Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.2020.17 • TRAC TI 14.2020.17 Generato dall'IA

Enforcement of Child Support Against Appeal Based on New Arguments

Numero d'incarto 14.2020.17
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An enforcement action was initiated to collect CHF 3,500 in unpaid child support, leading the debtor to oppose the executive measure, which was subsequently rejected definitively by the Justice of the Peace, who based the decision on the prior divorce decree. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed, without valid justification, to present arguments or evidence in the first instance, rendering all claims raised on appeal new and thus inadmissible under procedural rules; furthermore, the court noted that even on the merits, the claims concerning the cessation of support payments due to receipt of unemployment benefits or changes in the financial situation of the parties were not grounds for the enforcing authority to alter the support amount established in the divorce judgment.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza di divorzio. Contributi di mantenimento per il figlio. Reclamo irricevibile poiché interamente fondato su fatti e documenti nuovi

Parole chiave

Generato dall'IA
incasso dei contributi alimentari sentenza di divorzio decisioni incidentali azione creditoria disposizioni finanziarie insinuazione del credito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 319 lett. a CPC
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
Art. 251 lett. a CPC
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art.
Art. 321 cpv. 2 CPC
a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Art. 321 cpv. 1 CPC
1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
Art. 320 CPC
Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
Art. 326 cpv. 1 CPC
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Art. 33 cpv. 4 LEF
Orbene, RE 1 non risulta aver domandato al Giudice di pace la restituzione del termine per formulare le proprie osservazioni ai sensi degli art. 33 cpv. 4 LEF o 148 CPC (sentenza della CEF 14.2017.102 del 24 novembre 2017 consid.
Art. 144 cpv. 1 CPC
né una proroga del termine impartitogli ai sensi dell’art. 144 cpv. 1 CPC, che oltretutto era di venti giorni in luogo degli usuali dieci fissati nelle procedure sommarie.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 74 cpv. 2 LTF

This provision is mentioned as a condition for filing an appeal to the Federal Tribunal, but since the decision itself does not rule on such an appeal, this provision is not directly used in the final orders (the dispositive). Based strictly on the rule to only include provisions cited in the dispositive orders (1., 2., 3.), this is excluded.

art. 100 cpv. 1 LTF

This provision specifies the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal, but it is not cited in the final orders (1., 2., 3.).

art. 116 LTF

This provision defines the grounds for subsidiary constitutional appeal, but it is not cited in the final orders (1., 2., 3.).

art. 113 LTF

This provision governs the subsidiary constitutional appeal, but it is not cited in the final orders (1., 2., 3.).

art. 46 cpv. 1 LTF

This provision concerns the suspension of appeal deadlines during judicial holidays, but it is not cited in the final orders (1., 2., 3.).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 14.2020.17 · Lugano 1 luglio 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa n. 162 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 19 novembre 2019 da

AO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 18 febbraio 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 30 gennaio 2020 dal Giudice di pace del Circolo di Balerna;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 ottobre 2019 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, AO 1 ha escus­so RE 1 per l’incasso di fr. 3'500.–, indicando quale causa del credito gli *“alimenti per la figlia __________”*.

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 19 novembre 2019 AO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna. Nel termine impartitogli per presentare osservazioni, RE 1 è rimasto silente.

C. Statuendo con decisione del 30 gennaio 2020, il Giudice di pace del Circolo di Balerna ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 225.– e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 18 febbraio 2020 per ottenerne l’annullamento (e implicitamente la reiezione dell’istanza). Con decisione del giorno successivo il presidente della Camera ha respinto la domanda di gratuito patrocinio presentata con l’impugna­­zione. Visto l’esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 l’8 febbraio 2020, il termine di ricorso è scaduto martedì 18 febbraio. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.2.1 Nella decisione impugnata, il Giudice di pace del Circolo di Balerna ha rilevato che la sentenza di divorzio dell’8 giugno 2015 emessa dal Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.

1.2.2 Nel reclamo RE 1 afferma di essere stato impedito dal formulare osservazioni all’istanza dinanzi al giudice di prime cure poiché impegnato a evitare la propria espulsione dall’appartamen­­to preso in locazione. Allega inoltre di aver ricevuto in quel periodo la convocazione dell’Ufficio del sostegno sociale per il mancato pagamento delle spese della cassa malati.

