Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.2020.7 • TRAC TI 14.2020.7 Generato dall'IA

State v. Property Claimant (Mootness Due to Asset Deficiency)

Numero d'incarto 14.2020.7
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellate court addressed an appeal filed by the State against a lower court decision that upheld a third-party claim for property seized in execution proceedings, where the claimant asserted ownership based on a divorce decree granting her the entire property, despite the seizure targeting the ex-spouse's share; however, the appeal was declared moot because subsequent certificates of no assets in all related executions rendered the contested property no longer subject to the underlying debt enforcement, leading the court to dismiss the appeal, uphold the initial finding regarding the property's status (though reducing the awarded indemnity), and assign the appeal costs to the State due to its procedural failings, including proceeding with the appeal after evidence suggested the claim was likely invalid and after later executions confirmed asset deficiency.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 242 CPC, Art. 318 cpv. 3 CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, Art. 317 cpv. 1 CPC, Art. 109 LEF, Art. 1 LEF; State v. Property Claimant (Mootness Due to Asset Deficiency): che l’ufficio d’esecuzione deve impartire separatamente a ogni creditore e al debitore il termine per contestare la rivendicazione giusta l’art. 107 cpv.

Parole chiave

Generato dall'IA
beni statali valore litigioso credito in esecuzione rivendicazione di terzi beni sequestrati procedura di divorzio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 137 III 619
pretese pecuniarie (DTF 137 III 619 consid.
DTF 29 I 540
del ricavo della realizzazione del bene rivendicato (DTF 29 I 540 consid.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 242 CPC

The appeal was declared without object and struck from the roll based on this provision.

art. 318 cpv. 3 CPC

Cited as the basis for considering the allocation of costs and indemnities for the first instance in conjunction with the appeal.

art. 107 cpv. 1 lett. e CPC

Cited as the general rule for allocating costs when a case becomes moot.

art. 317 cpv. 1 CPC

Mentioned in relation to the inadmissibility of the request to hear the Judge as a witness, by reference to its prerequisites.

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Mentioned when discussing remedies available at the federal level regarding the value in dispute.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Mentioned to confirm that the value in dispute does not reach the threshold for appeal to the Federal Tribunal.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited as the deadline for submitting an appeal to the Federal Tribunal.

art. 74 cpv. 2 LTF

Cited as the condition under which an appeal to the Federal Tribunal is possible (question of fundamental legal importance).

art. 116 LTF

Cited as the basis for filing a subsidiary constitutional appeal if the appeal requirement is not met.

art. 113 LTF

Cited as the basis for filing a subsidiary constitutional appeal.

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited regarding the suspension of the appeal period during judicial holidays.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 14.2020.7 · Lugano 25 agosto 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa OR.2019.147 (rivendicazione di un bene pignorato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 26 luglio 2019 da

PI 1 IT- (patrocinata dall’avv. PA 1, ) contro

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’RA 1, )

giudicando sull’appello del 22 gennaio 2020 presentato dallo Stato del Cantone Ticino contro la decisione emessa il 13 dicembre 2019 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

chenell’ambito delle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________ e __________, il 14 gennaio 2019 l’Ufficio d’esecuzione di Lugano ha pignorato la particella n. __________ RFD __________ limitatamente alla quota di comproprietà A (½) intestata all’escusso PI 1, ex marito di AO 1;

che con scritto dell’11 marzo 2019 AO 1 ne ha rivendicato la proprietà avvalendosi del punto 6 del dispositivo della sentenza di divorzio del 22 dicembre 2016 che le attribuiva l’intera proprietà sul fondo in questione;

che

avendo lo Stato del Cantone Ticino contestato tale rivendicazione, entro il termine impartitole dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio,

il 26 luglio 2019 AO 1 ha promosso azione di rivendicazione, di cui lo Stato ha chiesto la reiezione;

che statuendo con decisione del 13 dicembre 2019 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha accolto la petizione, ponendo a carico dello Stato le spese processuali di fr. 3’200.– e un’indennità di fr. 3'500.– a favore dell’attrice;

