Case Withdrawal Due to Settlement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant filed a complaint against a lower court decision that provisionally rejected their objection to an enforcement action seeking recovery of over 881,000 Swiss Francs, including costs. Subsequently, the appellant withdrew the complaint due to a settlement reached with the opposing party. The court acknowledged the withdrawal as a voluntary discontinuance, terminating the proceedings as if by a final judgment, and thus struck the case from the roll, ordering that the appeal costs be borne by the party who advanced them, with mutual compensation for reimbursement costs, as agreed by the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 219 CPC, Art. 241 CPC, Art. 241 cpv. 3 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 72 cpv. 2 lett. a LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF; Case Withdrawal Due to Settlement: Subsequently, the appellant withdrew the complaint due to a settlement reached with the opposing party. The court acknowledged the withdrawal as a voluntary discontinuance, terminating the proceedings as if by a final judgment, and thus struck the case from the roll, ordering that the appeal costs be borne by the party who advanced them, with mutual compensation for reimbursement costs, as agreed by the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited to justify striking the case from the roll following the withdrawal (desistenza) of the appeal.
This provision establishes the legal effect of the desistenza (withdrawal) as equivalent to a final decision.
Cited in the section on legal remedies regarding the deadline for filing an appeal.
Cited to indicate the availability of an appeal in civil matters to the Federal Tribunal against this decision.
Cited regarding the suspension of the appeal deadline during judicial holidays.
Testo completo
________________________________________________________________________________RE 1 Incarto n. 14.2020.27 · Lugano 29 gennaio 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2019.105 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 25 gennaio 2019 dalla
CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 2, __________) contro
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 28 febbraio 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 19 febbraio 2020 dal Pretore aggiunto, con cui ha accolto l’istanza 25 gennaio 2019 della CO 1 e di conseguenza ha rigettato in via provvisoria l’opposizione all’esecuzione n. __________ promossa contro la reclamante per l’incasso di fr. 881'357.50 oltre agli accessori, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 500.– e ripetibili a favore dell’istante di fr. 4'500.–;
preso atto dello scritto del 28 gennaio 2021 con cui RE 1 ha dichiarato di ritirare il reclamo in seguito all’accordo transattivo raggiunto con la controparte, chiedendo, come concordato dalle parti, di porre le spese a carico di chi le ha anticipate, compensate le ripetibili;
considerato che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241
cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018,
n. 8 ad art. 241 CPC);
dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
ritenuto che sulla questione delle spese e ripetibili occorre statuire come pattuito dalle parti;
osservato infine che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 871'929.55, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste suo carico, compensate le ripetibili.
3. Notificazione a:
–__________ –__________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).