Creditor's Provisional Set-Aside vs. Debtor's Opposition on Time-Barred Certificate
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor initiated provisional set-aside proceedings against a debtor who opposed an enforcement order for a CHF 11,773.45 claim, supported by recent certificates of lack of assets related to a 1995 cash-credit agreement. The debtor appealed the lower court's decision which had provisionally rejected the opposition, arguing that one of the supporting certificates from 1997 was time-barred due to a prior personal bankruptcy; however, the appellate court deemed this argument inadmissible as it was raised for the first time on appeal and was factually incorrect, noting the actual basis for the claim was a May 2020 certificate not set to expire until 2040, leading the court to declare the appeal inadmissible due to its reliance on new factual allegations.
Regesto Legislator
UfficialeRigetto provvisorio dell’opposizione. Attestato di carenza di beni. Prescrizione e fallimento personale allegati per la prima volta con il reclamo
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited implicitly by declaring an allegation inadmissible as being new in appeal proceedings.
Cited to counter the appellant's claim regarding the prescription of the title.
Cited in relation to the objection concerning the debtor's lack of return to better fortune.
Cited regarding the possibility of considering new claims (like dental costs) during the seizure procedure.
Used, along with Art. 106 CPC, to establish the basis for court fees.
Applied to decide that court fees follow the losing party.
Cited when evaluating whether the financial threshold for federal appeal is met.
Testo completo
Incarto n. 14.2020.140 · Lugano 3 marzo 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 8 luglio 2020 dall’
CO 1 contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 31 agosto 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 21 agosto 2020 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 maggio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 11'773.45, indicando quale causa del credito tre attestati di carenza di beni del 1997, 2019 e 2020, rilasciati per un credito fondato sul *“Cash-Credit-Vertrag”* del 20 gennaio 1995;
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’8 luglio 2020 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna;
che statuendo con decisione 21 agosto 2020, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 350.– e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto al Pretore medesimo con uno scritto del 31 agosto 2020, al quale ha successivamente confermato di volerne la trasmissione a questa Camera come reclamo;
che la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello è competente per esaminare il reclamo (art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC;
48 lett. e n. 1 LOG);
che il reclamo risulta tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che secondo il reclamante l’attestato di carenza di beni invocato quale titolo di rigetto sarebbe prescritto in quanto emesso il 21 luglio 1997 nel quadro del suo fallimento personale;
che tale allegazione è nuova – RE 1 non ha presentato osservazioni all’istanza in prima sede – e pertanto inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC);
che ad ogni modo la censura è infondata giacché l’attestato di carenza di beni figurante agli atti è quello rilasciato dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno il 5 maggio 2020 per fr. 11'773.45, la cui prescrizione non interverrà prima del 2040 (art. 149*a* cpv. 1 LEF);
che pure l’allegazione secondo cui il Tribunale di __________ avrebbe decretato il suo fallimento personale il 21 luglio 1997 è nuova e quindi irricevibile, per tacere del fatto che il documento giustificativo prodotto con il reclamo non è una decisione di fallimento, bensì una ricevuta per il deposito dell’anticipo delle spese della procedura di fallimento;
che ad ogni modo RE 1 non ha eccepito il non ritorno a miglior fortuna in occasione della notifica del precetto esecutivo ed ora è troppo tardi per farlo (art. 75 cpv. 2 LEF; sentenza della CEF 14.2011.151 del 29 settembre 2011);
che sono pure inammissibili e comunque senza rilievo per l’odierno giudizio i preventivi per cure dentarie di oltre fr. 31'000.– cui accenna il reclamante – senza produrli –, fermo restando che se ne potrà tenere conto, se del caso, in sede di pignoramento (art. 93 LEF);
che fondato esclusivamente su allegazioni di fatto e documenti nuovi il reclamo è irricevibile;
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 11'773.45, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).