che contro la sentenza appena citata lo Stato del Cantone Ticino è insorto a questa Camera con un appello del 22 gennaio 2020 per ottenerne l’annullamento e la reiezione della petizione, protestate tasse e spese;

che con osservazioni del 25 febbraio 2020 AO 1 ha concluso per la reiezione dell’appello;

che

la scrivente Camera ha poi appurato che in tutte e cinque le esecuzioni sono stati emessi attestati di carenza di beni il 23 aprile 2019 (n. __________

e __________) e il 22 gennaio 2020 (n. __________, __________ e __________);

che l’appello è divenuto pertanto senza oggetto e va quindi stralciato dal ruolo (art. 242 CPC) come ammesso dalle parti;

che la questione della ripartizione delle spese e ripetibili, anche di prima sede (art. 318 cpv. 3 CPC), conserva invece un interesse;

che interpellato al riguardo dalla scrivente Camera, con scritto del 18 giugno 2020 lo Stato del Cantone Ticino ha chiesto che si rinunci all’assegnazione di spese processuali senza ulteriore motivazione;

che nel suo scritto del 23 giugno 2020 AO 1 rileva che gli attestati di carenza beni sono del 22 gennaio 2020 e del 23 aprile 2019, sicché lo Stato avrebbe potuto evitare d’introdurre l’appello del 22 gennaio 2020, o perlomeno avrebbe potuto ritirarlo *prima* che la controparte presentasse le proprie osservazioni del 25 febbraio 2020, il che lo rende responsabile dell’inutile avvio della procedura di secondo grado e delle relative le spese;

che di principio le spese processuali sono da ripartire secondo equità nel caso in cui la causa diventi senza oggetto (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);

che la ripartizione dipende perciò dalle circostanze del caso specifico, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l’esito della lite e quale parte sia all’origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; sentenze del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014, consid.

3.1 e della CEF 14.2017.175 del 16 aprile 2018);

che nel caso in esame l’appellante sostiene, in opposizione al Pretore, che l’iscrizione del trapasso della proprietà esclusiva dell’ex abitazione coniugale a favore della moglie in virtù della sentenza di divorzio sarebbe diventata meramente dichiarativa solo dopo il pagamento dell’indennizzo al marito e al suo svincolo dal debito ipotecario o alla completa estinzione del debito ipotecario;

che tuttavia l’iscrizione del trapasso della proprietà o è costitutiva oppure è dichiarativa, non può “diventare dichiarativa”;

che ad ogni modo il dispositivo della decisione di divorzio in discussione prevede esplicitamente l’attribuzione dell’intero fondo in proprietà esclusiva a AO 1, mentre subordina unicamente l’iscrizione del trapasso a registro fondiario alla duplice condizione appena citata;

che a prima vista il reclamo pareva pertanto destinato all’insuc­­cesso, senza contare che con maggiore diligenza lo Stato avreb­be potuto evitare d’interporre appello dopo l’emissione degli attestati di carenza di beni o perlomeno evitare che la procedura diventasse senza oggetto impugnandoli;

che si avvera pure irricevibile, poiché insufficientemente motivata, la doglianza dell’appellante secondo cui l’importo della tassa di giustizia e

delle ripetibili fissato dal primo giudice *“sembra sproporzionato”*, in spregio dell’obbligo di quantificare le

pretese pecuniarie (DTF 137 III 619 consid. 4.3), comprese quelle volte a modificare il dispositivo sulle spese (cfr. sentenza del Tribunale federale 4D_ 61/2011 del 26 ottobre 2011, RSPC 2012, 228, consid. 2.3);

che la stessa sorte spetta verosimilmente alla richiesta dell’appel­­lante avente per oggetto l’audizione quale testimone del Pretore __________ come autore della sentenza di divorzio, posto co­me non abbia spiegato perché tale richiesta adempirebbe ai presupposti enunciati all’art. 317 cpv. 1 CPC;

che di conseguenza le spese processuali vanno poste a carico dell’appellante;

