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14.2020.145 • TRAC TI 14.2020.145 Generato dall'IA

Execution Proceeding Opposition and Appeal Admissibility

Numero d'incarto 14.2020.145
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A decision from the lower court partially upheld an opposition to an execution proceeding initiated by a cantonal compensation fund to collect CHF 46,445.70 for damages related to non-compliance with a payment arrangement, resulting in a definitive rejection of the opposition for CHF 43,979.70 against the debtor. The appellate court declared the debtor's appeal inadmissible because it relied exclusively on new factual allegations and evidence—specifically an offer to use Italian real estate as payment—which were barred under the rules governing appeals in execution proceedings; furthermore, the court noted that the debtor's financial situation is not a ground to reject the opposition but should instead be considered during the subsequent attachment phase concerning the existential minimum.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS. Difficoltà economiche del debitore. Proposta di cessione di una casa a saldo del debito

Parole chiave

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opposizione esecuzione del sequestro fatti nuovi e nuove prove impugnabilità della decisione di rinvio domanda di continuazione dell'esecuzione opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 52 LAVS
46'445.70, indicando quale causa del credito il *“Risarcimento danni, secondo art. 52 LAVS, in relazione alla ditta __________, come da decisione su opposizione del 28.09.2018, dilazione non rispettata del 28.12.2018”*;
Art. 319 lett. a CPC
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
Art. 321 cpv. 1 CPC
1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
Art. 320 CPC
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
Art. 326 cpv. 1 CPC
The court found the appeal inadmissible because it was based on new facts and evidence not presented in the first instance, as stipulated by this article.
Art. 81 LEF
che ad ogni modo censure riguardanti la situazione economica dell’escusso non costituiscono un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza
Art. 93 LEF
che delle sue difficoltà finanziarie si potrà tenere conto in sede di pignoramento, misura che può vertere unicamente sulla parte che eccede il suo minimo esistenziale (art. 93 LEF);
Art. 106 cpv. 1 CPC
This provision was cited as the general rule for determining who bears the costs of the judgment, although the court decided to waive them in this specific case.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 326 cpv. 1 CPC

The court found the appeal inadmissible because it was based on new facts and evidence not presented in the first instance, as stipulated by this article.

art. 106 cpv. 1 CPC

This provision was cited as the general rule for determining who bears the costs of the judgment, although the court decided to waive them in this specific case.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited in relation to the issue of appealability to the Federal Supreme Court based on the monetary threshold.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the section describing the legal remedies available against the decision.

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited in the section describing the legal remedies available against the decision, regarding the suspension of the appeal deadline during judicial recess.

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Testo completo

RE 1 Incarto n. 14.2020.145 · Lugano 5 novembre 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2020.2900 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 24 giugno 2020 dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 16 settembre 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 7 settembre 2020 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 1° ottobre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 46'445.70, indicando quale causa del credito il *“Risarcimento danni, secondo art. 52 LAVS, in relazione alla ditta __________, come da decisione su opposizione del 28.09.2018, dilazione non rispettata del 28.12.2018”*;

che con decisione del 7 settembre 2020, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha parzialmente accolto l’istanza presentata dalla Cassa il 24 giugno 2020 e rigettato in via definitiva l’opposi­zione interposta dal convenuto limitatamente a fr. 43'979.70 (anziché per fr. 44'494.–), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– senz’assegnare indennità alla controparte;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 16 settembre 2020 chiedendole di accettare come *“acconto/saldo”* del suo debito verso l’istan­­te

una casa di sua proprietà in Italia libera da vincoli e ipoteche;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

ch’essendo

la notifica della decisione impugnata avvenuta a RE 1 l’11 settembre 2020, il reclamo, presentato *brevi manu*il 16 settembre 2020,

è senz’altro tempestivo;

che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4);

che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che nel caso in esame le allegazioni di fatto contenute nel reclamo e i documenti acclusi allo stesso sono pertanto irricevibili siccome RE 1 non li ha presentati in prima sede;

che fondato esclusivamente su fatti e documenti inammissibili, il reclamo si rivela anch’esso irricevibile;

che ad ogni modo censure riguardanti la situazione economica dell’escusso non costituiscono un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza

di rigetto dell’opposizione (sentenze della CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015, massimata in RtiD 2015 II 900 n. 58c, e

14.2014.173 del 10 settembre 2014);

che delle sue difficoltà finanziarie si potrà tenere conto in sede di pignoramento, misura che può vertere unicamente sulla parte che eccede il suo minimo esistenziale (art. 93 LEF);

che né il giudice del rigetto né l’autorità giudiziaria superiore sono competenti per statuire sull’offerta del reclamante di accettare co­me *“acconto/saldo”* del suo debito verso l’istante una casa di sua proprietà in Italia;

che tale offerta va indirizzata all’autorità istante o sottoposta all’uf­­ficio d’esecuzione in sede di pignoramento;

che la tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa il

reclamante e il fatto ch’egli ha agito senza il patrocinio di un avvocato inducono a prescindere – eccezionalmente –

da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;

che invece non si pone problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 43'979.70, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).