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14.2020.174 • TRAC TI 14.2020.174 Generato dall'IA

Debtor Solvency After Execution Settlement Warrants Annulment of Bankruptcy Declaration

Numero d'incarto 14.2020.174
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor initiated bankruptcy proceedings against a debtor for an unpaid debt, which the lower court granted, leading the debtor to appeal, asserting they had since settled the execution debt and claiming solvency. The appellate court accepted the appeal because the debtor proved the execution debt was extinguished by documenting payment, and further found the debtor's solvency sufficiently plausible based on significant expected contract proceeds and a bank deposit sufficient to cover other outstanding executions and asset seizures, thus warranting the annulment of the bankruptcy declaration.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 31 LEF, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF; Debtor Solvency After Execution Settlement Warrants Annulment of Bankruptcy Declaration: The appellate court accepted the appeal because the debtor proved the execution debt was extinguished by documenting payment, and further found the debtor's solvency sufficiently plausible based on significant expected contract proceeds and a bank deposit sufficient to cover other outstanding executions and asset seizures, thus warranting the annulment of the bankruptcy declaration.

Parole chiave

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procedura di fallimento quietanza di saldo debito contratto di deposito bancario annullamento del contratto utile solvibilità finanziaria Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 LEF

The court granted the appeal and annulled the bankruptcy declaration based on the fulfillment of the conditions set out in this article (payment of the debt).

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

This article was cited to justify placing the costs of the legal proceedings on the appellant due to the late payment that necessitated the procedure.

art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF

These provisions were used for calculating the amount of the court fee imposed on the appellant.

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Testo completo

Incarto n. 14.2020.174 · Lugano 13 gennaio 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2020.766 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 11 feb­braio 2020 dalla

CO 1 contro

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1 )

giudicando sul reclamo del 2 novembre 2020 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 14 ottobre 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, l’11 febbraio 2020 la CO

1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 9'125.80.

B. All’udienza di discussione del 10 giugno 2020, si è presentata la sola convenuta, che si è opposta all’istanza facendo valere di essere intenzionata a pagare il credito dell’istante non appena le sue condizioni economiche glielo avrebbero permesso.

C. Statuendo con decisione del 14 ottobre 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 novembre 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 14 dicembre 2020 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’e­stinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 22 ottobre 2020, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 1° novembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 2 novembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 2 novembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano relativa al versamento di fr. 9'449.40 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante (doc. E), per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 15 ottobre 2020) prodotto dalla reclamante (doc. F) si evince che nei suoi confronti erano pendenti 15 esecuzioni per poco più di fr. 20'000.– complessivi ed erano stati rilasciati 17 attestati di carenza di beni per oltre fr. 30'000.– in tutto. La reclamante ha però reso verosimile di essere in procinto di ricevere un primo acconto di fr. 100'000.– nel quadro di un contratto d’appalto concluso con l’__________ per un onorario complessivo di fr. 1'094'248.– (doc. G e H). Sul suo conto presso la __________, il cui blocco è stato mantenuto dal presidente della Camera nell’ordinanza di concessione dell’effetto sospensivo (parziale), sono stati bonificati fr. 49'953.04 (doc. O) sufficienti a garantire il pagamento dei diciassette attestati di carenza di beni e delle quattro esecuzioni (n. __________, __________, __________ e __________) di cui è stato chiesto il proseguimento (per complessivi fr. 1’032.20).

Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa presentato osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado le sarà riversata prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 14 ottobre 2020 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare co­me di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

4. Il saldo del conto corrente n. __________ della reclamante presso la __________ è girato all’Ufficio d’esecuzione di Lugano nella misura necessaria a estinguere i diciassette attestati di carenza di beni emessi a suo carico e le quattro esecuzioni di cui è stato chiesto il proseguimento.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– avv.

–

–

Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).