che

AO 1 postula l’assegnazione a suo favore di ripetibili nella misura di *“almeno fr. 3'500.–”* senza tuttavia produrre la distinta delle prestazioni svolte dalla sua

patrocinatrice in seconda sede;

che nelle cause di rivendicazione di un bene pignorato o sequestrato il valore litigioso è quello più piccolo tra il credito posto in esecuzione dall’escutente, il valore di stima dei beni rivendicati e, se il terzo rivendica un diritto di

pegno sugli stessi, l’importo del credito garantito dal pegno (sentenze del Tribunale federale 5A_ 55/2008 del 22 aprile

2008, consid. 3.3 e della CEF 14.2016.190 del 7 febbraio 2017 consid. 1; A. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 24 ad art. 109

LEF; Tschumy in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n.

1 ad art. 1 LEF e i rinvii);

che l’ufficio d’esecuzione deve impartire separatamente a ogni creditore e al debitore il termine per contestare la rivendicazione giusta l’art. 107 cpv.

2 LEF (Staehelin, op. cit., n. 19 ad art. 107) e per promuovere azione di contestazione della rivendicazione secondo l’art. 108 cpv. 2, perché ognuno di essi deve decidere per sé se contestarla o no;

che solo il creditore o i creditori che hanno contestato con successo la rivendicazione – sia perché hanno vinto nella causa di (contestazione della) rivendicazione, sia perché il rivendicante non ha tempestivamente avviato la relativa azione (v. Staehelin, op. cit., n. 24 ad art. 107 e n. 12 ad art. 108) – partecipano alla distribuzione

del ricavo della realizzazione del bene rivendicato (DTF 29 I 540 consid. 1; Staehelin, op. cit., n. 32 ad art. 109; Brunner/Reutter/Schönmann/Talbot, Kollokationsund Widerspruchsklagen nach

SchKG, 3a ed. 2019, pag.

107 ad a);

che ogni causa è quindi indipendente dalle altre (Staehelin, op. cit., n. 25 ad art. 109);

che per determinare il valore litigioso occorre così tenere conto solo dell’importo in capitale del credito posto in esecuzione da chi contesta la rivendicazione – pari in concreto a fr. 29'556.35 (ovvero all’importo totale delle esecuzioni dello Stato, dedotto un acconto di fr. 2'333.30 sull’esecuzione n. __________) – e non dell’im­porto delle pretese di tutti i creditori del gruppo, come invece fatto dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio nell’avviso e assegnazione di termine emesso il 9 luglio 2019 (doc. B), secondo cui “il credito posto in esecuzione” (*recte:* i crediti del gruppo n. 4) ammonta a fr. 57'000.–;

che di conseguenza il valore litigioso determinante nella fattispecie è di fr. 29'556.35, in quanto è inferiore al valore di stima del fondo, stabilito in fr. 161'550.– (doc. B);

che, ciò

posto, la remunerazione chiesta dalla resistente rappresen­ta il massimo (12%) della forchetta definita dall’art. 11 cpv. 1 e 2

lett. a RTar, ciò che nelle circostanze concrete della fattispecie risulta esagerato;

che tenuto conto, oltre al valore litigioso, della relativa semplicità dell’unico tema in discussione, già affrontato in prima sede, e del­l’onere lavorativo, che per un avvocato solerte, diligente, conciso e speditivo non avrebbe comportato più di nove ore di lavoro per la redazione delle osservazioni sul reclamo e la questione dello stralcio, un’indennità di fr. 2'500.– appare una partecipazione adeguata all’onorario dell’avvocato e ai costi sopportati nell’interesse della cliente (art. 10 cpv. 1 e 11 cpv. 1 e 5 RTar), comprese le spese e l’IVA (cfr. art. 11 cpv. 1 e 14 cpv. 1 RTar), non avendo quest’ul­­timo fatto valere esborsi straordinari né presentato una nota di spese giusta l’art. 105 cpv. 2 CPC;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 29'556.35, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’appello è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, che rifonderà a AO 1 fr. 2'500.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).