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14.2020.172 • TRAC TI 14.2020.172 Generato dall'IA

Bankruptcy Order Upheld Despite Debtor's Claim of Settling Debt

Numero d'incarto 14.2020.172
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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Following an initial request for bankruptcy based on an unpaid debt, the lower court granted the bankruptcy order, which the debtor then appealed, asserting that they had contacted the creditor to settle the claim. The appellate court rejected the appeal, reasoning that under the relevant statutes, merely asserting the *intent* to pay or having initiated contact with the creditor is insufficient to overturn a bankruptcy decision; the debtor was required to provide documentary proof of the debt's extinguishment either before the original decision or, at the latest, by the deadline for the appeal, along with making their solvency plausible, which the appellant failed to do.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 172 LEF, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; Bankruptcy Order Upheld Despite Debtor's Claim of Settling Debt: The appellate court rejected the appeal, reasoning that under the relevant statutes, merely asserting the *intent* to pay or having initiated contact with the creditor is insufficient to overturn a bankruptcy decision; the debtor was required to provide documentary proof of the debt's extinguishment either before the original decision or, at the latest, by the deadline for the appeal, along with making their solvency plausible, which the appellant failed to do.

Parole chiave

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credito nel fallimento precetto esecutivo prova della solvibilità opposizione al precetto esecutivo rimborso del debito esecuzione in via di fallimento Fallimento. Disponibilità del debitore a estinguere il credito dell’istante

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 136 III 295
3 LEF) oppure dopo, ma al più tardi l’ultimo giorno del termine di ricorso (DTF 136 III 295 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 172 n. 3 LEF

Cited as the standard against which the debtor's failure to prove extinguishment of debt prior to the bankruptcy order was judged.

art. 174 cpv. 2 LEF

Cited as the standard the debtor failed to meet regarding proving solvency or debt extinguishment after the initial order, leading to the rejection of the appeal.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning section as the basis for imposing costs on the losing party, which is confirmed in the dispositive regarding court fees.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section to establish the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 14.2020.172 · Lugano 1 dicembre 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2020.3505 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 4 agosto 2020 dalla

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 30 ottobre 2020 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 21 ottobre 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano (in continuazione dell’esecuzione n. __________ iniziata presso il *Betreibungsamt Zürich 1*), il 4 agosto 2020 l’CO

1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'493.45 oltre ad accessori.

B. All’udienza di discussione dell’8 ottobre 2020 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione del 21 ottobre 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 ottobre 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere *“già”* preso contatto con l’istante per pagare la sua pretesa. Il 2 novembre 2020 il presidente della Camera ha respinto l’istanza di effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, non è stato ritenuto necessario intimare il reclamo alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 23 ottobre 2020, il termine d’im­pugnazione è scaduto lunedì 2 novembre. Presentato tre giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2. Secondo l’art. 172 LEF, il giudice rigetta la domanda di fallimento in particolare quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto o che il creditore gli ha concesso una dilazione (n. 3). In sede di reclamo, il debitore può anche invocare fatti nuovi verificatisi prima della decisione impugnata (art. 174 cpv. 1 LEF). Inoltre, in virtù dell’art. 174 cpv.

2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enu­merazione è esaustiva.

3. Nel caso in esame, la reclamante si limita ad asserire di essere intenzionata a pagare *“i costi aperti”* al fine di mantenere l’azienda in vita e di avere a tale scopo *“già”* preso contatto con l’istante, la quale sarebbe disposta ad accettare il pagamento per evitare il fallimento. Assicura di essere finanziariamente in grado di estinguere la pretesa dell’istante. Ciò però non basta. Le incombeva provare con documenti di avere estinto il credito dell’istante prima della pronuncia del fallimento (art. 172 n. 3 LEF) oppure dopo, ma al più tardi l’ultimo giorno del termine di ricorso (DTF 136 III 295 consid. 3.2), rendendo inoltre verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Ora, non ha adempiuto nessuno di questi presupposti. Il reclamo va di conseguenza respinto.

4. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al reclamo, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.

5. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico della RE 1.

3. Notificazione a:

– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).