Debtor Successfully Appeals Bankruptcy Annulment After Settling Debt
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court reviewed a timely appeal against a bankruptcy declaration initiated by a creditor due to an outstanding debt, which the debtor subsequently paid off after the initial declaration. The court found that the debtor satisfied the legal requirement of having extinguished the underlying debt, as confirmed by the creditor. Although the debtor initially showed signs of illiquidity with multiple outstanding executions and deficiency notices, the court reasoned that the debtor subsequently provided sufficient documentary evidence, including a substantial loan and potential vehicle sales, making their future solvency probable enough under the applicable lenient standard for annulling the bankruptcy. Consequently, the appeal was granted, and the bankruptcy declaration was overturned, though the debtor was ordered to bear the costs of the appeal proceedings due to the late payment that necessitated the litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 255 lett. a CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC; Debtor Successfully Appeals Bankruptcy Annulment After Settling Debt: The court found that the debtor satisfied the legal requirement of having extinguished the underlying debt, as confirmed by the creditor. Although the debtor initially showed signs of illiquidity with multiple outstanding executions and deficiency notices, the court reasoned that the debtor subsequently provided sufficient documentary evidence, including a substantial loan and potential vehicle sales, making their future solvency probable enough under the applicable lenient standard for annulling the bankruptcy. Consequently, the appeal was granted, and the bankruptcy declaration was overturned, though the debtor was ordered to bear the costs of the appeal proceedings due to the late payment that necessitated the litigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision dictates the grounds for annulling a bankruptcy decision, which the court applied to accept the appeal and annul the bankruptcy.
Cited as the basis for considering facts that occurred after the appeal deadline in the reasoning which supported the final decision to annul the bankruptcy.
Cited in the reasoning to justify placing the costs of the proceedings on the appellant (RE 1) because his late payment necessitated the judicial procedure.
Cited as a basis for calculating the court fee imposed on RE 1.
Cited as a basis for calculating the court fee imposed on RE 1.
Indicates the possibility of filing an appeal against this decision to the Federal Tribunal.
Indicates the deadline for filing an appeal against this decision to the Federal Tribunal.
Indicates that the appeal deadline is suspended during judicial holidays.
Testo completo
Incarto n. 14.2020.195 · Lugano 10 marzo 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2020.3544 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 17 agosto 2020 dalla
CO 1 contro
RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 7 dicembre 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 26 novembre 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 17 agosto 2020 la CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'351.45 (poi ridotti a fr. 270.25).
B. All’udienza di discussione del 21 ottobre 2020 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 26 novembre 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE
1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 7 dicembre 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 9 dicembre 2020 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 5 gennaio 2021, la CO 1 ha confermato il pagamento dell’esecuzione e dichiarato il proprio disinteresse alla procedura di fallimento. L’istruttoria è stata dichiarata chiusa il 3 marzo 2021.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 27 novembre 2020, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 7 dicembre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1 Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non ven-gono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 3 dicembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano relativa al versamento di fr. 306.80 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante (doc. D), per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto, come confermato dalla stessa istante.
2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 7 dicembre 2020) prodotto dal reclamante si evince che nei suoi confronti erano pendenti 11 esecuzioni per quasi fr. 40'000.– complessivi, oltre a 11 attestati di carenza di beni per oltre fr. 25'000.– in totale (doc. E). Il reclamante dimostra però di avere ottenuto dalla cugina un mutuo di fr. 20'000.– senza interessi (doc. F), che unitamente alla possibilità di vendere a breve termine uno o più veicoli di sua proprietà (da lui stimati in oltre fr. 130'000.– in tutto, doc. G-I), gli permetterebbero verosimilmente di saldare tutti i suoi debiti, in particolare gli attestati di carenza di beni (ACB) e l’esecuzione n. __________ giunta allo stadio della comminatoria di fallimento. Si poteva invero nutrire alcuni dubbi sulla disponibilità del mutuo per i creditori del reclamante siccome i fr. 20'000.– sono stati depositati sul conto della sorella di lui. Fatto sta che RE 1 ha poi estinto tutti gli ACB e l’esecuzione n. __________. Ancorché successive alla scadenza del termine di reclamo, queste circostanze possono essere prese in considerazione d’ufficio (art. 255 lett. a CPC), la conferma del fallimento apparendo in concreto contraria all’interesse dei creditori.
Ciò porta a ritenere che la sopravvivenza economica dell’attività di RE 1 non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento del reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa formulato una richiesta al riguardo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 26 novembre 2020 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
–
; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).