Confederation v. Appellant (Execution Proceeding Withdrawal)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant filed a claim challenging a lower court decision that definitively rejected their opposition to an execution proceeding initiated by the Confederation to collect CHF 8,446.55 plus accessories. The appellant subsequently withdrew their appeal because an agreement had been reached with the creditor, which the court treated as a withdrawal (desistance), thereby ending the matter as if by a final judgment. Consequently, the court struck the case from the roll, holding the appellant responsible for the judicial costs of the appeal proceedings, while noting the low litigation value precluded further federal appeals unless a fundamental issue of law was involved.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 219 CPC, Art. 241 CPC, Art. 241 cpv. 3 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF; Confederation v. Appellant (Execution Proceeding Withdrawal): The appellant subsequently withdrew their appeal because an agreement had been reached with the creditor, which the court treated as a withdrawal (desistance), thereby ending the matter as if by a final judgment. Consequently, the court struck the case from the roll, holding the appellant responsible for the judicial costs of the appeal proceedings, while noting the low litigation value precluded further federal appeals unless a fundamental issue of law was involved.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to order the case to be struck from the roll because the appeal was withdrawn (desistenza).
Used to establish that the appellant must bear the judicial costs following the withdrawal of the appeal.
Used to guide the assessment of the judicial costs, noting that the decision is only a declaration of non-entry into the merits.
Testo completo
1199 Incarto n. 14.2020.48 · Lugano 4 settembre 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2019.6278 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 17 dicembre 2019 dalla
Confederazione Svizzera, Berna (rappresentata dall’RA 1, ) contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 25 marzo 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 13 marzo 2020 dal Pretore, con cui ha accolto l’istanza 17 dicembre 2019 della Confederazione Svizzera e di conseguenza ha rigettato in via definitiva l’opposizione all’esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante per l’incasso di fr. 8'446.55 oltre agli accessori, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 120.–;
preso atto dello scritto del 1° settembre 2020 con cui RE 1 ha dichiarato di ritirare il reclamo, avendo trovato un accordo con l’escutente;
considerato che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241
cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018,
n. 8 ad art. 241 CPC);
dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
rilevato che in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (rispettivamente il reclamante), a carico del quale vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv.
1 CPC);
ritenuto che nella commisurazione delle spese processuali si deve tenere conto del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG);
appurato che non si pone invece problema d’indennità, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;
osservato infine che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'446.55, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio sono poste a carico del reclamante. Fatta salva un’eventuale compensazione, l’eccedenza di fr. 50.– è restituita al reclamante.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).