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14.2020.69 • TRAC TI 14.2020.69 Generato dall'IA

Creditor Provisional Rejection of Objection to Enforcement Order Based on Insufficient Tax Assessment Reversed Due to Lack of Jurisdiction and Insufficient Proof of Debt

Numero d'incarto 14.2020.69
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A creditor sought provisional rejection of an objection against an enforcement order for an unpaid fee, based on a property tax assessment decision from a third party as proof of debt, but the lower court erroneously granted the rejection based on this insufficient document. The appellate court upheld the appeal, reasoning that provisional rejection under enforcement law requires a clear, signed acknowledgment of debt by the debtor or a public deed, which the tax assessment did not constitute, and further, the original judge lacked territorial jurisdiction because the debtor's residence was outside the lower court's district, leading to the instance being declared inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 31 LEF, Art. 321 cpv. 1 CPC; Creditor Provisional Rejection of Objection to Enforcement Order Based on Insufficient Tax Assessment Reversed Due to Lack of Jurisdiction and Insufficient Proof of Debt: The appellate court upheld the appeal, reasoning that provisional rejection under enforcement law requires a clear, signed acknowledgment of debt by the debtor or a public deed, which the tax assessment did not constitute, and further, the original judge lacked territorial jurisdiction because the debtor's residence was outside the lower court's district, leading to the instance being declared inadmissible.

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo esecuzione della tassazione fiscale incompetenza territoriale debiti fiscali riconoscimento di debito diritto territoriale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
DTF 132 III 142
Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.
DTF 136 III 587
Bankruptcy Overruled After Denial of Stay Pending Declaratory Action
DTF 136 III 530
2 LEF; DTF 136 III 530 consid.
DTF 142 III 722
In ambedue le ipotesi il giudice deve verificare l’identità tra il credito indicato sul precetto esecutivo e quello menzionato nel riconoscimento di debito (DTF 142 III 722 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 59 al. 2 lett. b e 60 CPC

Cited implicitly by the court's finding that the lower court failed to examine its territorial competence ex officio, leading to the instance being declared inadmissible.

art. 46 cpv. 1 e 84 cpv. 1 LEF

Cited to establish the correct territorial jurisdiction (foro esecutivo) which was incorrectly applied by the lower court.

art. 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

Used to determine the judicial fees (tassa) for the decision.

art. 96 CPC

Cited as the basis (via rinvio) for determining the recoverable legal fees (ripetibili) in the first instance decision.

art. 48 OTLEF (RS 281.35)

Used to determine the judicial fees (tassa) for the present appeal.

art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310)

Cited as the basis (via rinvio) for determining the recoverable legal fees (ripetibili) in the present appeal.

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Testo completo

Incarto n. 14.2020.69 · Lugano 19 ottobre 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa 209-B-19-S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 19 novembre 2019 dalla

CO 1 contro

RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, )

giudicando sul reclamo del 29 maggio 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 27 maggio 2020 dal Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 ottobre 2019 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Lugano, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'033.33 oltre agli interessi del 5% dal 23 marzo 2015, indicando quale causa del credito la *“Nota no. __________ del 23 febbraio 2015 non pagata. CHF 1'833.33 fattura + CHF 200.00 spese amministrative”*.

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 19 novembre 2019 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 27 gennaio 2020. In sede di replica (del 30 gennaio) e di duplica (del 26 marzo) le parti han­no confermato le rispettive e contrastanti conclusioni.

C. Statuendo con decisione del 27 maggio 2020, il Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– senz’assegnare indennità.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29 maggio 2020 per ottenerne l’annullamento,

sia nel merito che in ordine (per incompetenza territoriale del primo giudice) e la riforma nel senso della reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Lo stesso giorno il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto

sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 16 settembre 2020 l’istante ha concluso che le motivazioni del giudizio

impugnato sono *“più che fondate”* e non è entrata nel merito circa la presunta incompetenza territoriale del primo giudice.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE

1 il 28 maggio 2020, il termine d’im­­pugnazione è scaduto domenica 7 giugno, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 8 giugno (art. 142 cpv.

3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato *brevi manu* il 29 maggio 2020, il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest ha ritenuto che, *“pur forse anche debole”*, la decisione di tassazione della tassa sull’utile immobiliare (TUI)

del 28 luglio 2014 esibita dall’istante *“possa”* essere un riconoscimento della ge­stione amministrativa e contabile della pratica di tassazione eseguita dall’istante

a favore del convenuto, e quindi giustificare il rigetto provvisorio dell’opposizione per la nota d’onorario posta in esecuzione.

4. Nel reclamo RE 1 rileva a ragione che la motivazione del primo giudice non è solo “debole” ma pure arbitraria, dal momento che la decisione di tassazione non emana dall’escusso bensì da un terzo (l’autorità di tassazione) e non contiene da parte sua alcun riconoscimento debitamente quantificato e firmato della pretesa di retribuzione vantata dall’istante. Va infatti nuovamente ricordato che l’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo in presenza di un chiaro riconoscimento del debito posto in esecuzione firmato dall’escusso o di un atto pubblico (art. 82 cpv. 1 LEF; sentenza della CEF 14.2019.215 del 25 febbraio 2020 consid. 5). In ambedue le ipotesi il giudice deve verificare l’identità tra il credito indicato sul precetto esecutivo e quello menzionato nel riconoscimento di debito (DTF 142 III 722 consid. 4.1), identità che nel caso in esame manifestamente non è data, già per il solo fatto

che la decisione di tassazione non si riferisce per nulla alla nota d’onorario del 23 febbraio 2015 e che in ogni modo nessuno

dei due documenti è firmato da RE 1. Già per questo motivo il reclamo meriterebbe pertanto accoglimento.

5. A ben vedere, il Giudice di pace non avrebbe neppure dovuto entrare in materia. Come rilevato dal reclamante per la prima volta in questa sede, il primo giudice ha infatti omesso di verificare d’uf­ficio la propria competenza territoriale (art. 59 al. 2 lett. b e 60 CPC) e di dichiararsi incompetente, siccome il foro esecutivo si trova(va) presso il domicilio dell’escusso a __________ (art. 46 cpv. 1 e 84 cpv. 1 LEF; sentenza della CEF 14.2018.55 del 18 settembre 2018 consid. 2), comune che fa parte del Circolo di Paradiso e non di quello di Lugano Ovest affidato al primo giudice (legge concernente le circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti, RL 180.100). Il reclamo va pertanto accolto nel senso di dichiarare l’istanza irricevibile. All’CO 1 rimane comunque sia la facoltà di far valere la sua pretesa e le considerazioni contenute nelle osservazioni al reclamo con un’azione ordinaria in base al­l’art. 79 LEF (sopra consid. 2).

6. In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96 CPC, seguono la soccombenza dell’CO 1 che si è opposta al reclamo. In mancanza di una sua contestazione al riguardo, non è necessario esaminare se, visti gli errori manifesti contenuti nella decisione impugnata, la tassa del giudizio di prima sede dovrebbe essere posta a carico dello Stato.

7. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'033.33, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza il dispositivo della decisione impugnata è così riformato:

L’istanza è irricevibile. La tassa di giustizia di fr. 100.–, anticipata dal­l’i­stante, è posta a suo carico. Essa rifonderà a RE 1 fr. 180.– per ripetibili.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico del­l’CO 1, la quale gli rifonderà fr. 180.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– avv. ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).