Cantonal Compensation Fund Enforcement Appeal Inadmissibility
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was lodged against a lower court's decision which had definitively rejected an objection to an enforcement order initiated by a cantonal compensation fund for outstanding personal contributions from 2017. The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to sufficiently articulate any specific grounds criticizing the lower court's decision, which had established the underlying contribution assessment as a valid title for the enforcement action; furthermore, the court noted that any challenge to the contribution decision itself should have been raised through an administrative appeal to the fund, not in the context of opposing the enforcement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 319 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF; Cantonal Compensation Fund Enforcement Appeal Inadmissibility: The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to sufficiently articulate any specific grounds criticizing the lower court's decision, which had established the underlying contribution assessment as a valid title for the enforcement action; furthermore, the court noted that any challenge to the contribution decision itself should have been raised through an administrative appeal to the fund, not in the context of opposing the enforcement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article, cited in the reasoning regarding costs, is referenced indirectly in the dispositive's justification for not levying court fees, although the specific cost order relies on the subsequent exceptional decision.
Testo completo
Incarto n. 14.2020.79 · Lugano 26 ottobre 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa 128-2020-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 14 maggio 2020 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 14 giugno 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’8 giugno 2020 dalla Giudice di pace del Circolo di Bellinzona;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 settembre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 163.30 oltre agli interessi del 5% dal 3 luglio 2019, indicando quale causa del credito: *“Contributi personali 01.01.2017-* *31-12-2017 decisione: 02.07.2019”*;
che statuendo con decisione dell’8 giugno 2020, la Giudice di pace del
Circolo di Bellinzona ha accolto l’istanza inoltrata dalla Cassa il 14 maggio 2020 e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.–;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 14 giugno 2020 dicendo di essere molto dispiaciuto per non essere riuscito per tempo a presentare osservazioni all’istanza, perché vive attualmente vive presso una comunità nel Luganese e gli risulta difficile trovare tutti i certificati necessari, oltre a quello dell’assicurazione contro la disoccupazione accluso al reclamo;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che presentato il 16 giugno 2019 (data del timbro postale) contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto il 10 giugno, il reclamo è senz’altro tempestivo (combinati art. 321 cpv. 2 e 251 lett. a CPC);
che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I
94 consid. 8.2 con rinvii);
che nel caso in esame RE 1 non critica la sentenza impugnata e in particolare non contesta che la decisione del 2 luglio 2019 acclusa all’istanza (doc. B), con cui i contributi personali per persone senza attività lucrativa da lui dovuti per il 2017 sono stati stabiliti in fr. 651.70, costituisce, come accertato dalla Giudice di pace, un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per la somma di fr. 163.30 posta in esecuzione (dopo deduzione di un pagamento di fr. 488.40 secondo il conteggio 2 luglio 2019, doc. D);
che insufficientemente motivato, il reclamo è irricevibile;
che ad ogni modo eventuali motivi di contestazione della decisione del 2 luglio 2019 sarebbero dovuti essere fatti valere con un ricorso alla medesima Cassa (v. punto 5 della decisione) e non sarebbero più stati ammessi solo in sede di rigetto dell’opposizione (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2);
che la tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa il reclamante inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;
che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 163.30, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).