Cost Allocation Following Federal Tribunal Overturn of Enforcement Objection Ruling
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThis ruling addresses the allocation of costs and compensation following a Federal Tribunal decision that overturned a prior cantonal appellate court ruling concerning the rejection of an objection to an enforcement order initiated for a debt of over CHF 72,000. The court determined that, due to the binding effect of the Federal Tribunal's judgment which rejected the claimant's appeal, its jurisdiction was limited to reassessing the costs and compensation for the cantonal appeal procedure based on the outcome dictated by the higher court; consequently, the appeal costs for the second instance were imposed on the claimant, who was also ordered to pay the opposing heir a compensation amount of CHF 2,400 for that stage, while the first instance decision regarding initial costs was reinstated.
Regesto Legislator
UfficialeRigetto provvisorio dell’opposizione. Rinvio della causa deciso dal Tribunale federale per fissazione delle spese e ripetibili di seconda istanza
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court cited this article as the basis for allocating costs according to the outcome ('soccombenza').
Cited for determining the reimbursement of attorney fees (ripetibili) following the mandate of the Federal Tribunal.
Cited in conjunction with art. 48 OTLEF for setting the court fee for the second instance decision.
Cited for setting the court fee for the second instance decision.
Cited to establish the value in dispute for the purpose of determining the availability of a federal appeal.
Cited because the value in dispute reached the threshold required under this article for a federal appeal.
Cited to set the deadline for filing a civil appeal to the Federal Tribunal.
Cited to state that the appeal deadline is suspended during judicial holidays.
Cited as the basis for the possibility of filing a civil appeal against the decision.
Testo completo
Incarto n. 14.2020.51 Rinvio TF · Lugano 5 giugno 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella causa SO.2017.4494 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 30 agosto 2017 da
RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, ) contro
Comunione ereditaria fu CO 1, (patrocinata dall’avv. PA 2, )
e ora giudicando nuovamente sul reclamo del 18 aprile 2018 presentato da CO 1 contro la decisione emessa il 5 aprile 2018 dal Pretore conformemente alla sentenza 5 marzo 2020 della II Corte di diritto civile del Tribunale federale (5A_926/2018), che ha accolto il ricorso in materia civile interposto dalla comunione ereditaria fu CO 1 contro la sentenza
10 ottobre 2018 di questa Camera;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 1° febbraio 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso la comunione ereditaria fu CO 1 per l’incasso di complessivi fr. 72'220.61 oltre agli interessi;
che statuendo con decisione del 5 aprile 2018, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto l’istanza di rigetto del-l’opposizione al precetto esecutivo interposta dall’escussa, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 350.– e un’indennità di fr. 3'000.– a favore della convenuta;
che con decisione del 10 ottobre 2018, questa Camera ha parzialmente accolto il reclamo interposto da RE 1 il 18 aprile 2018 e rigettato in via definitiva l’opposizione dell’escussa limitatamente a fr. 70'651.50 complessivi oltre agli interessi, ponendo le spese processuali di fr. 350.– in prima sede e di fr. 580.– in seconda a carico della comunione ereditaria fu CO 1, tenuta a rifondere a RE 1 fr. 3'000.– per ripetibili di prima istanza e fr. 2'400.– per ripetibili di seconda;
che con sentenza del 5 marzo 2020 (inc. 5A_926/2018) la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha accolto il ricorso in materia civile inoltrato dalla comunione ereditaria fu CO 1 il 12 novembre 2018 contro la decisione cantonale e di conseguenza l’ha annullata e riformata nel senso che il reclamo di RE 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile;
che la causa è stata rinviata a questa Camera per nuova decisione sulle spese giudiziarie e sulle ripetibili nella procedura precedente, mentre le spese
giudiziarie della sede federale, di fr. 4'000.–, sono state poste a carico dell’opponente, tenuta a rifondere alla
ricorrente fr. 5'000.– per ripetibili;
che per costante prassi (DTF 135 III 334 consid. 2.1), i motivi del giudizio di rinvio limitano la cognizione dell’autorità cantonale cui la causa è ritornata, nel senso che quest’ultima rimane legata a quanto definitivamente deciso dal Tribunale federale (DTF 133 III 201 consid. 4.2) e alle constatazioni di fatto che non sono state impugnate (DTF 131 III 91 consid. 5.2);
che il quadro della nuova decisione in virtù del rinvio è quindi determinato, sotto il profilo giuridico, dalla decisione del Tribunale federale: il punto litigioso delimitato dal rinvio non può essere esteso né fondato su di una nuova base giuridica e il ricorrente, in precedenza vittorioso, non può quindi, nella nuova procedura cantonale, subire un peggioramento della sua situazione di diritto (cfr. Corboz in: Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 27-28 ad art. 107 LTF con numerosi rinvii);
che nel caso concreto, il Tribunale federale ha rinviato l’incarto a questa Camera per nuovo giudizio sulle spese e ripetibili della procedura cantonale;
che si tratta dell’unica questione da trattare, le spese processuali di prima istanza essendo già state decise dal Pretore, la cui deci-sione è tornata in vigore con l’annullamento della sentenza di questa Camera e la conseguente reiezione del reclamo;
che la tassa del giudizio di secondo grado, stabilita in applicazione degli
art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio
dell’art. 96 CPC, non possono che seguire la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che in assenza di conclusioni motivate e quantificate nelle osservazioni al reclamo, e tenuto conto del valore litigioso, del grado di difficoltà della causa e del ragionevole dispendio di tempo che un avvocato sollecito e
diligente avrebbe dedicato alla pratica, occorre concedere alla comunione ereditaria RI 1 un’indennità di fr. 2'400.–;
che circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, pari a fr. 72'220.61 (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF; sentenza del Tribunale federale
5A_261/2013 del 19 settembre 2013, RSPC 2014 165, consid. 1; Bastien Bridel, Les effets et la détermination de la valeur litigieuse en procédure civile suisse, Exemples
choisis en droit du bail à loyer, 2019, n. 449), raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Le spese processuali di complessivi fr. 580.– relative al giudizio del 10 ottobre 2018 (inc. 14.2018.52), già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà alla comunione ereditaria fu CO 1 fr. 2'400.– per ripetibili.
2. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).