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14.2020.202 • TRAC TI 14.2020.202 Generato dall'IA

Creditor Bankruptcy Annulled Due to Pre-Decree Debt Settlement

Numero d'incarto 14.2020.202
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor sought the bankruptcy of a debtor for an outstanding debt, which the lower court granted; however, the debtor filed a timely appeal, asserting that the debt had been settled prior to the bankruptcy declaration. The appellate court accepted the appeal, finding documented evidence, confirmed by the execution office's records, that the debtor had issued a payment order on December 9, 2020, which settled the execution, meaning the statutory requirement for bankruptcy (existence of an unsatisfied debt) was absent when the bankruptcy was decreed on December 16, 2020, leading to the annulment of the bankruptcy order while imposing court costs on the debtor due to the late payment necessitating the initial proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF; Creditor Bankruptcy Annulled Due to Pre-Decree Debt Settlement: The appellate court accepted the appeal, finding documented evidence, confirmed by the execution office's records, that the debtor had issued a payment order on December 9, 2020, which settled the execution, meaning the statutory requirement for bankruptcy (existence of an unsatisfied debt) was absent when the bankruptcy was decreed on December 16, 2020, leading to the annulment of the bankruptcy order while imposing court costs on the debtor due to the late payment necessitating the initial proceedings.

Parole chiave

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procedura di fallimento spese di mora quietanza di saldo debito opposizione tardiva annullamento del contratto ordine di pagamento Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 172 n. 3 LEF

This article formed the basis for annulling the bankruptcy because the debt had been extinguished before the bankruptcy declaration.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited in the reasoning for imposing court costs based on the need to initiate judicial proceedings due to late payment.

art. 52 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning for calculating the court fee imposed on the debtor in the dispositive.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in the reasoning for calculating the court fee imposed on the debtor in the dispositive.

art. 74 cpv. 2 lett. d LTF

Cited in the final section as the basis for filing an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the final section regarding the 30-day deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited in the final section regarding the suspension of the appeal deadline during judicial holidays.

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Testo completo

Incarto n. 14.2020.202 · Lugano 26 gennaio 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2020.4756 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 29 ottobre 2020 dalla

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 16 dicembre 2020 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 15 dicembre 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 29 ottobre 2020 la CO

1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'465.85 oltre a interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 2 dicembre 2020 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione 15 dicembre 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 16 dicembre 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 18 dicembre 2020 il presidente della Camera ha concesso all’im­pugnazione effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 16 dicembre 2020, il reclamo presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è senz’altro tempestivo.

2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti *“unechte Noven”*). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una conferma di un ordine di pagamento dato alla __________ di pagare fr. 4'579.05 all’Ufficio d’esecuzione di Lugano a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante (n. __________). L’ordine è stato eseguito il 9 dicembre 2020, ovvero prima della dichiarazione del fallimento, avvenuta il 16 dicembre. La Camera ha verificato d’ufficio che l’esecuzione era stata registrata dall’Ufficio come estinta al 10 dicembre 2020. Di conseguenza il presupposto di cui all’art. 172 n. 3 LEF risultando adempiuto già al momento in cui è stato decretato, il fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità del reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 15 dicembre 2020 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.

III. Notificazione a:

– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).