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14.2020.209 • TRAC TI 14.2020.209 Generato dall'IA

Creditor Bankruptcy Claim Upheld Against Debtor's Appeal Citing Installment Plan

Numero d'incarto 14.2020.209
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor sought the bankruptcy of a debtor without prior execution for an outstanding debt of over 42,000 francs due to payment suspension. The lower court granted the bankruptcy, which the debtor subsequently appealed, claiming an intent to settle the debt in installments or shortly thereafter. The appellate court dismissed the appeal because, under the relevant law concerning the annulment of bankruptcy upon appeal, the debtor failed to demonstrate that all claimed debts had been extinguished by the deadline for the appeal or that solvency had been rendered plausible, especially considering the debtor's existing extensive enforcement procedures and asset deficiency records.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 per, Art. 194 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 31 LEF, Art. 63 LEF; Creditor Bankruptcy Claim Upheld Against Debtor's Appeal Citing Installment Plan: The lower court granted the bankruptcy, which the debtor subsequently appealed, claiming an intent to settle the debt in installments or shortly thereafter. The appellate court dismissed the appeal because, under the relevant law concerning the annulment of bankruptcy upon appeal, the debtor failed to demonstrate that all claimed debts had been extinguished by the deadline for the appeal or that solvency had been rendered plausible, especially considering the debtor's existing extensive enforcement procedures and asset deficiency records.

Parole chiave

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credito nel fallimento esecuzione per debiti pagamenti rateali cessazione dei pagamenti termine di pagamento danno ai creditori

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 108 III 49
Debt Enforcement Objection Deadline Calculation on Saturday
DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
DTF 136 III 295
3.3/a) entro la scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 LEF

The appeal was rejected because the debtor failed to prove solvency or debt extinction as required to annul the bankruptcy decision under this article.

art. 194 cpv. 1 LEF

Cited in conjunction with Art. 174 LEF as the rule governing the annulment of bankruptcy decisions in cases without prior execution.

art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to order the losing party (the appellant) to bear the judicial costs.

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Testo completo

Incarto n. 14.2020.209 · Lugano 19 gennaio 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2020.3857 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 1° settembre 2020 dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 24 dicembre 2020 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 15 dicembre 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza del 1° settembre 2020, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 42'124.– oltre a spese e interessi.

B. All’udienza di discussione del 15 ottobre 2020 su istanza delle parti il Pretore ha aggiornato l’udienza al 2 dicembre 2020. Alla nuova udienza l’istante ha confermato la propria domanda mentre la convenuta vi si è opposta affermando di essere intenzionato a far fronte al debito a rate, destinando i ricavi dei lavori in corso per estinguere la pretesa dell’istante entro fine gennaio del 2021.

C. Statuendo con decisione del 15 dicembre 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 24 dicembre 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo d’intendere provvedere nei

prossimi venti giorni lavorativi a saldare *“i debiti aperti presso l’UE di Lugano”.* Con ordinanza del 28 dicembre 2020 il presidente della Camera ha

dichiarato irricevibile la domanda di effetto sospensivo. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 16 dicembre 2020, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 28 dicembre 2020 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio 2020: art. 56 n. 2 LEF) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia giovedì 7 gennaio 2021, il 6 gennaio essendo festivo in Ticino (giorno dell’Epifania) e il 2 gennaio un sabato. Presentato il 24 dicembre 2020 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti *pseudonova* o *“unechte Nova”* –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti *nova*

autentici o in senso proprio, oppure *“echte Nova”* – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità

(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla controversia riguardante i veri *nova*).

2. In virtù dell’art.

174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. I motivi d’annullamento valgono anche per i fallimenti senza preventiva esecuzione (art. 194 cpv. 1 LEF), ma nelle prime due ipotesi l’estinzione o il deposito dell’importo dovuto deve riguardare tutti i crediti fatti valere nel­l’i­stanza e non solo quello o quelli posti in esecuzione (sentenze della CEF 14.2020.123 del 22 settembre 2020, consid. 2.3, e 14.2018.47 del 25 aprile 2018, RtiD 2018 II 844 n 51c consid. 3.3/a).

2.1 Nel caso specifico, la RE 1 si è limitata ad allegare che avrebbe provveduto

nei prossimi venti giorni lavorativi *“a saldare i debiti aperti presso l’UE di Lugano”*. Ora, per giustificare l’an­nullamento del fallimento decretato senza

preventiva esecuzione giusta l’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF (per il rinvio dell’art.

194 cpv. 1 LEF), il debitore deve dimostrare di aver effettivamente pagato tutti i crediti fatti valere nell’istanza (e non solo quello o quelli posti in esecuzione, sentenza della CEF 14.2018.47 del 25 aprile 2018, RtiD 2018 II 844 n 51c consid. 3.3/a) entro la scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2), nel caso in esame entro il 7 gennaio 2021 (sopra consid. 1.1), oltre a rendere verosimile la propria solvibilità.

2.2 Nella fattispecie la reclamante non ha provato entro il 7 gennaio 2021 di aver pagato le pretese di oltre fr. 40'000.– vantate dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, né ha reso ve-rosimile la propria solvibilità, a prima vista dubbia a fronte delle 40 esecuzioni in corso nei suoi confronti per quasi fr. 140'000.– complessivi e dei 51 attestati di carenza di beni che

totalizzano pressoché fr. 80'000.–. Nessuno dei (due) presupposti dell’art. 174 cpv. 2 LEF risulta di conseguenza adempiuto, sicché il

reclamo non può ch’essere respinto.

3. Siccome non è stato concesso effetto sospensivo al reclamo, non è necessario nuovamente pronunciare il fallimento.

4. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico della reclamante.

3. Notificazione a:

– – – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio di esecuzione, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).