Debtor's Bankruptcy Annulled Based on Pre-Decision Payment Proof
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA lower court declared a debtor bankrupt upon the creditor's request for an outstanding debt, but the debtor subsequently appealed, claiming the debt had been paid prior to the bankruptcy declaration. The appellate court reasoned that under the relevant law, bankruptcy must be annulled if the debtor proves, through new evidence presented on appeal, that the debt subject to execution was extinguished by payment before the bankruptcy decision was issued. Since the debtor provided evidence confirming payment occurred before the decision, even though after the initial request, the court accepted the appeal, annulled the bankruptcy order, and held the debtor responsible for the procedural costs of both instances due to the late payment necessitating the legal action.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF; Debtor's Bankruptcy Annulled Based on Pre-Decision Payment Proof: The appellate court reasoned that under the relevant law, bankruptcy must be annulled if the debtor proves, through new evidence presented on appeal, that the debt subject to execution was extinguished by payment before the bankruptcy decision was issued. Since the debtor provided evidence confirming payment occurred before the decision, even though after the initial request, the court accepted the appeal, annulled the bankruptcy order, and held the debtor responsible for the procedural costs of both instances due to the late payment necessitating the legal action.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAThe basis for annulling the bankruptcy declaration was the fulfillment of the requirement that the debt had been extinguished before the bankruptcy order.
Cited as the legal basis for imposing court costs on the appellant due to the untimely payment that necessitated judicial proceedings.
Testo completo
Incarto n. 14.2020.67 · Lugano 18 giugno 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2019.5820 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza del 26 novembre 2019 dalla
CO 1 contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 27 maggio 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 25 maggio 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 26 novembre 2019 l’CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'086.55.
B. All’udienza di discussione dell’11 marzo 2020 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 25 maggio 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 27 maggio 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione.
Il
29 maggio 2020 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la stessa in concreto è stata spedita a RE 1 il 25 maggio 2020, il reclamo, interposto il 27 maggio (data del timbro postale) è senz’altro tempestivo.
2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti *“unechte Noven”*). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).
Nel caso in esame il reclamante ha prodotto un estratto del giornale relativo all’esecuzione promossa dall’istante, da cui si evince ch’egli ha pagato il credito già il 19 febbraio 2020, ovvero ben prima della pronuncia del fallimento (del 26 maggio),
ancorché dopo l’inoltro della domanda di fallimento (del 26 novembre 2019). Di conseguenza il presupposto di cui all’art. 172 n. 3 LEF
risultando adempiuto già al momento in cui è stato decretato, il fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità del reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 25 maggio 2020 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata all’CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
–
; –
; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Lugano; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).