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14.2020.28 • TRAC TI 14.2020.28 Generato dall'IA

Municipality v. Debtor: Late Appeal Regarding Unpaid Municipal Taxes

Numero d'incarto 14.2020.28
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A municipality initiated execution proceedings against a debtor for unpaid special municipal taxes from 2015, which resulted in a final rejection of the debtor's objection by the Justice of the Peace. The debtor appealed this decision, arguing that the underlying tax assessment was still under contestation, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed past the ten-day deadline and was insufficiently motivated, as it failed to specifically address the lower court's reasoning that the tax payment slips constituted res judicata supporting the definitive rejection of the opposition.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 246 cpv. 4 LT, Art. 106 cpv. 1 CPC; Municipality v. Debtor: Late Appeal Regarding Unpaid Municipal Taxes: The debtor appealed this decision, arguing that the underlying tax assessment was still under contestation, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed past the ten-day deadline and was insufficiently motivated, as it failed to specifically address the lower court's reasoning that the tax payment slips constituted res judicata supporting the definitive rejection of the opposition.

Parole chiave

Generato dall'IA
imposte comunali procedura di tassazione fiscale opposizione forza di cosa giudicata giudice di pace multe non pagate

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 142 I 94
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 321 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning but not explicitly in the dispositive, except by extension through the finding of inadmissibility.

art. 246 cpv. 4 LT

Cited in the reasoning but not explicitly in the dispositive.

art. 106 cpv. 1 CPC

Basis for imposing the costs of the present judgment according to the outcome (soccombenza).

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited in the reasoning to dismiss the possibility of appeal to the Federal Tribunal based on the value in dispute.

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Cited in the reasoning regarding remedies available at the federal level.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the section on legal remedies (Remedies) regarding the deadline for appeal to the Federal Tribunal.

art. 74 cpv. 2 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the condition for appeal (fundamental question of law).

art. 116 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the subsidiary constitutional appeal.

art. 113 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the subsidiary constitutional appeal.

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the suspension of the appeal deadline during judicial holidays.

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Testo completo

Incarto n. 14.2020.28 · Lugano 14 agosto 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa 167/2019/S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Agno promossa con istanza 18 novembre 2019 dal

CO 1 (rappresentato dal Municipio, ) contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 27 febbraio 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 febbraio 2020 dal Giudice di pace del Circolo di Agno;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 agosto 2019 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'065.15 oltre agli interessi del 2.5% dal 27 luglio 2019 (indicando quale causa del credito: *“Imposte comunali speciali anno 2015 fr. 1'470.50; accrediti da dedurre fr. 405.35”*), fr. 30.– (per *“tassa diffida”*) e fr. 73.10 (per *“interessi sino al 26.7.2019”*).

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 18 novembre 2019 il CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’i­stanza con osservazioni scritte del 17 dicembre 2019.

C. Statuendo con decisione del 17 febbraio 2020, il Giudice di pace del Circolo di Agno ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 20.– a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un’*“opposizione”* del 27 febbraio 2020 facendo valere ch’essa

poggia su una decisione dell’Ufficio esazione e condoni da lei contestata e ancora in discussione. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Datato 27 febbraio 2020 ma consegnato alla Posta solo il 2 marzo, il reclamo contro la sentenza notificata a RE 1 il 18 febbraio 2020 (v. tracciamento del­l’invio n. 98.41.910461.00000513), è tardivo, essendo il termine di ricorso scaduto venerdì 28 febbraio 2020. Il reclamo è quindi in­ammissibile.

1.2 L’impugnazione è d’altronde irricevibile per un altro motivo. Il reclamo deve infatti essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale de­ve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I

94 consid. 8.2 con rinvii). Ora, RE 1 non si

confronta con la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui le bollette di pagamento delle imposte comunali speciali 2015 prodotte

dal CO 1 sono passate in giudicato e costituiscono quindi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione. Per quanto di rilevanza nella fattispecie, si limita a contestare in-tegralmente la decisione posta a fondamento dell’istanza, che secondo lei sarebbe *“ancora in discussione”*. Il reclamo si rivela quin­di inammissibile anche perché è insufficientemente motivato. La reclamante non ha del resto dimostrato di aver interposto reclamo contro le decisioni di tassazione comunale o cantonale, per tacere del fatto che la presentazione di una domanda di condono non sospende automaticamente l’esecutività della decisione fiscale (art. 246 cpv. 4 LT).

2. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stata notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

3. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'168.25, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Fatta salva un’eventuale compensazione, l’eccedenza di fr. 50.– anticipata da RE 1 le è restituita.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).