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14.2020.192 • TRAC TI 14.2020.192 Generato dall'IA

Bankruptcy Declaration Upheld Despite Pending Work and Request for Extension

Numero d'incarto 14.2020.192
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A lower court declared a company bankrupt upon a creditor's request due to an outstanding debt of over CHF 207,000, despite the debtor submitting observations requesting time until January 2021 to complete work that would resolve the issue. The appellate court dismissed the debtor's appeal because, under the relevant insolvency law, an appeal against a bankruptcy declaration can only succeed if the appellant proves, with documentation submitted by the appeal deadline, that the debt has been paid, deposited, or the creditor has withdrawn the application, or if they convincingly demonstrate their solvency through new facts that meet these specific statutory criteria; the debtor's request for an extension and supporting documents showing potential future recovery were deemed insufficient to meet these strict requirements by the appeal deadline.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 31 LEF, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 106 cpv. 1 CPC; Bankruptcy Declaration Upheld Despite Pending Work and Request for Extension: The appellate court dismissed the debtor's appeal because, under the relevant insolvency law, an appeal against a bankruptcy declaration can only succeed if the appellant proves, with documentation submitted by the appeal deadline, that the debt has been paid, deposited, or the creditor has withdrawn the application, or if they convincingly demonstrate their solvency through new facts that meet these specific statutory criteria; the debtor's request for an extension and supporting documents showing potential future recovery were deemed insufficient to meet these strict requirements by the appeal deadline.

Parole chiave

Generato dall'IA
dichiarazione di insolvenza assemblea dei creditori differimento del fallimento termine legale mancata prova della solvibilità procedura di rivendicazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 136 III 295
Entrambi i presupposti devono essere realizzati e dimostrati entro la scadenza del termine di re-clamo (DTF 136 III 295 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 LEF

Cited as the legal basis for the court's decision regarding the rejection of the appeal against the bankruptcy declaration.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited for the imposition of court costs on the losing party.

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Testo completo

Incarto n. 14.2020.192 · Lugano 27 gennaio 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2020.220 (fallimento) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza 4 settembre 2020 da

CO 1 (patrocinato dal PA 1, Lugano) contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 2 dicembre 2020 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 1° dicembre 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Faido, il 4 settembre 2020 CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Leventina di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di una somma poi quantificata in fr. 207'032.60, oltre alle spese.

B. Entro il termine impartito dal Pretore, il 27 ottobre 2020 la convenuta ha presentato osservazioni scritte, chiedendo in conclusione di aspettare e di lasciarle terminare il lavoro. All’udienza di dibattimento del 30 novembre 2020, la convenuta ha nuovamente postulato la concessione di tempo fino alla fine di gennaio del 2021 per procedere ai lavori di sistemazione dell’elicottero che si era impegnata a realizzare per conto dell’istante. Dopo discussione tra le parti, il Pretore ha comunicato loro che avrebbe proceduto nei suoi incombenti se l’istante non avesse sospeso o ritirato la causa.

C. Statuendo con decisione del 1° dicembre 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 250.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 dicembre 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 2 dicembre 2020, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 12 dicembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 14 dicembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 2 dicembre 2020 (data del timbro postale), il reclamo è dunque sen­z’altro tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depo-sitato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Entrambi i presupposti devono essere realizzati e dimostrati entro la scadenza del termine di re-clamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2).

2.2 Nel caso in esame la reclamante si è limitata a postulare “una proroga” in base ai documenti acclusi al reclamo (contratto con __________ e fattura di fr. 230'000.–, sostegno dell’__________, crediti Covid19 erogati dalla Confederazione), che a suo dire provano l’esistenza di contatti e attività suscettibili di permettere il risanamento dell’azienda e di rimetterla in breve tempo in condizioni di sufficienza economica e produttività, nonostante la pandemia. Non dimostra però di aver adempiuto i presupposti stabiliti all’art. 174 cpv. 2 LEF entro la scadenza del termine di ricorso (ossia il 14 dicembre 2020, come indicato nell’ordinanza di effetto sospensivo). Di conseguenza, il reclamo non può ch’essere respinto.

3. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al reclamo, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.

4. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 400.–, è posta a carico della RE 1.

3. Notificazione a:

– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Faido; – Ufficio dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).