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14.2020.179 • TRAC TI 14.2020.179 Generato dall'IA

Bankruptcy Order Overturned Due to Payment Before Scheduled Hearing

Numero d'incarto 14.2020.179
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party filed a claim for bankruptcy without prior execution based on outstanding debts, leading the lower court to issue a bankruptcy order after the debtor failed to appear at the scheduled hearing, despite the creditor having previously requested a postponement due to receiving a partial payment and indicating potential settlement. The appellate court overturned the bankruptcy order because the lower court erred by considering the debtor "unjustifiably absent" given the prior communication about a requested delay and subsequent full payment made the day before the order, thereby nullifying the bankruptcy and establishing that the payment, having occurred before the intended settlement window, negated the basis for the initial ruling, though the appellant was still ordered to cover the court fees due to the initial overdue debt that triggered the proceedings.

Regesto Legislator

Ufficiale

Fallimento senza preventiva esecuzione. Rinvio dell’udienza concesso per errore in un’altra causa. Assenza di entrambe le parti all’udienza non rinviata. Pagamento del credito dell’istante

Parole chiave

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udienza fallimentare estinzione del debito gestione del sinistro compensazione nel fallimento vendita a rate anticipate procedura direttrice

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited in the reasoning (section 4) justifying why costs were imposed on RE 1 due to the necessity of judicial procedure initiated because of late payment.

art. 52 CPC

Cited in the reasoning (section 3.2) regarding the principle of good faith, which influenced the decision to overturn the initial ruling.

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Testo completo

Incarto n. 14.2020.179 · Lugano 13 gennaio 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2020.1017 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 1° ottobre 2020 dalla

CO 1 contro

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, )

giudicando sul reclamo del 12 novembre 2020 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa l’11 novembre 2020 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza del 1° ottobre 2020, la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 141'945.40 oltre a spese e interessi.

B. All’udienza di discussione del 10 novembre 2020 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione 11 novembre 2020 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 novembre 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, dolendosi di una violazione del suo

diritto di essere sentita e facendo valere che l’istante ha ritirato la sua domanda dopo che le sue pretese sono state saldate. Il 16 novembre 2020 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo.

Entro il termine assegnatole per presentare eventuali osservazioni al reclamo, la controparte è rimasta silente.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 12 novembre 2020, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 22 novembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 23 novembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.

31 LEF). Presentato il 13 novembre 2020 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di falli-mento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti *pseudonova* o *“unechte Nova”* –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti *nova*

autentici o in senso proprio, oppure *“echte Nova”* – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità

(art. 174 cpv. 2 LEF).

Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art.

194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza della CEF 14.2019.202 del

28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla controversia riguardante i veri *nova*).

2. Nel caso specifico la reclamante ha pagato il saldo del credito vantato dall’istante il 12 novembre 2020 (doc. L accluso al recla­mo) e di conseguenza quest’ultima ha ritirato la domanda di fallimento il giorno successivo (doc. M). Il primo presupposto dell’art. 174 cpv. 2 LEF è quindi adempiuto.

3. Siccome il ritiro della domanda di fallimento è successivo alla pronuncia del fallimento, ancorché solo di un giorno, andrebbe verificata la solvibilità della reclamante (sopra consid. 1.2).

3.1 Sennonché l’istante aveva chiesto, con scritto del 14 ottobre 2020 (doc. G), il posticipo dell’udienza di fallimento (menzionando correttamente l’inc. SO.2020.1017) fissata al 10 novembre 2020 per l’inizio di dicembre in attesa dell’eventuale pagamento del suo credito, segnalando che la convenuta aveva pagato lo stesso giorno un acconto di fr. 60'000.–. Ritenendo per errore che la domanda di posticipo riguardasse la causa di rigetto dell’opposizione in cor­so tra le stesse parti (SO. 2020.911), il 15 ottobre 2020 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha prorogato *“il termine assegnato”* fino al 2 dicembre 2020 in quest’ultima procedura anziché in quella di fallimento (doc. H). Le parti non si sono verosimilmente accorte del­l’errore siccome nessuna di esse si è presentata all’udienza del 10 novembre 2020.

3.2 Nelle circostanze descritte considerare la convenuta *“assente ingiustificata”* appare incompatibile con il principio della buona fede (art. 52 CPC) e gli accordi intervenuti tra le parti. La decisione impugnata avrebbe quindi dovuto essere annullata e la causa retrocessa alla Pretura per nuovo giudizio previa fissazione di una nuova udienza, tanto più che la decisione in questione è priva di motivazione (al riguardo si ricorda nuovamente che in materia di fallimento senza preventiva esecuzione la motivazione non può ridursi a un semplice rinvio alla norma di legge topica: sentenza della CEF 14.2018.114 del

9 maggio 2019 consid. 2.1).

3.3 Ciò posto, vista la necessità di annullare la dichiarazione di fallimento, il pagamento del 12 novembre 2020 dev’essere considerato effettuato prima del fallimento, tanto più che è avvenuto prima del periodo indicato dall’istante nella domanda di proroga (inizio dicembre) in cui fissare la nuova udienza. Il reclamo va quindi accolto e il fallimento annullato senza necessità di verificare il presupposto della verosimile solvibilità della reclamante (cfr. senten­za della CEF 14.2018.113 del 10 luglio 2018 consid. 2.2).

4. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo – il primo precetto esecutivo sul quale è fondata l’istanza si riferisce anche a premi definitivi del 2018 (doc. 2) – ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).

Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa presentato osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata l’11 novembre 2020 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.

III. Notificazione a:

–

avv.

–

–

Ufficio d’esecuzione, Bellinzona; –

Ufficio dei fallimenti, Viganello; –

Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –

Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,

Bellinzona.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).