interposto opposizione al precetto esecutivo il 23 novembre 2019;
che il 2 dicembre 2019 RE 1 ha presentato alla Giudicatura di pace del Circolo di Maroggia istanza di annullamento dell’esecuzione e di *“cancellazione definitiva”* del precetto esecutivo;
che il 10 dicembre 2019 il Giudice di pace ha comunicato all’istante di non ritenersi *“competente in materia”* e gli ha ritornato la documentazione ricevuta;
che il 21 gennaio 2020 RE 1 ha poi ripresentato la stessa istanza alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord;
che con sentenza del 23 gennaio 2020 il Pretore ha dichiarato l’istanza irricevibile e posto le spese processuali di fr. 50.– a carico dell’istante, ricordando che sulle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di fr. 5'000.– giudica il giudice di pace e non il pretore;
che con il reclamo in esame RE 1 chiede l’annullamento della tassa di giustizia facendo valere di essere stato fuorviato dall’inesatta comunicazione del Giudice di pace;
che la causa è stata trattata dal Pretore in procedura sommaria in virtù dell’art.
85 LEF, secondo cui se l’escusso prova per mezzo di documenti che il debito con i relativi interessi e con le spese è stato estinto può ottenere in ogni tempo dal tribunale del luogo dell’esecuzione l’annullamento dell’esecuzione;
che la sentenza impugnata è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 4 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a e 110 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che il reclamante avversa la decisione impugnata unicamente per quanto attiene alle spese processuali;
che, a ragione, egli non contesta l’irricevibilità della propria istanza (v. il corretto riferimento del Pretore all’art. 31 lett. c della legge cantonale sull’organizzazione giudiziaria [LOG, RL 177.100]);
che secondo l’art. 106 cpv. 1 CPC, le spese giudiziarie sono poste a carico dell’attore (in procedura sommaria dell’istante) nel caso in cui il giudice non entra nel merito dell’azione, sicché la decisione impugnata risulta corretta anche sulla questione delle spese;
che soltanto in sede di reclamo il reclamante ha fatto presente e ha prodotto la risposta del Giudice di pace alla sua prima istanza, di modo che il Pretore non ha potuto tenerne conto;
che stante il divieto delle allegazioni e dei mezzi di prova nella pro-cedura di reclamo, stabilito dall’art. 326 cpv.
1 CPC, tali allegazioni e documenti non possono essere presi in considerazione neppure da questa Camera;
che ad ogni modo RE 1 avrebbe dovuto verificare la questione della competenza del Pretore prima di adirlo e non poteva semplicemente affidarsi alla risposta del Giudice di pace, specie perché questi si è limitato a dichiararsi incompetente senza indicare quale fosse l’autorità giudiziaria competente;
che il reclamo va pertanto respinto;
che la tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma vista l’inadeguatezza della risposta del Giudice di pace e il fatto che il reclamante non è patrocinato e non pare particolarmente cognito di diritto, tanto vale, eccezionalmente, rinunciare ad ogni prelievo;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 50.–, non raggiunge minimamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).