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14.2020.77 • TRAC TI 14.2020.77 Generato dall'IA

Enforcement Proceedings Appeal Time-Barred Due to Failure to Inquire

Numero d'incarto 14.2020.77
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant filed a complaint against four decisions by the lower court that definitively rejected his oppositions to enforcement proceedings initiated by two cantons for the collection of various debts, arguing that his right to be heard was violated because he was neither informed of the evidence nor given an opportunity to comment before the decisions were issued, especially since he did not collect the relevant registered mail; however, the appellate court dismissed the complaint as inadmissible because the appellant, despite being aware of the enforcement proceedings and subsequent notices that referenced the rejection decisions, failed to appeal the initial decisions within the statutory ten-day period after notification, as the principle of good faith required him to inquire about the existence of the decisions once he became aware of actions suggesting their issuance, rendering his appeal, filed only after receiving notices of garnishment, manifestly late.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 2 cpv. 2 CC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF; Enforcement Proceedings Appeal Time-Barred Due to Failure to Inquire: 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Parole chiave

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procedura esecutiva buona fede opposizione notificazione della decisione diritto di essere sentito incasso

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 139 IV 232
3.3.3, con rimandi; DTF 139 IV 232 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to order the claimant to bear the costs due to their losing in the appeal.

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

Used for the determination of the court fees (tassa del presente giudizio).

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Testo completo

Incarto n. 14.2020.77 · Lugano 26 ottobre 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nelle cause 458/2019, 488/2019, 489/2019 e 490/2019 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promosse con istanze 22 novembre 2019 rispettivamente 5 e 12 dicembre 2019 di

Kanton Graubünden, Coira (per la prima) (rappresentato dalla RA 1 ) Stato del Canton Ticino, Bellinzona (per le ultime tre) (rappresentato )

contro

RE 1

giudicando sul reclamo dell’11 giugno 2020 presentato da RE 1 contro le decisioni emesse il 27 gennaio e il 4 febbraio 2020 dal Giudice di pace del Circolo di Lugano Est;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 25 ottobre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, il Cantone dei Grigioni ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'780.– oltre agli interessi del 4% dal 27 settembre 2019 (indicando quale causa del credito: *“Rechnungsnr. 7031000000001900278;

Regionalgericht __________; Debitorennr. 703101.0008066”*), fr. 39.35 (per *“Mahngebühr* *und Zins (bis 26.09.2019)”*) e fr. 100.– (per *“Betreibungsgebühr”*).

B. Con

precetti esecutivi n. __________, __________ e __________ emessi il 25 febbraio e il 20 marzo 2019 dall’UE di Lugano,

lo Stato del Can­ton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 140.– e di due volte fr. 40.– sulla scorta di tre decreti d’accusa del 27 aprile 2018 (DA __________), 2 luglio 2018 (DA __________ e 1037407/1).

C. Avendo RE 1 interposto opposizione a tutti e quattro i precetti esecutivi, con istanze del 22 novembre, 5 e 12 dicembre 2019 il Cantone dei Grigioni e lo Stato del Canton Ticino ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est. L’escusso non ha ritirato le raccomandate con cui il Giudice di pace gli aveva impartito un termine di 20 giorni per formulare eventuali osservazioni all’istanza.

D. Statuendo con quattro decisioni separate del 27 gennaio e 4 febbraio 2020, il Giudice di pace del Circolo di Lugano Est ha accolto tutte e quattro le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– nella causa avviata dal Cantone dei Grigioni e di fr.50.– e due volte fr. 45.– in quelle dello Stato del Canton Ticino e indennità a favore delle istanti di fr. 30.– nella prima causa e di fr. 15.– in ognuna delle tre altre.

E. Avverso i sette avvisi di pignoramento emessi dall’UE il 5 marzo 2020, di cui quattro relativi alle esecuzioni oggetto delle sentenze appena citate, RE 1 è insorto a questa Camera, quale autorità di vigilanza cantonale, con un ricorso del 23 marzo 2020 per fare sospendere “provvisoriamente” tutte le esecuzioni in attesa di ricevere i

documenti che provino la sua pretesa qualità di debitore. La Camera ha respinto il ricorso con decisione del 15 mag­gio

2020 (inc. 15.2020.40). Il ricorso in materia civile al Tribunale federale (inc. 5A_464/2020) interposto da RE 1 il 5 giugno 2020 è tuttora pendente.

F. Contro le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con un unico reclamo dell’11 giugno 2020 per far annullarle e accertare la violazione del proprio diritto di essere sentito per non avere egli avuto l’occasione di presentare osservazioni in prima sede né essere stato informato sulle prove prodotte dagli istanti e sulle decisioni. Stante l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato notificato alle controparti per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

1.2 Nel reclamo RE 1 afferma di essere stato informato per la prima volta delle decisioni impugnate in occasione dell’ese­cuzione del pignoramento il 10 giugno 2020. Dal suo punto di vista, il reclamo, presentato il giorno successivo, è tempestivo.

1.3 Si evince invero dagli atti trasmessi dal Giudice di pace che RE 1 non ha ritirato né le ordinanze con cui gli era stato assegnato un termine per formulare eventuali osservazioni alle istanze, né le sentenze impugnate. Fermandosi a questi fatti il suo diritto di essere sentito risulterebbe essere stato disatteso. Sennonché, contrariamente a quanto avvenuto in merito a un’altra esecuzione (n. __________) promossa dal Cantone Ticino contro di lui, in cui la Camera ha annullato la sentenza di rigetto, rinviato gli atti al primo giudice per nuovo giudizio dopo avere dato (nuovamente) l’occa­sione all’escusso di esprimersi e annullato gli avvisi di pignoramento (sentenze 14.2020.60 e 15.2020.52 del 23 luglio 2020), nelle procedure oggi in rassegna RE 1 non ha subito interposto reclamo contro le sentenze di rigetto dopo aver ricevuto gli avvisi di pignoramento né chiesto l’annullamento degli stessi facendo valere di non aver potuto difendersi nelle cause di rigetto dell’opposizione, ma si è limitato, nel suo ricorso del 23 marzo 2020, a lamentare l’assenza negli avvisi di pignoramento dell’indi­cazione delle prove del fatto ch’egli è debitore delle somme poste in esecuzione (sopra ad E).

Ora, la decorrenza di un termine non può essere differita a piacimento; il principio della buona fede (art. 2 cpv. 2 CC e 52 CPC) impone infatti ai destinatari d’informarsi dell’esistenza e del contenuto di un atto che li riguardi non appena ne sospettino l’esistenza (sentenza del Tribunale federale 5A_570/2010 del 17 giugno 2011, consid. 3.3.3, con rimandi; DTF 139 IV 232 consid. 1.3; sentenza della CEF 14.2014.212/213 del

30 gennaio 2015, consid. 9.1). Sapendo di aver interposto opposizione alle note esecuzioni, RE 1 avrebbe dovuto informarsi presso l’UE sull’esistenza di decisioni di rigetto già a ricezione degli avvisi di pignoramento, nel marzo del 2020, o dopo la lettura delle osservazioni 25 marzo 2020 dell’UE, che già facevano riferimento alle decisioni di rigetto della Giudicatura di pace, o perlomeno al più tardi quando gli è giunta la decisione di questa Camera del 15 maggio 2020,

che pure menzionava le decisioni in questione. Interposto solo il 12 giugno 2020 (data del timbro postale), il reclamo è manifestamente

tardivo e perciò irricevibile.

2. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, le controparti, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorse in spese in questa sede.

3. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge in

nessuna delle quattro cause (v. sopra ad A e B) la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; – ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).