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14.2020.24 • TRAC TI 14.2020.24 Generato dall'IA

Spousal Standing and Curatorship in Enforcement Appeal Rejection

Numero d'incarto 14.2020.24
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellants challenged the lower court's rejection of their opposition to an enforcement proceeding initiated by the respondent for CHF 100 plus interest, which was based on administrative expenses related to involuntary medical admission. The appellate court found the appeal inadmissible in its entirety because the creditor who initiated the enforcement proceeding was only the first appellant, rendering his spouse (the second appellant) lacking the requisite personal legal interest to challenge the rejection; furthermore, the first appellant was deemed not personally authorized to file the appeal because a co-curator had been appointed over him, and the appeal did not originate from the authorized curator, despite the fact that the initial request to set aside the opposition was also procedurally flawed for lack of a written recognition of debt by the debtor.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Creditore sotto curatela. Interesse ad agire. Legittimazione attiva. Rapporti tra curatela e rappresentanza convenzionale

Parole chiave

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legittimazione a ricorrere domanda d'esecuzione valore litigioso riconoscimento e esecuzione soglia del valore litigioso coniuge

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 142 III 722
1.3.1 Anche se tecnicamente non si può parlare di difetto di una delle cosiddette tre identità che il giudice del rigetto deve verificare d’uf­ficio in occasione dell’esame dell’istanza nel merito (DTF 142 III 722 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 59 cpv. 2 lett. a CPC

Cited as the procedural prerequisite (lack of personal interest to sue) for declaring the appeal inadmissible for RE 2.

art. 60 CPC

Cited as the procedural basis for declaring the claim/appeal inadmissible due to the lack of procedural interest for RE 2.

art. 326 cpv. 1 CPC

Cited in relation to the inadmissibility of a new allegation made by RE 2 regarding representation.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited in relation to the imposition of court costs, although their collection was exceptionally waived.

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Cited to indicate the possibility of filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited to evaluate the threshold for appeal to the Federal Tribunal based on the dispute value.

art. 74 cpv. 2 LTF

Cited to define the condition under which an appeal to the Federal Tribunal is possible regarding matters of fundamental legal importance.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in relation to the deadline for filing an appeal with the Federal Tribunal.

art. 116 LTF

Cited as the basis for filing a subsidiary constitutional appeal if the main appeal condition is not met.

art. 113 LTF

Cited as the basis for filing a subsidiary constitutional appeal.

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited regarding the suspension of the appeal deadline during judicial holidays.

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Testo completo

Incarto n. 14.2020.24 · Lugano 6 marzo 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella causa SO.2020.1 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Locarno promossa con istanza 2 gennaio 2020 da

RE 1, __________ (rappresentato dall’__________ PA 1, __________) RE 2, __________ contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 24 febbraio 2020 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 7 febbraio 2020 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 gennaio 2019 dal­l’Ufficio di esecuzione di Locarno, RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 100.– oltre agli interessi del 5% dal 5 dicembre 2018, indicando quale titolo di credito: “*spese* *amministrative sostenute per l’inadeguatezza procedurale di accertamento alle violazioni dei doveri di servizio con il ricovero coatto del 05.12.2018 + spese esecuzione + interessi. Si riservano i diritti di risarcimenti per il torto morale e lesione personalità”*.

B. Avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 2 gennaio 2020 anche intestata alla moglie RE 2 e da lei firmata, RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno. L’8 gennaio 2020, il Giudice di pace ha assegnato agli istanti un termine di 10 giorni per trasmettere un riconoscimento del credito posto in esecuzione e li ha informati, ove non fossero in possesso di un titolo di rigetto, sulla possibilità alternativa d’i­noltrare un’istanza di conciliazione. Il Giudice di pace ha inoltre precisato che l’istanza avrebbe dovuto essere presentata solo da RE 1, unico creditore indicato sul precetto esecutivo.

C. Il

15 gennaio 2020, l’avv. PA 1 ha informato il Giudice di pace di essere stato nominato con effetto immediato dall’Auto­rità regionale di protezione (ARP) n. 9 di Toricella-Taverne quale co-curatore di RE 1 in appoggio al curatore di rappresentanza __________ con il compito in particolare di rappresentare il curatelato in ogni processo giudiziario civile e amministrativo. L’avv. PA 1 ha chiesto di ricevere con urgenza informazioni sulla causa e una copia dell’istanza. Con scritto 23 gennaio 2020, RE 1 ha comunicato al giudice di ritenere che la pendenza di un ricorso presso la Camera di protezione del Tribunale d’appello non consentiva l’assegnazione del mandato di rappresentanza al curatore e al co-curatore *“poiché oggetto di contestazione”*. Il 31 gennaio 2020, l’avv. PA 1 ha ritirato l’istanza per quanto riguarda unicamente RE 1 (ad esclusione del­la moglie) e chiesto al Giudice di pace di prescindere dal prelevare spese processuali.

D. Statuendo con decisione del 7 febbraio 2020, il Giudice di pace ha respinto l’istanza senza riscuotere spese processuali.

