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14.2020.170 • TRAC TI 14.2020.170 Generato dall'IA

Creditor Bankruptcy Reversed on Proof of Prior Debt Extinguishment

Numero d'incarto 14.2020.170
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor initiated bankruptcy proceedings against a debtor for non-payment of a small sum, leading the lower court to declare the debtor bankrupt; however, the appellate court accepted the debtor's timely appeal, which presented new evidence—a bank transfer made before the bankruptcy declaration that fully extinguished the execution claim, thus satisfying the legal requirement for annulment based on prior debt extinction, resulting in the bankruptcy order being revoked and the procedural costs being assigned to the debtor for necessitating the litigation due to late payment.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF; Creditor Bankruptcy Reversed on Proof of Prior Debt Extinguishment: La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

Parole chiave

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procedura di fallimento spese di mora spese di procedura prova di pagamento cessione del credito opposizione tardiva Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 172 n. 3 LEF

Cited as the prerequisite, met by the payment, for annulling the bankruptcy.

art. 174 cpv. 1 LEF

Cited to confirm that the appeal (reclamo) is the proper remedy against the bankruptcy decision.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited as the basis for imposing court costs on the appellant due to the necessity of the judicial procedure.

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Testo completo

Incarto n. 14.2020.170 · Lugano 9 novembre 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2020.1413 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 16 marzo 2020 dalla

CO 1, __________ contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 28 ottobre 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 26 ottobre 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 16 marzo 2020 la CO

1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 481.25 oltre alle spese esecutive.

B. All’udienza di discussione del 16 settembre 2020 è comparso il solo convenuto, che ha dichiarato di non essere economicamente in grado di far fronte alla pretesa dell’istante e di essere stato cancellato dal registro di commercio da tempo.

C. Statuendo con decisione del 26 ottobre 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 28 ottobre 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il

30 ottobre 2020 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo.

Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’e­stinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 27 ottobre 2020, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 6 novembre. Presentato il 28 ottobre 2020 (data del timbro postale), il reclamo è dunque sen­z’altro tempestivo.

2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono

verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti *“unechte Noven”*). Il fallimento va quindi

annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

Nel caso in esame il reclamante ha prodotto un estratto del proprio conto presso la Banca __________, relativo al bo-nifico di fr. 632.85 sul conto dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano il 12 ottobre 2020, ovvero prima della pronuncia del fallimento. La Camera ha verificato d’ufficio che tale versamento ha permesso di estinguere l’esecuzione dell’istante, comprese le spese di prima sede. Di conseguenza il presupposto di cui all’art. 172 n. 3 LEF risultando adempiuto già al momento in cui è stato decretato, il fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità del reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo – dopo la scadenza della comminatoria di fallimento notificatagli il 20 gennaio 2020 – ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).

Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 26 ottobre 2020 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE 1.

III. Notificazione a:

–

; –

; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).