Creditor Enforcement Order Rejection Upheld Despite Debtor's Late Postponement Request
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor sought final rejection of an objection to an enforcement order based on a foreign court judgment, and the lower court granted the request after the debtor failed to appear at the scheduled hearing. The debtor appealed, claiming they had requested a postponement via fax on the day before the hearing due to certified work incapacity, but this request was deemed late because the fax was only processed the morning of the hearing, and the subsequent registered letter arrived even later; the court rejected the appeal, reasoning that the debtor failed to adequately justify the tardiness of the postponement request, did not clarify an alleged error by court staff, and that mere work incapacity does not automatically excuse non-appearance or prevent representation, especially since the medical certificate did not explicitly state an inability to attend the hearing.
Regesto Legislator
UfficialeRigetto definitivo dell’opposizione. Domanda di rinvio dell’udienza formulata il giorno prima e giunta alla Pretura dopo l’udienza. Certificato medico attestante un’inabilità al lavoro
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court considered the timeliness of the request for adjournment based on this procedural rule, although ultimately finding it tardy.
This provision regulates the allocation of court costs following the rejection of the appeal.
These articles were cited to determine the amount of the judicial fees for the decision.
Testo completo
Incarto n. 14.2020.40 · Lugano 1 settembre 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2019.6004 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 3 dicembre 2019 da
CO 1 IT- (patrocinato dall’avv. PA 1, ) contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 18 marzo 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 marzo 2020 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 ottobre 2019 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 6'957.80 oltre agli interessi del 5% dal 1° marzo 2017, indicando quale titolo di credito la *“sentenza cresciuta in giudicato del Tribunale di __________ (IT) del 29.11.2016 per un importo di EUR 6'325.28 al cambio di 1.1 (Titolo disponibile)”*;
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 3 dicembre 2019 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lu-gano, sezione 5, il quale ha indetto un’udienza per il 12 marzo 2020 alle ore 9:20;
che
con fax dell’11 marzo 2020 (ore 16:41) il convenuto ha postulato il rinvio dell’udienza allegando un certificato medico del 10
marzo 2020 che lo dichiara inabile al lavoro dall’11 al
15 marzo 2020;
che all’udienza del 12 marzo è comparso il solo istante, il quale ha confermato le proprie conclusioni;
che statuendo con decisione del 12 marzo 2020, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 250.– a favore dell’istante;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 18 marzo 2020 per ottenerne l’annullamento, protestate tasse, spese e ripetibili;
che il reclamante fa valere di essere stato malato dal 10 marzo 2020 e di averlo comunicato alla Pretura l’11 marzo via fax con una copia del certificato medico;
ch’egli rimprovera al Pretore di aver lo stesso tenuto l’udienza del 12 marzo;
che
– sostiene inoltre il reclamante .le segretarie della Pretura avrebbero *“confermato di aver commesso l’errore”*;
che la raccomandata contenente la domanda di rinvio è giunta alla Pretura solo il
13 marzo 2020 (tracciamento della raccomandata 98.00.690004.03590887, doc. H accluso al reclamo), mentre il fax, spedito l’11 marzo alle ore 16:41 (act. V), risulta essere giunto al segretario della Pretura con la corrispondenza del 12 marzo alle ore 9:30, secondo una nota manoscritta apposta sul fax stesso (act. V);
che la domanda è stata considerata tardiva dal Pretore, sempre secondo quanto risulta dalla nota manoscritta;
che il reclamante non spiega perché ha atteso la fine del pomeriggio dell’11 marzo per chiedere il rinvio dell’udienza, mentre la sua inabilità al lavoro era già stata certificata il 10 marzo;
ch’egli neppure chiarisce quale sarebbe stato l’errore commesso e confermato dalle segretarie della Sezione 5;
che in queste circostanze ben poteva il Pretore considerare tardiva la domanda di rinvio dell’udienza e assente il reclamante all’udienza del 12 marzo, iniziata alle ore 9:20 e terminata verosimilmente prima delle ore 9:30, ricordato che la domanda di rinvio dev’essere tempestiva (art. 135 lett. b CPC);
che d’altronde un’incapacità lavorativa, pur certificata da un
medico, non costituisce necessariamente la prova del carattere scusabile dell’assenza all’udienza (Merz in: Brunner/Gasser/Schwander
(curatori), Schweizerische ZPO, Kommentar, 2a ed. 2016, vol. I, n. 29 ad art. 148 CPC; Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n.
12 ad art. 148 CPC; nel risultato anche la sentenza del Tribunale federale 7B.64/2006 del 9 maggio 2006, consid. 3);
che nel caso concreto il certificato medico accluso alla domanda di rinvio (doc. E) accerta solo un’inabilità al lavoro – senza peraltro specificare di quale tipo di lavoro si tratti –, e non un’impossibilità per RE 1 di comparire all’udienza del 12 marzo o di farvisi rappresentare;
che il reclamante non ha così reso sufficientemente verosimile l’affermato impedimento ad assistere all’udienza;
che il reclamo va pertanto respinto;
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui non è stato notificato il reclamo per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa procedura;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'957.80, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).