Canton v. Debtor (Right to be Heard Violation in Enforcement Proceedings)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court addressed a challenge to a lower court's decision that definitively rejected an objection to an enforcement order initiated by the Canton for a CHF 100 debt related to a criminal accusation decree. The appellate court found that the lower court violated the debtor's right to be heard because the notice for the opposition rejection proceedings, sent by mail, was returned as "not collected," meaning the debtor was not properly served and the fiction of service under procedural law was inapplicable in this context, following established federal jurisprudence; consequently, the appellate court annulled the decision and remanded the case for a new ruling after allowing the debtor to present their arguments.
Regesto Legislator
UfficialeRigetto definitivo dell’opposizione. Mancato ritiro dell’invito a formulare osservazioni all’istanza. Violazione del diritto di essere sentito del reclamante
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was used to annul the appealed decision and remand the case for a new judgment after granting the defendant the right to respond to the application.
This procedural rule was applied to determine that court costs follow the outcome of the case (where the appellant succeeded).
These provisions were cited in conjunction with Art. 106 CPC for determining the amount of the court fees for the present judgment.
This procedural rule was cited regarding the inapplicability of awarding compensation because the appellant did not file a reasoned request.
Testo completo
Incarto n. 14.2020.60 · Lugano 23 luglio 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa 41/2020 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa con istanza 10 febbraio 2020 dallo
Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’RA 1, ) contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 7 maggio 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 21 aprile 2020 dal Giudice di pace del Circolo di Lugano Est;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 aprile 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 100.–, indicando quale causa del credito il *“decreto d’accusa DA___________ del 14.11.2018”*;
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 10 febbraio 2020 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est;
che statuendo con decisione del 21 aprile 2020, il Giudice di pace del Circolo di Lugano Est ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 45.– e un’indennità di fr. 15.– a favore dell’istante;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 7 maggio 2020 per ottenerne l’annullamento e implicitamente la reiezione dell’istanza;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che l’istante ritiene il reclamo tardivo, siccome la sentenza impugnata è stata emessa il 21 aprile 2020 mentre il reclamo *“dovrebbe essere stato inoltrato il 7 maggio 2020”*;
che dall’estratto EasyTrack relativo alla raccomandata contenente la decisione impugnata (n. __________), trasmesso dal Giudice di pace a richiesta della Camera, si evince che la stessa è stata consegnata al reclamante il 29 aprile 2020, come peraltro da lui allegato nel reclamo, motivo per cui, interposto il 6 maggio 2020 (data del timbro postale), il reclamo risulta tempestivo;
che il reclamante si duole in particolare di non aver potuto difendere i propri interessi nella procedura di rigetto dell’opposizione;
che dall’incarto trasmesso alla Camera risulta infatti che la raccomandata contenente l’invito al convenuto a formulare osservazioni sull’istanza è tornata al Giudice di pace con la menzione *“non ritirato”*;
che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, anche se ha interposto opposizione al precetto esecutivo l’escusso non è presunto aspettarsi la notifica di un’istanza di rigetto dell’opposizione, sicché la finzione di notifica alla scadenza del termine di giacenza postale prevista dall’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC non gli è opponibile (DTF 138 III 228 consid. 3.1; v. pure, tra altre, la sentenza della CEF 14.2019.90 del 3 luglio 2019, pagg. 2-3);
che la pretesa incompatibilità del reclamo con l’esigenza della buona fede allegata dall’istante nelle osservazioni al reclamo risulta contraria alla giurisprudenza appena citata;
che l’istante non indica d’altronde prove del fatto che RE 1 avrebbe avuto conoscenza della procedura di rigetto dell’opposizione prima di ricevere la decisione impugnata;
che l’eventuale conoscenza dell’esistenza del decreto d’accusa invocato quale titolo di rigetto non implica ancora la conoscenza della (successiva) procedura di rigetto dell’opposizione;
che in queste circostanze il Giudice di pace non poteva considerare valida la notifica ed emettere la decisione, come invece ha fatto, bensì avrebbe dovuto tentare una nuova notifica, se del caso per il tramite di un usciere comunale o di un agente di polizia (Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 31 ad art. 138 CPC);
che il diritto di essere sentito dell’escusso è quindi stato violato;
che una simile violazione implica di principio l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti a un’autorità di ricorso con lo stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3) e non ne risulta alcun pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III
55 consid. 4.3);
che nella fattispecie il reclamante invoca anche censure sui fatti della causa, sulle quali la Camera ha un potere cognitivo limitato, potendo intervenire solo in caso di accertamenti manifestamente errati del primo giudice (art. 310 lett. b CPC);
che in accoglimento del reclamo la sentenza impugnata va pertanto annullata e la causa rinviata alla Giudicatura di pace per nuovo giudizio dopo aver sentito, in via scritta od orale, il convenuto (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC);
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema d’indennità, non avendo il reclamante formulato alcuna domanda motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 100.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto nel senso che la decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata alla Giudicatura di pace per nuovo giudizio previa concessione al convenuto della facoltà di esprimersi sull’istanza.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 50.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico dello Stato del Canton Ticino.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).