E. Contro la sentenza appena citata i coniugi RE 1 sono insorti alla Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello con un reclamo del 24 febbraio 2020 per farne dichiarare la nullità e per *“assegnare i risarcimenti e le multe”*. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 24 febbraio 2020 contro la sentenza notificata ai coniugi RE 1 il

15 febbraio, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2 Con risoluzione n. 227.2019 del 9 dicembre 2019 (inc. 2017.50) l’ARP n. 9 di Toricella-Taverne ha nominato in via cautelare l’avv. PA 1 quale co-curatore di RE 1 perché affiancasse il curatore di rappresentanza __________ in particolare nel *“rappresentare il curatelato in ogni processo giudiziario civile e amministrativo”* e *“chiudere dove possibile quelli per i quali non vi è nessun senso o scopo giuridico a mantenerli in essere”*. I dispositivi del decreto sono stati dichiarati immediatamente esecutivi e a un eventuale reclamo è stato tolto l’effetto sospensivo (in virtù del­l’art. 450*c* CC). I reclamanti sostengono invero che la decisione dell’ARP non è ancora passata in giudicato poiché RE 1 l’ha impugnata alla Camera di protezione del Tribunale d’appello (come risulta dal doc. A accluso all’istanza). Sennonché i reclamanti non dimostrano – e neppure allegano – che al reclamo di RE 1 sarebbe stato restituito l’effetto sospensivo. La decisione dell’ARP risulta dunque esecutiva. Nella misura in cui è promosso da RE 1 il reclamo è pertanto inammissibile perché egli non è al momento attuale legittimato ad agire personalmente in giustizia e non ha dimostrato di aver ottenuto dal co-curatore l’autorizzazione a inoltrarlo. Non è così necessario entra­re nel merito del reclamo. Comunque sia, per gli argomenti appena esposti l’avv. PA 1 era legittimato a ritirare l’istanza e l’istanza era infondata nel merito siccome alla stessa non è allegato alcun riconoscimento del debito di fr. 100.– posto in esecuzione firmato dalla CO 1.

1.3 Nella sentenza impugnata il Giudice di pace ha rilevato a ragione che RE 2 non è indicata quale escutente sul precetto esecutivo.

1.3.1 Anche se tecnicamente non si può parlare di difetto di una delle cosiddette tre identità che il giudice del rigetto deve verificare d’uf­ficio in occasione dell’esame dell’istanza nel merito (DTF 142 III 722 consid. 4.1) – identità che dev’esistere segnatamente tra il creditore menzionato sul precetto esecutivo e il creditore risultante dal titolo di rigetto dell’opposizione – il fatto che la moglie non sia menzionata sul precetto esecutivo (ma solo nell’istanza) ne esclu­de, comunque sia, un interesse personale degno di protezione a ottenere il rigetto dell’opposizione a un’esecuzione promossa esclusivamente dal marito. Poiché difetta il presupposto processuale dell’interesse (personale) ad agire posto al­l’art. 59 cpv. 2 lett. a CPC (Bohnet in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 89a ad art. 59 CPC) e poiché la moglie non

invoca alcuna norma legale che le consenta di agire a nome del marito (cfr. Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di

diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 41 ad art. 59 CPC), l’istanza andava d’ufficio dichiarata irricevibile (art. 60 CPC). Per il medesimo motivo, anche il reclamo, nella misura in cui è promosso da RE 2, è inammissibile.

1.3.2 I reclamanti sostengono invero che la moglie sarebbe intervenuta nella causa quale rappresentante del marito in virtù dell’art. 27 cpv. 1 LEF, norma che dal 1° gennaio 2018 ammette che chiunque avente l’esercizio dei diritti civili sia autorizzato a rappresentare altre persone nelle procedure sommarie disciplinate dalla LEF (così la sentenza della CEF 14.2018.15 del 15 marzo 2018). A parte il fatto che si tratta di un’allegazione nuova e pertanto inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC), ad ogni modo RE 1, in seguito alla nomina dei curatori, non è più legittimato a designarsi autonomamente un rappresentante in una procedura giudiziaria. Solo i curatori avrebbero potuto autorizzare la moglie a rappresentare il marito nelle cause di prima e seconda istanza ma non risulta dagli atti che l’abbiano fatto. Anche su questo punto il reclamo di RE 2 si conferma inammissibile.

1.3.3 A RE 2 difetta invero anche la legittimazione attiva, ovvero la titolarità attiva della pretesa dedotta in giudizio, sicché l’istanza, in quanto da lei firmata, risultava pure infondata nel merito (sentenza della CEF 14.2015.77 del

24 luglio 2015, consid. 5, massimata in RtiD 2016 I 718 n. 41c, che va però precisata nel senso che la mancata identità tra escutente e istante in sé pone un problema d’interesse ad agire, da verificare d’ufficio [sopra ad 1.3.1], prima che di legittimazione attiva, da esaminare solo in caso di contestazione).

1.4 Stante l’inammissibilità del reclamo per entrambi i ricorrenti, non è necessario entrare nel merito delle altre censure.

2. La tassa del presente giudizio andrebbe

posta a carico dei reclamanti in ragione della loro soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tutto induce a ritenere che nel caso

specifico la riscossione di oneri si tradurrebbe in un mero costo aggiuntivo per l’ente pubblico, sicché giova eccezionalmente prescindere dal loro prelievo. Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

3. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 100.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è promosso da RE 2 il reclamo è irricevibile.

2. Nella misura in cui è promosso da RE 1 il reclamo è irricevibile.

3. Non si riscuotono spese processuali.

4. Notificazione a:

– ; – ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).