Municipality Enforcement Proceedings Prescription Appeal Dismissal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual filed two enforcement proceedings against a municipality, seeking to recover CHF 100,000 based on claims related to a barn demolition and alleged constitutional rights violations, but the lower court rejected the requests and declared the proceedings lapsed due to prescription because the request to reject the opposition was filed years after the enforcement notices. The appellate court dismissed the subsequent appeals as inadmissible because the appellant failed to specifically challenge the lower court's reasoning regarding the clear prescription of the enforcement actions and the lack of an executive title required to reject the opposition, thereby failing to meet the mandatory requirements for a properly motivated appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 124 Cost, Art. 319 lett. a CPC, Art. 125 lett. c CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 88 cpv. 2 LEF, Art. 82 cpv. 1 LEF; Municipality Enforcement Proceedings Prescription Appeal Dismissal: The appellate court dismissed the subsequent appeals as inadmissible because the appellant failed to specifically challenge the lower court's reasoning regarding the clear prescription of the enforcement actions and the lack of an executive title required to reject the opposition, thereby failing to meet the mandatory requirements for a properly motivated appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAApplied to determine that court fees follow the outcome of the appeal (loser pays).
Cited in conjunction with art. 48 OTLEF for the calculation of court fees.
Cited in conjunction with art. 61 cpv. 1 OTLEF for the calculation of court fees.
Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the 'Rimedi giuridici' section to establish the possibility of filing an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.
Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the suspension of the appeal deadline during judicial holidays.
Testo completo
____________________________________________________________RE 1 Incarti n. 14.2020.199 14.2020.200 · Lugano 15 marzo 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nelle cause SO.2020.135 e SO.2020.158 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Blenio promosse con istanza del 22 agosto 2020 (tradotta in italiano il 21 settembre 2020) da
RE 1 contro
Comune CO 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sui reclami del 12 ottobre (*recte:* 10 dicembre) 2020 presentati da RE 1 contro le decisioni emesse il 20 novembre 2020 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con un primo precetto esecutivo (n. __________) emesso il 30 giugno 2016 dall’Ufficio d’esecuzione di Acquarossa, RE 1 ha escusso il Comune CO 1 per l’incasso di fr. 100'000.– oltre agli interessi del 5% dal 30 giugno 2016, indicando quale causa del credito: *“Demolizione stalla senza alcun riguardo del certificato medico e ricorso del marito presentato sul posto tramite portavoce. Disrispetto della costituzione dei diritti costituzionali di protezione della salute e possesso dei cittadini”*;
che sulla scorta di un secondo precetto esecutivo (__________) emesso il 9 luglio 2018 sempre dall’Ufficio d’esecuzione di Acqua-rossa, RE 1 ha nuovamente escusso il Comune CO 1 per l’incasso della stessa pretesa di fr. 100'000.– (oltre agli interessi del 5% questa volta dal 30 giugno 2017, indicando esattamente la stessa causale già menzionata sul primo precetto esecutivo;
che avendo il Comune CO 1 interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi, con un’unica istanza del 22 agosto 2020 redatta in tedesco RE 1 ne ha chiesto il rigetto alla Pretura del Distretto di Blenio;
che nel termine impartito dal Pretore dopo la presentazione della traduzione dell’istanza in italiano e dei precetti esecutivi, il Comune si è opposto alle domande dell’istante con osservazioni scritte del 15 ottobre 2020, sulle quali RE 1 si è espressa con replica spontanea del 31 ottobre 2020;
che statuendo con due decisioni separate del 20 novembre 2020, il Pretore ha respinto le istanze e accertato la perenzione delle esecuzioni, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 130.– in ciascuna causa senz’assegnare indennità;
che contro le sentenze appena citate RE 1 è insorta a questa
Camera con due reclami distinti del 12 ottobre 2020 per ottenerne l’annullamento e il rinvio delle cause alla prima istanza
per assunzione di diverse prove, postulando la concessione dell’assistenza alle vittime di un reato (art. 124 Cost.), la gratuità della procedura di reclamo e il rimborso delle sue spese e l’effetto sospensivo;
che le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione
– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che i reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione delle stesse norme giuridiche, sicché si giustifica, per economia di procedura, di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente;
che i reclami, presentati il 10 dicembre 2020 contro le sentenze notificate a RE 1 il 30 novembre, sono tempestivi (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio
– nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii);
che doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede;
che spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);
che solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;
che nel caso in esame RE 1 non si è confrontata con nessuno dei due motivi di reiezione delle istanze esposti dal Pretore;
che infatti la reclamante non contesta la perenzione delle esecuzioni secondo l’art.
88 cpv. 2 LEF, la quale risulta del resto manifesta, siccome l’istanza non è stata presentata entro un anno dalla notifica (il 7 luglio 2016 nella prima esecuzione e il 12 luglio 2018 nella seconda) dei precetti esecutivi all’ente escusso (sentenza della CEF 15.1019.32 del 13 agosto 2019, RtiD 2020 I 711 n. 43c consid. 4), bensì solo il 22 agosto 2020, ovvero ben quattro, rispettivamente due anni dopo;
che d’altronde RE 1 non ha indicato quale tra i documenti da lei prodotti costituirebbe un riconoscimento di debito in virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF o una decisione esecutiva giusta l’art. 80 LEF, idoneo a giustificare il rigetto delle opposizioni del Comune;
che invero, a detta della reclamante, con le osservazioni all’istan-za (doc. 3 accluso al reclamo) sarebbe stata *“chiarita la responsa-bilità”* del Comune, ma costei non ne esplicita il motivo;
che ad ogni modo nelle citate osservazioni il Comune non ha in nessun modo riconosciuto di essere responsabile del danno quantificato in fr. 100'000.–, di cui la reclamante chiede il risarcimento;
che d’altronde la sua domanda di assunzione di prove è irricevibile in una procedura (sommaria) il cui unico oggetto è il rigetto dell’opposizione, questo tipo di procedura presupponendo che l’istante sia già in possesso di un titolo di rigetto (art. 80 segg. LEF);
che insufficientemente motivati, i reclami si rivelano di conseguenza inammissibili e comunque sia infondati;
che le domande di effetto sospensivo sono senza oggetto, già prima dell’emanazione del giudizio odierno;
che le tasse del presente giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che la domanda di gratuità, peraltro immotivata, va dunque respinta;
che l’aiuto alle vittime di reati (art. 124 Cost.), concretizzatosi nella relativa legge federale (LAV, RS 312.5), non rientra nella competenza di questa Camera, ma va chiesta, se del caso, ai competenti organi cantonali in virtù della legge cantonale di applicazione e complemento (RL 312.400) e del regolamento (RL 312. 410);
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui i reclami non sono stati notificati per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 100'000.– in ciascuna delle cause, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo nella causa SO.2020.135 è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
2. Il reclamo nella causa SO.2020.158 è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–__________; –__________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).