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14.2020.190 • TRAC TI 14.2020.190 Generato dall'IA

Appeal Against Bankruptcy Order Based on Subsequent Solvency

Numero d'incarto 14.2020.190
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appeal was lodged against a lower court's decision declaring bankruptcy without prior execution, based on an application citing outstanding social security contribution debts; the appellate court accepted the appeal because the debtor credibly demonstrated solvency through documentation showing the full satisfaction of all outstanding debts and executions cited in the initial bankruptcy request, thereby meeting the legal requirements for annulment of the bankruptcy order.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 per, Art. 194 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 31 LEF, Art. 321 cpv. 1 CPC; Appeal Against Bankruptcy Order Based on Subsequent Solvency: La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Parole chiave

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spese di mora decisioni incidentali beni scoperti successivamente mancata prova della solvibilità debito di contributi opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
DTF 136 III 295
DTF 120 II 393
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 LEF

This provision was the basis for annulling the declaration of bankruptcy because the debtor proved the extinction of the debt.

art. 194 cpv. 1 LEF

This provision extends the grounds for annulment in Art. 174 para. 2 LEF to bankruptcy without prior execution proceedings.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

This procedural rule was cited to justify placing the costs of the first instance on the appellant due to their late payment.

art. 52 lett. a OTLEF

This provision governed the calculation of the court fee imposed in the first instance.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

This provision governed the calculation of the court fee imposed in the first instance.

art. 100 cpv. 1 LTF

This provision sets the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 46 cpv. 1 LTF

This provision was cited to establish that the appeal period is suspended during judicial holidays.

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Testo completo

Incarto n. 14.2020.190 · Lugano 28 dicembre 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2020.202 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza 6 agosto 2020 dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona contro

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1 )

giudicando sul reclamo del 27 novembre 2020 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 16 novembre 2020 dalla Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza del 6 agosto 2020, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla Pretura del Distretto di Leventina di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la medesima ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 77'709.45 oltre a spese e interessi.

B. Entro il termine assegnatole, la convenuta non ha presentato osservazioni all’istanza.

C. Statuendo con decisione del 16 novembre 2020 la Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 250.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 novembre 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato tutti gli atti di carenza di beni e le esecuzioni senza opposizione pendenti nei suoi confronti. Il 30 novembre 2020 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Nel termine impartitole, la controparte non ha inoltrato osservazioni al reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 18 novembre 2020, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 28 novembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 30 novembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.

31 LEF). Presentato tre giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono ammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi, per quanto attiene a quelli sorti dopo la pronuncia del fallimento solo nei limiti dell’art. 174 cpv. 2 LEF, cui rinvia l’art. 194 cpv. 1 LEF (sentenza della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla controversia riguardante i veri *nova*) e unicamente fino alla scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III

295 consid. 3.2).

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. I motivi d’annullamento valgono anche per i fallimenti senza preventiva esecuzione (art. 194 cpv. 1 LEF), ma nelle prime due ipotesi l’estinzione o il deposito dell’importo dovuto deve riguardare tutti i crediti fatti valere nell’istanza e non solo quello/i posto/i in esecuzione (sentenze della CEF 14.2020.123 del 22 settembre 2020, consid. 2.3, e 14.2018.47 del 25 aprile 2018, RtiD 2018 II 844 n 51c consid. 3.3/a).

2.1 Nel caso specifico, la reclamante ha prodotto con il ricorso una ricevuta rilasciata dall’Ufficio d’esecuzione di Faido il 26 novembre 2020 relativa al pagamento di fr. 82'671.15 a favore dell’istante (doc. D), pari al totale delle esecuzioni pendenti inoltrate nei suoi confronti dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG e degli attestati di carenza di beni rilasciati a favore della medesima (doc. C). L’importo pagato supera quello indicato nell’istanza. Non avendo la Cassa presentato osservazioni al reclamo, si può ritenere, come allegato dalla reclamante, che tutte le pretese fatte valere con l’istanza sono state estinte. Se ne ha del resto una conferma dal conteggio prodotto dalla reclamante con scritto del 3 dicembre 2020 (doc. F). Che il pagamento dei contributi per gli ultimi tre mesi (da settembre a novembre del 2020) sia posteriore alla scadenza del termine di reclamo non è di rilievo, poiché le mensilità in questione non erano incluse nell’istanza. Il presupposto dell’art.

174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta di conseguenza adempiuto.

2.2 Essendo il pagamento successivo alla dichiarazione del fallimen­to, occorre inoltre verificare il requisito della (verosimile) solvibilità della reclamante – condizione indispensabile per ottenere l’annul­­lamento della decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).

2.2.1 Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più proba-bile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_ 328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2.2 Nel caso in esame, la Camera ha appurato in sede di concessione dell’effetto sospensivo che nei confronti della reclamante sono pendenti solo quattro esecuzioni sospese da opposizione per poco più di fr. 16'000.– complessivi. Non risultano più attestati di carenza di beni a suo carico. Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Faido, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa presentato osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 16 novembre 2020 dalla Pretura del Distretto di Leventina nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 250.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Faido, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 250.– è posta a carico della RE 1.

III. Notificazione a:

–

; –

; –

Ufficio d’esecuzione, Faido; –

Ufficio dei fallimenti, Viganello; –

Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –

Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Leventina, Faido.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).