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14.2020.62 • TRAC TI 14.2020.62 Generato dall'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Post-Death Representation

Numero d'incarto 14.2020.62
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A claimant sought the provisional rejection of an opposition to an enforcement order for CHF 1,800 against a debtor, who subsequently died before the initial judgment was rendered. The first instance court granted the rejection, and the debtor's counsel filed an appeal on behalf of the now deceased debtor, failing to provide updated representation documents or a certificate of inheritance despite being granted extensions. Consequently, the appellate court declared the appeal inadmissible based on the failure to meet procedural requirements regarding proper standing and representation following the death of the party, thus affirming the lower court's decision indirectly by not reviewing the merits.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Decesso del convenuto durante la causa. Mancata produzione di una procura aggiornata e del certificato ereditario relativo agli eredi del convenuto

Parole chiave

Generato dall'IA
legittimazione a ricorrere de cujus presupposto processuale certificato ereditario assegno di morte autorizzazione all’esecuzione

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 59 cpv. 2 lett. c e 60 CPC

Cited as the main ground for declaring the appeal inadmissible due to the failure to provide updated documents.

art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to assign the procedural costs of the appeal based on the unsuccessful outcome of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 14.2020.62 · Lugano 9 dicembre 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa S19-281 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa con istanza 21 ottobre 2019 da

CO 1 (patrocinato dall’avv. PA 2, ) contro

RE 1 († 2020), (patrocinata dall’avv. PA 1 )

giudicando sul reclamo del 12 maggio 2020 presentato dall’avv. PA 1 per conto della defunta RE 1 contro la decisione emessa il 5 maggio 2020 dal Giudice di pace del Circolo di Paradiso;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 settembre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'800.– oltre agli interessi del 5% dal 17 agosto 2019, indicando quale causa del credito la *“Fatt. n. 277 del 17.07.2019”*;

che

avendo l’escussa interposto opposizione, con istanza del 21 ottobre 2019 CO 1 ne ha chiesto il rigetto in via provvisoria alla Giudicatura di pace

del Circolo di Paradiso;

che dopo il deposito delle conclusioni, il 16 aprile 2020 è deceduta RE 1;

che statuendo con decisione del 5 maggio 2020, il Giudice di pace del Circolo di Paradiso ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 180.– e un’indennità di fr. 80.– a favore dell’istante;

che contro la sentenza appena citata l’avv. PA 1 è insorta a questa Camera a nome di RE 1 con un reclamo del

12 maggio 2020 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, previa concessione dell’effetto sospensivo e protestate spese e ripetibili;

che con ordinanza del 15 maggio 2020 il presidente della Camera ha dichiarato la domanda di effetto sospensivo temporaneamente senza oggetto e impartito all’avv. PA 1 un termine fino al 3 agosto 2020 per produrre una procura aggiornata e un certificato ereditario relativo agli eredi di RE 1;

che con ordinanza del 26 agosto 2020 il termine è stato prorogato fino al 30 novembre 2020, con l’avvertenza che in caso di silenzio il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile;

che entro la scadenza prorogata l’avv. PA 1 non ha prodotto quanto richiesto;

che conformemente all’avvertenza contenuta nell’ordinanza del 26 agosto 2020 il reclamo va dichiarato irricevibile (art. 59 cpv. 2 lett. c e 60 CPC);

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) tenendo conto che non è stato necessario un esame del merito del reclamo, segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'800.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio sono poste a carico dell’avv. PA 1. Fatta salva un’eventuale compensazione, la parte eccedente dell’anti­cipo versato, di fr. 100.–, le è restituita.

3. Notificazione a:

– avv. – avv.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).