Claimant v. Justice of the Peace (Mootness Due to Subsequent Decision)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA claimant filed a complaint regarding denied justice against a Justice of the Peace who had delayed ruling on a request for the provisional rejection of an opposition to a payment order, despite multiple reminders. The Court of Appeal determined that the complaint became moot because the Justice of the Peace subsequently issued the decision, granting the request, and apologized for the delay, attributing it to being newly appointed and awaiting necessary training, leading the appellate court to strike the matter from the record without imposing costs or awarding compensation for inconvenience, but urging the lower court for greater future diligence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48b LOG, Art. 319 lett. c CPC, Art. 321 cpv. 4 CPC, Art. 242 CPC, Art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF; Claimant v. Justice of the Peace (Mootness Due to Subsequent Decision): The Court of Appeal determined that the complaint became moot because the Justice of the Peace subsequently issued the decision, granting the request, and apologized for the delay, attributing it to being newly appointed and awaiting necessary training, leading the appellate court to strike the matter from the record without imposing costs or awarding compensation for inconvenience, but urging the lower court for greater future diligence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared devoid of object and struck from the record based on this provision because the underlying issue was resolved.
Used to justify not awarding compensation to the appellant because no reasoned request was made.
Testo completo
Incarto n. 14.2020.58 · Lugano 19 giugno 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 92/2019 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace di Lugano Nord promossa con istanza 6 settembre 2019 da
RE 1 contro
CO 1
giudicando sul reclamo per denegata giustizia presentato il 29 aprile 2020 da RE 1;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 luglio 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 757.10 oltre agli accessori, sulla scorta di un attestato di carenza di beni del 18 giugno 2019;
che avendo l’escusso interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del
6 settembre 2019 l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Nord;
che con il reclamo per ritardata giustizia in esame RE 1 chiede un intervento della Camera nei confronti del Giudice di pace, il quale malgrado quattro solleciti non aveva allora ancora emesso la decisione;
che il ricorso per denegata giustizia (art. 319 lett. c CPC) è proponibile in ogni tempo (art. 321 cpv. 4 CPC);
che con ordinanza dell’8 maggio 2020 il presidente della Camera ha chiesto al Giudice di pace di determinarsi sul reclamo;
che lo stesso giorno il Giudice di pace ha spontaneamente comunicato alla Camera di aver impartito all’escusso un termine per presentare eventuali osservazioni;
ch’egli si è inoltre scusato con l’escutente e con la Camera per il ritardo con cui ha trattato l’istanza, dovuto al fatto che, siccome di fresca nomina, ha aspettato di aver seguito la necessaria formazione prima di agire, onde evitare errori di procedura;
che il 16 giugno 2020 il Giudice di pace ha emesso l’attesa decisione, con cui ha accolto l’istanza;
che il reclamo per ritardata giustizia è così divenuto senza oggetto e va tolto dai ruoli (art. 242 CPC);
che il Giudice di pace va nondimeno invitato a maggior sollecitudine in futuro;
che le particolarità del caso inducono a non prelevare spese processuali;
che in assenza di una richiesta motivata non si giustifica nemmeno di attribuire al reclamante un’indennità d’inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è dichiarato privo d’oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).