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14.2020.206 • TRAC TI 14.2020.206 Generato dall'IA

Creditor Provisional Rejection of Opposition to Executive Warrants Appeal Inadmissibility

Numero d'incarto 14.2020.206
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor sought provisional rejection of an opposition to two executive warrants against a debtor, leading the lower court to rule in favor of the creditor, conditionally rejecting the debtor's opposition in both cases. The debtor appealed both decisions, but the appellate court found the appeal concerning the first decision inadmissible due to being filed past the ten-day deadline, as the notification date plus the calculation, including postal delays and holidays, established a clear expiration date. Consequently, the appeal against the second decision was also deemed inadmissible because, even if timely, it lacked a protected interest as the debtor could still be subject to execution based on the first, now final, decision.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Presentazione di due istanze successive per la stessa esecuzione. Emanazione di due decisioni. Reclamo tardivo contro la prima decisione, senza oggetto contro la seconda

Parole chiave

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opposizione tardiva notificazione della decisione eccezioni processuali comminatoria di fallimento legittimazione a ricorrere revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 59 cpv. 2 lett. a CPC

Used to declare the appeal inadmissible due to lack of a protected interest regarding the second decision.

art. 60 CPC

Cited for the court's authority to ascertain inadmissibility ex officio regarding both parts of the appeal.

art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to determine that court costs follow the outcome (soccombenza).

art. 48

Used in conjunction with OTLEF for establishing the fee for the present judgment.

art. 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

Used for establishing the fee for the present judgment.

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Testo completo

Incarti n. 14.2020.206 14.2020.207 · Lugano 27 agosto 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nelle cause __________ e __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promosse con istanze 21 e 30 ottobre 2020 dalla

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 22 dicembre 2020 presentato da RE 1 contro le due decisioni emesse rispettivamente il 30 novembre e il 15 dicembre 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 febbraio 2020 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Faido, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 6'454.20 (indicando quale cau­sa del credito: __________*, Attestato di carenza beni in seguito a pignoramento del 17.05.2018, Ufficio esecuzione e fallimenti 6710 Biasca, no. d’esecuzione __________, importo ACB CHF 6'454.20. Decisione del 19.05.2017 / Saldo scoperto alla data del 18.02.2015, tel. __________, titolo di credito ceduto dalla ditta O__________ SA”*) e di fr. 10.– (per *“Spese varie”*).

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con due istanze del 21 ottobre e del 30 ottobre 2020 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Nel termine impartito nella prima causa per eventualmente esporre le proprie argomentazioni, la convenuta è rimasta silente, mentre si è opposta all’istanza del 30 ottobre 2020 con osservazioni scritte dell’11 novembre 2020 e del 7 dicembre 2020, sulle quali la creditrice ha preso posizione con una breve replica spontanea del 14 dicembre 2020.

C. Statuendo con due decisioni distinte del 30 novembre 2020 (__________) e del 15 dicembre 2020 (__________), il Pretore ha accolto entrambe le istanze e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 110.– nel primo caso e di 140.– nel secondo, riconoscendo inoltre in ambedue le cause un’indennità di fr. 20.– a favore dell’istante.

D. Contro le sentenze appena citate RE 1 è insorta a questa Camera con un unico reclamo del 22 dicembre 2020 per ottenerne l’annullamento e il rinvio degli incarti al primo giudice per un “*nuovo esame*”, protestate spese e ripetibili. Il reclamo non è stato trasmesso alla controparte per osservazioni.

E. Il Presidente della Camera ha congiunto le due cause con disposizione ordinatoria del 24 dicembre 2020.

F. Entro il termine impartitole per presentare osservazioni nella seconda causa, l’istante è rimasta silente.

Considerando

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

1.1.1 Per quanto concerne la prima procedura __________), la decisione del 30 novembre 2020 è stata ritirata da RE 1 il 1° dicembre 2020 (come risulta dal tracciamento dell’in­­vio raccomandato n. __________ sul sito della Posta Svizzera), sicché il termine di reclamo, iniziato a decorrere il gior­no successivo, è venuto a scadere l’11 dicembre 2020 (art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art.

31 LEF). Ne discende che, presentato solo il 23 dicembre 2020 (data del timbro postale sulla busta d’invio) il reclamo è al riguardo tardivo (art. 143 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) e pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio (art. 60 CPC).

1.1.2 Diversa è invece la questione per quanto attiene alla seconda procedura (inc. __________): essendo la notifica della decisione del 15 dicembre 2020 avvenuta a RE 1 il giorno successivo, ossia il 16 dicembre, il termine d’impugnazione è giun­to a scadenza durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio 2020: art. 56 n. 2 LEF) ed è quindi stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art.

63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia giovedì 7 gennaio 2021, il 6 gennaio essendo festivo in Ticino (giorno dell’E­­pifania) e il 2 gennaio un sabato. Il reclamo presentato il 23 dicembre 2020 è dunque senz’altro tempestivo riguardo alla secon­da decisione.

1.2 Tuttavia, visto che il reclamo è irricevibile per quanto attiene alla prima decisione, la stessa è passata in giudicato e il reclamo, nella misura in cui è diretto contro la seconda decisione, risulta pertanto senza oggetto sin dalla sua presentazione, siccome anche annullando la seconda decisione l’istante potrebbe lo stesso proseguire l’esecuzione sulla scorta della prima. Su questo punto il reclamo è di conseguenza parimenti irricevibile, ma per carenza d’interes­­se degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC), ciò che va pure accertato d’ufficio (art. 60 CPC).

2. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, giacché la controparte non ha presentato osservazioni al reclamo.

3. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, in entrambe le cause di fr. 6'464.20, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).