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14.2020.201 • TRAC TI 14.2020.201 Generato dall'IA

Debtor's Appeal of Initial Bankruptcy Dismissed as Moot Due to Subsequent Unchallenged Bankruptcy

Numero d'incarto 14.2020.201
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court reviewed a complaint filed by a debtor, against a lower court's decision declaring the debtor bankrupt following an application by a cantonal compensation fund. The appellate court determined that the debtor was subsequently declared bankrupt again on a later date, rendering the appeal against the initial bankruptcy declaration moot, as a prior, final bankruptcy judgment prevents a new declaration under the relevant law. Consequently, the court dismissed the appeal as having no object and ordered the appellant to bear the judicial costs, reasoning that the appeal was unnecessarily pursued given the debtor's dire financial situation which led to the subsequent, unchallenged bankruptcy.

Regesto Legislator

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Art. 55 LEF, Art. 242 CPC, Art. 219 CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF; Debtor's Appeal of Initial Bankruptcy Dismissed as Moot Due to Subsequent Unchallenged Bankruptcy: The appellate court determined that the debtor was subsequently declared bankrupt again on a later date, rendering the appeal against the initial bankruptcy declaration moot, as a prior, final bankruptcy judgment prevents a new declaration under the relevant law. Consequently, the court dismissed the appeal as having no object and ordered the appellant to bear the judicial costs, reasoning that the appeal was unnecessarily pursued given the debtor's dire financial situation which led to the subsequent, unchallenged bankruptcy.

Parole chiave

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beni scoperti successivamente sindacato giurisdizionale opposizione al precetto esecutivo impugnabilità della decisione di rinvio interpretazione della sentenza dichiarazione di insolvenza Fallimento senza preventiva esecuzione. Stralcio

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 242 CPC

This article was cited as the basis for declaring the appeal moot (senza oggetto) and striking the case from the roll.

art. 107 cpv. 1 lett. e CPC

This article was cited regarding the equitable apportionment of the procedural costs for the current judgment.

art. 74 cpv. 2 lett. d LTF

This provision is cited in the section on legal remedies as the basis for appeal to the Federal Tribunal concerning civil matters.

art. 100 cpv. 1 LTF

This provision is cited in the section on legal remedies to establish the 30-day deadline for filing an appeal.

art. 46 cpv. 1 LTF

This provision is cited in the section on legal remedies to establish the suspension of the appeal deadline during judicial holidays.

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Testo completo

Incarto n. 14.2020.201 · Lugano 17 marzo 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2020.667 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 26 giugno 2020 dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona contro

RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

giudicando sul reclamo dell’11 dicembre 2020 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 30 novembre 2020 dal Pretore aggiunto;

premesso che con decisione 30 novembre 2020 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–;

ricordato che contro la sentenza appena citata la RE

1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’11 dicembre 2020 per ottenere l’annullamento del fallimento, previo conferimento dell’effetto sospensivo, decretato il 16 dicembre 2020 dal presidente della Camera, fatti salvi i provvedimenti conservativi menzionati nel sottostante dispositivo n. 2;

preso atto che la reclamante è stata nuovamente dichiarata in fallimento il 4 febbraio 2021 e ha rinunciato a impugnare la relativa decisione (verbale d’interrogatorio 1° marzo 2021 davanti all’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, ad E), sicché la decisione è passata in giu-dicato e impedisce la dichiarazione di un nuovo fallimento (art. 55 LEF; sentenza della CEF 14.2014.78 del 12 giugno 2014 consid. 2.3);

considerato che un eventuale rinvio della causa al primo giudice perché senta la reclamante e motivi la sentenza impugnata si rivela pertanto senza oggetto, di modo che il reclamo va stralciato dal ruolo (art. 242 CPC, applicabile in seconda istanza per il rinvio dell’art. 219 CPC);

rammentato che le spese del presente giudizio vanno ripartite secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);

dato che la ripartizione dipende perciò dalle circostanze del caso specifico, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l’esito della lite e quale parte sia all’origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; sentenza del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014, consid. 3.1);

atteso che la presentazione del reclamo in esame per motivi esclusivamente formali risultava inutile vista la situazione finanziaria disperata in cui si trovava la reclamante, che l’avrebbe condotta di lì a poco a un’altra dichiarazione di fallimento;

osservato, ad ogni modo, che il suo comportamento è all’origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto;

ritenuto perciò giustificato porre le spese processuali a carico della reclamante, mentre non si pone problema di ripetibili, la controparte non avendo presentato osservazioni al reclamo;

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.

2. Le spese processuali relative al presente giudizio di fr. 150.–, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–

; –

; – Ufficio d’esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,

Bellinzona.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).