Orbene, RE 1 non risulta aver domandato al Giudice di pace la restituzione del termine per formulare le proprie osservazioni ai sensi degli art. 33 cpv. 4 LEF o 148 CPC (sentenza della CEF 14.2017.102 del 24 novembre 2017 consid. 4.3) né una proroga del termine impartitogli ai sensi dell’art. 144 cpv. 1 CPC, che oltretutto era di venti giorni in luogo degli usuali dieci fissati nelle procedure sommarie. Egli non ha d’altronde reso verosimile che i motivi da lui addotti imponessero un suo impegno costante e totale durante i venti giorni a disposizione. La censura cade pertanto nel vuoto.

1.2.3 In merito all’esecuzione promossa dall’ex-moglie nei suoi confron­ti sulla scorta della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio del 29 agosto 2014 omologata nella sentenza di divorzio dell’8 giugno 2015, volta all’incasso dei contributi di mantenimento per la figlia di fr. 700.– mensili rimasti insoluti dal giugno del 2019 (per un totale di fr. 3'500.–), il reclamante evidenzia che secondo il punto 6 di tale convenzione *“l’obbligo del versamento del contributo cesserà nella misura in cui il padre dovesse fare capo alla pubblica assistenza per provvedere al proprio sostentamento”*. Rileva di percepire a partire dal novembre del 2019 l’indennità straordinaria di disoccupazione (ISD) per gli ex-indipendenti, situazione che è a sua mente equiparabile alla pubblica assistenza, posto che non sarebbe per lui possibile richiederla fintantoché gli vengono erogate tali indennità. Per questo motivo e anche per il fatto ch’egli sarebbe privo di reddito *“già da metà 2019”*, ritiene di non essere tenuto a pagare quanto rivendicato da AO 1. Osserva infine di essere da tempo senza reddito alcuno come si evincerebbe dalla dichiarazione d’imposta del 2018, mentre la situazione finanziaria dell’ex-moglie, che percepisce ora uno stipendio mensile di oltre fr. 5'000.–, sarebbe notevolmente migliorata rispetto alla situazione in cui si trovava al momento in cui il giudice ha pronunciato la sentenza di divorzio.

Il problema è che, avendo RE 1 omesso senza valide giustificazioni di presentare osservazioni in prima istanza, tutte le sue allegazioni contenute nel reclamo risultano nuove e pertanto inammissibili, così come è irricevibile poiché nuova tutta la documentazione prodotta con il reclamo (sopra consid. 1.2). Integralmente fondato su allegazioni e fatti di cui la Camera non può tenere conto, il reclamo si rivela a sua volta inammissibile per carenza di motivazione.

2. Ad ogni modo le censure sollevate dal reclamante andrebbero respinte anche nel merito. Egli è infatti stato escusso per i contributi di mantenimento maturati da giugno ad ottobre 2019 (fr. 700.– x 5 = fr. 3'500.–), come si evince anche dall’istanza di rigetto dell’op­posizione. Sarebbe così in ogni caso irrilevante il fatto che dal mese di novembre 2019 RE 1 beneficia dell’indennità straordinaria di disoccupazione (ISD) per gli ex-indipendenti. Per quanto attiene invece alla circostanza secondo cui la propria situazione finanziaria sarebbe divenuta critica mentre quella della ex-moglie sarebbe migliorata, va ricordato che il giudice del rigetto non ha la competenza di modificare il contributo di mantenimento del figlio stabilito nella sentenza di divorzio. Ciò spetta all’autorità di protezione dei minori in caso d’accordo tra i genitori e al giudice del divorzio in caso di disaccordo (art. 134 cpv. 3 CC). Il reclamante disconosce inoltre che le censure riguardanti la sua situazione economica non costituiscono un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art.

81 LEF – il giudice del rigetto può prendere in considerazione per respingere l’istanza, fermo restando che delle difficoltà finanziarie del reclamante si terrà conto in sede di pignoramento, l’ufficio d’esecuzione dovendo limitarne l’estensione alla parte dei redditi dell’escusso non assolutamente impignorabili che eccede il suo minimo esistenziale (art. 93 LEF; tra altre: sentenza della CEF 14.2017.120 del 25 luglio 2017).

3. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

4. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'500.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).