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14.2020.35 • TRAC TI 14.2020.35 Generato dall'IA

Appeal Inadmissible Due to Non-Appearance at Initial Hearing in Debt Enforcement Opposition Case

Numero d'incarto 14.2020.35
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant challenged a lower court's decision to provisionally reject their opposition to a debt enforcement action, seeking to reduce the recognized amount, but the appellate court deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to appear at the initial hearing, preventing the consideration of new facts, documents (including a payment receipt), and legal exceptions raised for the first time on appeal, which must generally be raised immediately in the first instance proceedings regarding provisional opposition rejection.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC; Appeal Inadmissible Due to Non-Appearance at Initial Hearing in Debt Enforcement Opposition Case: 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Parole chiave

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opposizione esecuzione per debiti pagamento provvisorio udienza fallimentare legittimazione a ricorrere esclusione del dibattimento pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 319 lett. a CPC
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
Art. 251 lett. a CPC
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art.
Art. 321 cpv. 2 CPC
a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Art. 321 cpv. 1 CPC
1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
Art. 320 CPC
The main ground for the decision is that the appeal was declared inadmissible because it could only challenge matters related to law application or manifestly incorrect fact finding, which was not the case here.
Art. 326 cpv. 1 CPC
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Art. 82 cpv. 2 LEF
78'731.10 riconosciuto dal Pretore, perché le eccezioni giusta l’art. 82 cpv. 2 LEF devono essere sollevate “immediatamente” in prima sede e sono quindi tardive se vengono presentate solo con un reclamo (sentenza della CEF 14.2017.225 del 21 giugno 2018, RtiD 2019 I 635 n.
Art. 106 cpv. 1 CPC
Applied to determine that court costs follow the event of the case (soccombenza).

Giurisprudenza citata

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DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 320 CPC

The main ground for the decision is that the appeal was declared inadmissible because it could only challenge matters related to law application or manifestly incorrect fact finding, which was not the case here.

art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to determine that court costs follow the event of the case (soccombenza).

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

Used in conjunction with Art. 106 cpv. 1 CPC to establish the amount of the court fees.

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Testo completo

Incarto n. 14.2020.35 · Lugano 20 agosto 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2019.5866 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 21 novembre 2019 dalla

CO 1 (BE) contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 10 marzo 2020 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 9 marzo 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 luglio 2019 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 164'731.10 oltre a interessi e spese.

B. Avendo l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 21 novembre 2019 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, limitatamente a fr. 52'920.– oltre agli interessi del 5% dal 19 giugno 2017, fr. 31'320.– oltre agli interessi del 5% dal 3 luglio 2017 e fr. 54'000.– oltre agli interessi del 5% dal 3 agosto 2017. All’udienza di discussione tenutasi il 9 marzo 2020 nessuno è comparso.

C. L’11 dicembre 2019 la CO 1 ha comunicato alla Pretura che il 6 dicembre 2019 l’RE 1 le ha pagato fr. 86'000.–.

D. Statuendo con decisione del 9 marzo 2020, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione limitatamente a fr. 78'731.10 oltre agli interessi del 5% dal 17 luglio 2017, ponendo a carico della convenuta le spese processuali di fr. 350.–.

E. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 marzo 2020 per ottenerne la riforma nel senso di limitare il rigetto dell’opposizione a fr. 60'656.25.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 10 marzo 2020, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 20 marzo. Presentato il giorno della ricezione della decisione impugnata, ossia il 10 marzo 2020 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Nel caso specifico, in prima sede lRE 1 non ha presenziato all’udienza di contraddittorio, perciò l’estratto conto del 6 dicembre 2019, allestito dalla CO

1 e prodotto dall’insorgente con il reclamo, dev’essere estromesso dall’incarto e non può pertanto venire considerato ai fini del giudizio. Anche le corrispon-denti allegazioni di fatto sono inammissibili. Non vi potrebbe del resto essere spazio per un esame dell’eccezione sollevata dall’in­­sorgente per la prima volta con il reclamo, secondo cui alla procedente sarebbero ancora dovuti soli fr. 60'656.25 e non il maggior importo di fr. 78'731.10 riconosciuto dal Pretore, perché le eccezioni giusta l’art. 82 cpv. 2 LEF devono essere sollevate “immediatamente” in prima sede e sono quindi tardive se vengono presentate solo con un reclamo (sentenza della CEF 14.2017.225 del 21 giugno 2018, RtiD 2019 I 635 n. 62c, consid. 7.2). Fondato esclusivamente su fatti, documenti e un’eccezione nuova, il reclamo è irricevibile.

2. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

3. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 18'074.85 (pari alla differenza tra l’im­­porto di fr. 78'731.10 per cui è stata rigettata l’opposizione e quello di fr. 60'656.25 riconosciuto dall’escussa), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).