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14.2020.150 • TRAC TI 14.2020.150 Generato dall'IA

Enforcement Appeal Dismissed for Inadequate Challenge to Lower Court Reasoning

Numero d'incarto 14.2020.150
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An administrative authority sought enforcement for the collection of CHF 57,187.75 in daily indemnities from a debtor, and the lower court definitively rejected the debtor's objection to the enforcement order. The debtor appealed this decision, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to adequately challenge the reasoning of the lower court's decision, instead merely reiterating arguments concerning the underlying entitlement to the indemnity which should have been raised earlier against the original administrative decision serving as the enforcement title. The court additionally noted that the basis for the original refusal of payment was not the nature of the injury but the appellant's simultaneous receipt of benefits from another insurer, while also waiving court fees due to the appellant's likely poor financial situation.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 72 cpv. 2 lett. a LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF; Enforcement Appeal Dismissed for Inadequate Challenge to Lower Court Reasoning: The debtor appealed this decision, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to adequately challenge the reasoning of the lower court's decision, instead merely reiterating arguments concerning the underlying entitlement to the indemnity which should have been raised earlier against the original administrative decision serving as the enforcement title. The court additionally noted that the basis for the original refusal of payment was not the nature of the injury but the appellant's simultaneous receipt of benefits from another insurer, while also waiving court fees due to the appellant's likely poor financial situation.

Parole chiave

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decisione d'esecuzione riscossione di prestazione credito in esecuzione assicuratore ordine di pagamento tasse amministrative Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 142 I 94
– nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.
DTF 138 III 586
che ad ogni modo l’escusso non è autorizzato a eccepire in sede di rigetto motivi di opposizione che avrebbe potuto – e dovuto – sollevare già nella procedura che ha portato alla decisione invocata quale titolo di rigetto definitivo (DTF 138 III 586 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 321 cpv. 1 CPC

The appeal was declared inadmissible because it was insufficiently reasoned, as required by this article.

art. 106 cpv. 1 CPC

This article governs the rule that costs follow the event, although the court exceptionally waived the collection of costs.

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Testo completo

Incarto n. 14.2020.150 · Lugano 4 novembre 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2020.2913 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 24 giugno 2020 dalla

SUVA Bellinzona, Lucerna contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 25 settembre 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 14 settembre 2020 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 maggio 2019 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la SUVA ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 57'187.75 per *“prestazione indennità giornaliere 2017/2018, esigibile 01.01.2019”*.

che statuendo con decisione del 14 settembre 2020, il Pretore ha

accolto l’istanza 24 giugno 2020 della SUVA e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– senz’assegnare ripetibili;

che RE 1 si è opposto alla sentenza appena citata con un reclamo del 25 settembre 2020;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che presentato il 25 settembre 2020 contro la decisione notificata a RE 1 il 15 settembre, il reclamo è tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

che il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio

– nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii);

che spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);

che nel caso in esame RE 1 non discute minimamente la decisione impugnata, ma si limita a ribadire, in modo ancora più conciso e fonetico di quanto esposto in prima sede, che l’inden­nizzo di cui l’istante chiede la restituzione era dovuto in ragione della lesione da lui subita alla spalla destra, consecutiva a suo dire a un infortunio e non a una malattia;

che il reclamante non critica quindi la decisione del Pretore in sé, bensì la decisione su opposizione emessa dalla stessa SUVA il 16 gennaio 2019 e prodotta con l’istanza (quale doc. D) come titolo di rigetto definitivo dell’opposizione giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF;

che insufficientemente motivato, il reclamo è pertanto irricevibile;

che ad ogni modo l’escusso non è autorizzato a eccepire in sede di rigetto motivi di opposizione che avrebbe potuto – e dovuto – sollevare già nella procedura che ha portato alla decisione invocata quale titolo di rigetto definitivo (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2);

che la SUVA non ha del resto fondato la sua decisione del 16 gen­naio 2019 sul fatto che la lesione alla spalla dell’escusso non sia dovuta a un infortunio, ma sul fatto ch’egli già riceveva da un’altra assicurazione (l’OKK) indennità giornaliere sulla base di un’inca­pacità di lavoro al 100% consecutiva a un infortunio al polso sinistro e, per quanto attiene al secondo infortunio riguardante la spal­la, avvenuto il 1° febbraio 2017, RE 1 non risultava più assicurato alla SUVA, in quanto non adempiva più le condizioni per l’ottenimento d’indennità della cassa disoccupazione, essen­do a beneficio delle indennità giornaliere dell’OKK;

che la tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa il reclamante (contro il quale sono stati emessi 80 attestati di carenza di beni per oltre fr. 200'000.–) inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;

che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 57'187.75, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).