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14.2020.70 • TRAC TI 14.2020.70 Generato dall'IA

Creditor v. Debtor: Provisional Debt Collection and Right to Be Heard Violation

Numero d'incarto 14.2020.70
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A creditor initiated provisional debt collection proceedings against a debtor for car body repair costs, and upon the debtor's objection, the first judge partially granted the creditor's request to reject the objection, leading the debtor to appeal. The appellate court accepted the appeal and annulled the lower court's decision, remanding the case for a new, motivated judgment because the first judge violated the debtor's right to be heard by failing to rule on the arguments presented in the debtor's written opposition, a flaw deemed significant and not cured by the appeal proceedings, though no court costs were levied due to the procedural error originating with the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 320 lett. b CPC, Art. 327 cpv. 3 lett. a CPC, Art. 107 cpv. 2 CPC, Art. 107 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF; Creditor v. Debtor: Provisional Debt Collection and Right to Be Heard Violation: The appellate court accepted the appeal and annulled the lower court's decision, remanding the case for a new, motivated judgment because the first judge violated the debtor's right to be heard by failing to rule on the arguments presented in the debtor's written opposition, a flaw deemed significant and not cured by the appeal proceedings, though no court costs were levied due to the procedural error originating with the lower court.

Parole chiave

Generato dall'IA
incasso violazione dei diritti procedurali diritto di essere sentito udienza fallimentare opposizione spese di procedura

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 135 I 190
che il diritto di essere sentiti è una garanzia di natura formale, la cui disattenzione determina di principio l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 135 I 190 consid.
DTF 137 I 195
Apartment Owners v. Community of Co-owned Properties and Debt Enforcement Authority (Right to Reply Violation)
DTF 142 II 226
DTF 140 III 389
pure DTF 140 III 389 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 cpv. 3 lett. a CPC

This provision was used to justify the annulment of the appealed decision and the remand of the case for a new reasoned judgment.

art. 107 cpv. 2 CPC

This provision was cited as the basis for dispensing with the collection of procedural costs due to the fault of the lower court.

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Testo completo

Incarto n. 14.2020.70 · Lugano 20 ottobre 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa 155/2019 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 13 novembre 2019 dalla

CO 1 contro

RE 1 (patrocinato dall’MLaw PA 1 , )

giudicando sul reclamo del 29 maggio 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 18 maggio 2020 dal Giudice di pace del Circolo di Balerna;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 novembre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, l’CO 1 ha escus­so RE 1 per l’incasso di fr. 4'721.16 oltre agli interessi

del 5% dal 24 ottobre 2019, indicando quale causa del credito la *“riparazione carrozzeria vWT5 matricola no. __________”*;

che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 13 novembre 2019 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna;

che nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 3 gennaio 2020;

che all’udienza del 15 maggio 2020 (rinviata diverse volte a causa della situazione pandemica) le parti non sono giunte ad alcun accordo;

che statuendo con decisione del 18 maggio 2020, il Giudice di pace del Circolo di Balerna ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto limitatamente a fr. 4'521.16 (anziché fr. 4'721.16), oltre agli interessi del 5% dal 24 ottobre 2019, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 100.– a favore del­l’i­stante;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 29 maggio 2020 per ottenerne, in via principale, l’annullamento e la reiezione dell’istanza,

e in via subordinata il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio, protestate in ambedue i casi spese e ripetibili;

che il 12 giugno 2020 il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che siccome la notifica è avvenuta a RE 1 il 25 maggio 2020, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 4 giugno (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

che presentato il 29 maggio 2020 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo;

che nella decisione impugnata, il Giudice di pace del Circolo di Balerna si è limitato a menzionare lo scambio di allegati senza determinarsi in alcun modo sugli argomenti sostenuti dall’escusso nelle sue osservazioni all’istanza;

che il diritto di essere sentiti è una garanzia di natura formale, la cui disattenzione determina di principio l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 135 I 190 consid. 2.2);

che secondo la giurisprudenza la sua violazione può tuttavia ritenersi eccezionalmente sanata se la parte lesa ha potuto esprimersi liberamente dinanzi a un’autorità superiore provvista dello stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3), sempre che la violazione non sia particolarmente grave o che, seppur in presenza di una violazione gra­ve, il rinvio degli atti all’autorità inferiore risulterebbe una vana formalità e causerebbe un inutile allungamento della procedura incompatibile con l’interesse della parte lesa a un giudizio in tempi ragionevoli (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1; 145 I 174 consid. 4.4);

che nel caso specifico il potere di cognizione della Camera è più limitato di quello del Giudice di pace sui fatti, in merito ai quali essa può intervenire

solo in caso di un accertamento *manifestamente* errato (art. 320 lett. b CPC), il reclamo verte anche sulla contestazio­ne

di fatti (come la realizzazione della condizione per cui egli avreb­be potuto essere escusso solo dopo un vano tentativo contro l’Al­lianz Suisse Assicurazioni), la violazione del diritto di essere sentito delle parti è oggettivamente grave e la durata della procedura, iniziata alla fine dell’anno scorso, non può ancora dirsi irragionevole;

che ad ogni modo la sanatoria è un provvedimento eccezionale che non può servire al giudice di prima istanza a sottrarsi all’assunzione dei propri compiti, specie se, come nel caso in esame, è già stato richiamato sull’obbligo di motivare le sue decisioni (ad. es. sentenze della CEF 14.2016.217/14.2017.7 del

27 gennaio 2017 e 14.2018.163 del 4 marzo 2019 consid. 3);

che il reclamo va pertanto accolto nel senso di annullare la sentenza impugnata e di rinviare la causa al Giudice di pace perché emetta un nuovo giudizio motivato dopo esame degli argomenti fatti valere dalle parti (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC);

che siccome il giudizio odierno di rinvio non pregiudica la sorte della causa nel merito, sulla quale il Giudice di pace statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa può essergli rinviata senza prima interpellare la controparte (sentenza del Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; sentenza della CEF 14.2016.189 del 12 ottobre 2016 consid. 5.2);

che la necessità del rinvio della causa

al primo giudice essendo dovuta a un suo manifesto errore *(“Justizpanne”)* non addebitabile in nessun modo alle parti, per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si prescinde

dal riscuotere spese processuali in questa sede, mentre le spese di giudizio inutili relative alla decisione annullata sono poste a carico dello Stato;

che visto il silenzio qualificato dell’art. 107 cpv. 2 CPC, il Cantone non può essere costretto a rifondere ripetibili al reclamante (sentenza della CEF 14.2017.197 del 15 dicembre 2017 consid. 6.1; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 35 ad art.

107 CPC; Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 31-33 ad art. 107 CPC; V. Rüegg/M. Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 11 ad art. 107 CPC; cfr. pure DTF 140 III 389 consid. 4.1);

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'721.16, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza la decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata al primo giudice per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).