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14.2020.182 • TRAC TI 14.2020.182 Generato dall'IA

Creditor Bankruptcy Upheld Despite Debtor's Intent to Pay

Numero d'incarto 14.2020.182
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor initiated bankruptcy proceedings against a debtor for an unpaid debt, resulting in a lower court declaring the debtor bankrupt. The debtor appealed, arguing they intended to settle the debt based on a future insurance payout and an almost concluded agreement with the creditor. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that under the relevant statute, annulling a bankruptcy requires the debtor to prove the debt has actually been paid, secured by a judicial deposit, or that the creditor withdrew the petition, none of which the debtor substantiated with documentation; mere intention to pay or a prospective agreement is insufficient to meet the statutory requirements for vacating the bankruptcy order.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; Creditor Bankruptcy Upheld Despite Debtor's Intent to Pay: The debtor appealed, arguing they intended to settle the debt based on a future insurance payout and an almost concluded agreement with the creditor. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that under the relevant statute, annulling a bankruptcy requires the debtor to prove the debt has actually been paid, secured by a judicial deposit, or that the creditor withdrew the petition, none of which the debtor substantiated with documentation; mere intention to pay or a prospective agreement is insufficient to meet the statutory requirements for vacating the bankruptcy order.

Parole chiave

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procedura di fallimento prova di pagamento credito in esecuzione deposito del debito estinzione del debito assemblea dei creditori

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 174 cpv. 2 LEF

The appeal was rejected because the requirement under this article for annulling the bankruptcy declaration (i.e., proving payment or deposit) was not met.

Art. 106 cpv. 1 CPC

This article was used to assign the court fees to the losing party (RE 1) in both instances.

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Testo completo

Incarto n. 14.2020.182 · Lugano 7 gennaio 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2020.3919 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 8 settembre 2020 dalla

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 18 novembre 2020 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 16 novembre 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, l’8 settembre 2020 la CO

1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 16'120.85.

B. All’udienza di discussione del 28 ottobre 2020, in assenza del­l’i­stante la convenuta si è opposta all’istanza, dicendosi intenta a continuare la propria attività e saldare il suo debito non appena possibile con la somma da lei fatta valere contro l’assicurazione Zurigo per il risarcimento di un danno.

C. Statuendo con decisione del 16 novembre 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 novembre 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di aver praticamente concluso un accordo con l’istante. Con ordinanza del 19 novembre 2020, il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 18 novembre 2020, il reclamo, presentato quel medesimo giorno (data del timbro postale), è dunque senz’altro tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2 Nel caso in esame la reclamante si è limitata a sostenere di avere *“praticamente”* concluso un accordo con l’istante e di essere in grado di saldare il suo debito grazie a un credito di fr. 211'278.36 da essa vantato contro la Zurigo assicurazioni, che in caso di fallimento *“andrebbe perso”*. Sennonché il fallimento può essere annullato solo se, oltre a rendere verosimile la propria solvibilità, il convenuto dimostra di avere *effettivamente* saldato il credito del­l’i­stante od ottenuto una dilazione, oppure perlomeno depositato la somma dovuta presso l’autorità giudiziaria superiore (art. 172 n.

3 e 174 cpv. 2 LEF). Nel caso specifico la reclamante non ha dimostrato nessuno di questi presupposti. Non basta l’intenzione dichiarata di pagare il debito né quella di concludere un accordo con l’istante, specie perché la reclamante non ha documentato quanto fatto dopo l’immediata risposta interlocutoria dell’istante dell’11 novembre 2020 né dopo l’ordinanza del 19 novembre 2020, in cui le erano stati esplicitamente ricordati i presupposti legali per l’an­nullamento del fallimento e il tempo a disposizione per adempierli. Non risultando adempiuto il requisito di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1, il reclamo non può ch’essere respinto, senza necessità di verificare il secondo presupposto (ovvero la verosimile solvibilità della reclamante). Spetterà all’amministrazione del fallimento far valere e incassare l’indennità assicurativa dovuta dalla Zurigo assicurazione.

3. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al reclamo, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.

4. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico della RE 1.

3. Notificazione a:

– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).