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14.2020.66 • TRAC TI 14.2020.66 Generato dall'IA

Creditor's Liability for Costs After Payment and Failed Notification in Bankruptcy Revocation

Numero d'incarto 14.2020.66
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor sought the bankruptcy of a debtor for an outstanding debt, and the lower court granted the bankruptcy; however, the debtor appealed, asserting the debt had been settled prior to the bankruptcy filing. The appellate court found that the creditor implicitly acquiesced to the appeal by subsequently agreeing that the bankruptcy decree should be revoked due to the payment, leading to the annulment of the bankruptcy order, but the court reserved judgment on the allocation of procedural costs. Considering that the creditor received the payment from the enforcement office before filing for bankruptcy and failed to notify the court or its own counsel of the payment—an internal failing for which the creditor bore the consequences—the court ruled that the justice fees and enforcement office costs should be borne by the initiating creditor, despite the debtor's initial failure to raise the payment defense earlier in the proceedings.

Regesto Legislator

Ufficiale

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima dell’avvio della causa. Acquiescenza dell’istante. Stralcio della causa. Assegnazione delle spese processuali a carico dell’istante

Parole chiave

Generato dall'IA
revoca del fallimento estinzione del debito accollo delle spese procedura di rivendicazione nel fallimento comminatoria di fallimento indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 241 CPC

The appeal was removed from the roll because the appellant's adherence to the claim constituted acquiescence.

art. 106 cpv. 1, 2° periodo, CPC

Applied to establish the general rule that the defendant must bear the procedural costs in case of acquiescence.

art. 95 cpv. 3 lett. c CPC

Cited in relation to the non-admissibility of a claim for indemnities as no motivated request was made.

art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF

Used to calculate the judicial fee imposed on the appellant.

art. 74 cpv. 2 lett. d LTF

Cited as the basis for the possibility of filing an appeal in civil matters against the decision.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited regarding the 30-day deadline for filing an appeal with the Federal Tribunal.

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited regarding the suspension of the appeal deadline during judicial vacations.

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Testo completo

Incarto n. 14.2020.66 · Lugano 23 giugno 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2019.5779 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza inoltrata il 22 novembre 2019 dalla

CO 1 (patrocinata dalla PA 1, ) contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 26 maggio 2020 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 25 maggio 2020 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecu­zione di Lugano, il 22 novembre 2019 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'759.86 più interessi e spese;

che all’udienza di discussione dell’11 marzo 2020 nessuno è comparso;

che statuendo con decisione del 25 maggio 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive;

che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 maggio 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento e l’assegnazione delle spese a carico dell’istante, asserendo di aver saldato il credito posto in esecuzione il 9 luglio 2019, addirittura prima dell’inoltro dell’istanza (il 22 novembre 2019);

che l’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impu­gnazione effetto sospensivo;

che nelle sue osservazioni del 18 giugno 2020, la CO 1 ha aderito al reclamo, tranne per quanto riguarda le spese processuali;

che tale dichiarazione, debitamente firmata, vale acquiescenza, sicché il reclamo va stralciato dal ruolo (art. 241 CPC);

che rimane invece litigiosa la questione delle spese processuali, di cui la reclamante chiede la messa a carico dell’istante *“visto l’ampio tasso di tempo passato tra il pagamento e il decreto di fallimento”*, mentre l’istante giunge alla conclusione inversa, facendo valere che né l’Ufficio d’esecuzione né la reclamante le avrebbe segnalato l’avvenuto pagamento e ritenendo che la causa di fallimento è stata causata dalla reclamante, non da ultimo perché non ha eccepito l’avvenuto versamento né quando ha ricevuto l’istan­­za di fallimento né all’udienza;

che in linea di principio il convenuto è reputato soccombente in caso di acquiescenza e deve quindi sopportare le spese processuali (art. 106 cpv. 1, 2° periodo, CPC);

che solo in presenza di circostanze particolari è possibile derogare a una siffatta ripartizione (art. 107 cpv. 1. lett. f o 108 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 31 ad art. 106 CPC);

che nel caso in esame l’istante ammette che il 15 luglio 2019 l’Uf­ficio d’esecuzione di Lugano le ha riversato la somma pagata dalla RE 1 il 9 luglio;

che costituisce un disguido interno di cui la CO 1 deve assumere le conseguenze la circostanza per cui essa non ha “individuato” il pagamento e non l’ha comunicato alla propria patrocinatrice, la quale ha quindi avviato la causa il successivo 22 novembre;

che la convenuta ha per contro tempestivamente pagato il proprio debito entro il

termine di venti giorni stabilito nella comminatoria di fallimento notificatale il 19 giugno 2019 (doc. E accluso all’istanza);

che di conseguenza la tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, vanno poste in ambo le sedi a carico dell’istante;

che non si pone invece problema d’indennità, non avendo la reclamante formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (v. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 25 maggio 2020 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della CO 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della CO 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della CO 1.

III. Notificazione a:

–

; –

; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Lugano; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).