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14.2020.160 • TRAC TI 14.2020.160 Generato dall'IA

Appeal Struck Due to Subsequent Bankruptcy Terminating Enforcement Proceedings

Numero d'incarto 14.2020.160
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appeal concerned a decision that provisionally rejected an objection against an enforcement order for CHF 10,336 plus interest. The appellate court declared the appeal without object and struck the case from the roll because the debtor against whom the enforcement proceedings were initiated subsequently had their bankruptcy declared, which automatically terminated the execution proceedings, and there was no indication that the bankruptcy would be suspended for lack of assets. The court reasoned that enforcement-related disputes become moot when the execution ceases, and since the debtor caused the issue making the case moot, the costs of the appeal were assigned to them, despite noting recent jurisprudence regarding the burden of proof for performance in provisional objection rulings in bilateral contracts.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratti d’appalto e di lavoro. Eccezione d’inadempimento delle prestazioni dell’istante. Fallimento dell’escussa. Stralcio del reclamo

Parole chiave

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esecuzione in via di fallimento onere della prova esecuzione della sentenza contratto bilaterale procedure connesse interessi di mora

Disposizioni normative citate

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Art. 206 cpv. 1 LEF
preso atto che con decisione del 3 febbraio 2021 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha dichiarato il (terzo) fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, sicché l’esecuzione oggetto del reclamo è cessata di diritto con l’a­-pertura del fallimento (art. 206 cpv. 1 LEF);
Art. 230 cpv. 4 LEF
appurato che l’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona ha pubblicato l’apertura del fallimento in procedura sommaria il 12 marzo 2021, di modo che si può escludere la riviviscenza dell’e­secuzione prevista in caso di sospensione del fallimento per mancanza di attivo (art. 230 cpv. 4 LEF);
Art. 242 CPC
The appeal was declared without object and struck from the roll based on this procedural rule.
Art. 107 cpv. 1 lett. e CPC
Cited as the basis for distributing the costs of the proceedings according to equity.
Art. 82 CO
42c), ma solo ove l’escusso lo contesti esplicitamente (art. 82 CO) in modo sufficientemente circostanziato, non palesemente insostenibile e tempestivo, ciò che a prima vista non pare essere il caso della reclamante nella fattispecie, siccome dopo il contratto d’ap­palto del 29 gennaio 2019 (doc.
Art. 11 cpv. 1-2 RTar
1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio
Art. 96 CPC
Cited as the basis for determining the recoverable legal costs (ripetibili) via reference in art. 11 cpv. 1-2 RTar.
Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF
visto che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 242 CPC

The appeal was declared without object and struck from the roll based on this procedural rule.

art. 107 cpv. 1 lett. e CPC

Cited as the basis for distributing the costs of the proceedings according to equity.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in conjunction with Art. 48 OTLEF for determining the court fee imposed on the appellant.

art. 96 CPC

Cited as the basis for determining the recoverable legal costs (ripetibili) via reference in art. 11 cpv. 1-2 RTar.

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Testo completo

CO 1 Incarto n. 14.2020.160 · Lugano 18 marzo 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa 45/2020 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio promossa con istanza 11 maggio 2020 da

CO 1 (patrocinato dall’__________ PA 2 __________) contro

RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1 __________)

giudicando sul reclamo dell’8 ottobre 2020 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 28 settembre 2020 dal Giudice di pace del Circolo del Ceresio con cui ha rigettato in via provvisoria, limitatamente a fr. 4'500.– oltre ad accessori, l’opposi­zione interposta dalla reclamante al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecu­zione di Mendrisio fatto spiccare da CO 1 per fr. 10'336.– oltre agli interessi;

premesso che con il reclamo in esame la RE 1 ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata e il mantenimento dell’opposizione, mentre CO 1 si è opposto al reclamo nelle sue osservazioni dell’11 dicembre 2020;

ricordata l’ordinanza emessa dal presidente della Camera il 9 ottobre 2020 con cui ha concesso al reclamo l’effetto sospensivo;

preso atto che con decisione del 3 febbraio 2021 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha dichiarato il (terzo) fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, sicché l’esecuzione oggetto del reclamo è cessata di diritto con l’a­-pertura del fallimento (art. 206 cpv. 1 LEF);

appurato che l’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona ha pubblicato l’apertura del fallimento in procedura sommaria il 12 marzo 2021, di modo che si può escludere la riviviscenza dell’e­secuzione prevista in caso di sospensione del fallimento per mancanza di attivo (art. 230 cpv. 4 LEF);

ritenuto, nelle circostanze descritte, che i processi relativi a esecuzioni che si sono così estinte diventano senza oggetto, ciò che vale in particolare per le cause di rigetto dell’op­posizione proposte contro il fallito (sentenza della CEF 14.2011.124 del 19 settembre 2011, RtiD 2012 I 979 seg. n. 50c, con rimandi);

considerato che il reclamo va pertanto dichiarato senza oggetto e stralciato dal ruolo (art. 242 CPC);

rammentato che le spese del presente giudizio vanno ripartite secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);

dato che la ripartizione dipende perciò dalle circostanze del caso specifico, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l’esito della lite e quale parte sia all’origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; sentenza del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014, consid. 3.1);

atteso che la (nuova) giurisprudenza relativa al rigetto provvisorio dell’opposizione sulla base di un contratto bilaterale (in particolare di appalto) stabilisce sì che incombe all’e­scutente dimostrare di aver adempiuto

le proprie prestazioni (cosiddetta *“Basler Praxis”*: DTF 145 III 20; sentenza della CEF 14.2019.97 del 24 settembre

2019 consid. 6.2 con rinvio in particolare alla 14.2017.73 del 27 dicembre 2017, consid. 5.6/a, RtiD 2018 II 823 n. 42c), ma solo ove l’escusso lo contesti esplicitamente (art. 82 CO) in modo sufficientemente circostanziato, non palesemente insostenibile e tempestivo, ciò che a prima vista non pare essere il caso della reclamante nella fattispecie, siccome dopo il contratto d’ap­palto del 29 gennaio 2019 (doc. C) essa ha firmato il 29 novembre 2019 un nuovo contratto, di lavoro (doc. E), con cui ha dato all’istante un incarico di direzione lavori dal 1° dicembre 2019 al 31 marzo 2020 senz’alcuna riserva in merito all’adempimento del precedente contratto, con il rilievo che – contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante – nulla nel nuovo contratto permette di ritenere una sua sostituzione al precedente per il completamento dei lavori in cemento armato, già per il semplice fatto che il secondo contratto non fa alcun riferimento al primo, men che meno per quanto attiene alla retribuzione;

osservato, ad ogni modo, che la reclamante è all’origine dei motivi che hanno reso la causa senza oggetto;

reputato perciò giustificato porre a suo carico la tassa del presente giudizio, stabilita in

applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio

dell’art. 96 CPC;

visto che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'500.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF;

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.

2. Le spese processuali relative al presente giudizio di fr. 350.–, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà a CO 1 fr. 350.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).