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14.2020.133 • TRAC TI 14.2020.133 Generato dall'IA

Appeal Inadmissible Due to New Factual Allegations in Enforcement Review

Numero d'incarto 14.2020.133
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant sought to overturn a lower court's decision that definitively rejected their opposition to an enforcement action based on child support arrears quantified by existing, homologated maintenance agreements. The reviewing court found the appeal inadmissible because the appellant introduced new factual allegations and documentation regarding the necessity of adjusting the maintenance contracts due to changed economic circumstances, which are strictly barred in this appellate procedure where the review is limited to the lower court's record and motivated objections. The court reasoned that the original maintenance agreements remain valid titles for enforcement until formally modified by the competent authority, rendering the appellant's grounds for objection irrelevant to the current enforcement proceedings.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo dell’opposizione. Alimenti per i figli. Contratto di mantenimento omologato dall’autorità di protezione. Modifica della situazione economica dell’escusso

Parole chiave

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incasso dei contributi di mantenimento opposizione motivazione di fatto motivo di revisione arretrati di mantenimento per figli mutamento delle circostanze

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
DTF 132 III 142
81 LEF (DTF 132 III 142, consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 326 CPC

The appeal was deemed inadmissible because it relied on facts and documents that were inadmissible under this procedural rule.

Art. 106 cpv. 1 CPC

This provision dictates that court fees follow the outcome of the decision, although in this case, the fee was waived.

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Testo completo

Incarto n. 14.2020.133 · Lugano 5 novembre 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2020.552 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 9 luglio 2020 da

CO 1 IT- (rappresentata da RA 1, __________) contro

RE 1 (c/o RA 2, __________)

giudicando sul reclamo del 3 settembre 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24 agosto 2020 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 febbraio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 41'500.– fr. 39'000.–, indican­do quali cause del credito gli alimenti per i figli __________ e __________ relativo al periodo dal 1° febbraio 2016 al 30 gennaio 2020;

che statuendo con decisione del 24 agosto 2020, il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha accolto l’istanza presentata il 9 luglio 2020 da CO 1 e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 500.– senz’assegnare indennità;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 3 settembre 2020, ritenendo *“necessario un adeguamento del contratto alimentare”*;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

ch’essendo la sentenza impugnata stata notificata a RE 1 il 26 agosto 2020, il reclamo, presentato il 2 settembre 2020 (data del timbro postale), è senz’altro tempestivo (art.

251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4);

che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che sono pertanto irricevibili tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo e i documenti acclusi allo stesso, dal momento che l’escusso non ha presentato osservazioni in prima sede;

che invero – afferma il reclamante – la richiesta di presentazione delle osservazioni all’istanza non gli sarebbe pervenuta, ma in realtà è stata validamente notificata, giusta l’art. 138 cpv. 2 CPC, alla sua convivente __________ al loro domicilio di __________ il 13 luglio 2020, come risulta dal tracciamento dell’invio raccomandato n. __________;

che in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’ema­nazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione;

che la procedura di rigetto è una procedura documentale *(Akten-prozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo, sicché il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1);

che nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto a ragione che i contratti per l’obbligo di mantenimento dei figli __________ (nata il 28 giugno 2004) e __________ (nato il 29 ottobre 2005), firmati da RE 1 il 21 febbraio 2012 (doc. B e C acclusi all’istanza), sono validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per le somme poste in esecuzione, di fr. 41'500.– per __________ (17 mesi x fr. 800.– e 31 mesi x fr. 900.–) e di fr. 39'000.– per __________ (33 mesi x fr. 800.– e 15 mesi x fr. 900.–, per un totale in realtà di fr. 39'900.–);

che in quanto omologati dalla Commissione tutoria regionale 2 il 15 marzo 2012, i contratti sono infatti titoli di rigetto definitivo (sentenze del Tribunale federale 5A_950/2014 del 16 aprile 2015 consid. 3.7 e della CEF 14.2019.40 del 23 luglio 2019, RtiD 2020 I 702 n. 38c, consid. 5.2 e i rinvii);

che nel reclamo RE 1 espone diversi motivi per cui, a mente sua, sarebbe necessario un adeguamento dei contratti di mantenimento, in particolare a causa del peggioramento della sua situazione economica, la nascita della figlia avuta dalla sua nuova compagna e l’abbassamento del costo della vita di cui hanno beneficiato i suoi figli __________ e __________ da quando, nel 2016, si sono trasferiti in Italia;

che come visto tali allegazioni sono inammissibili (art. 326 CPC);

che ad ogni modo i contratti di mantenimento dei figli continueran­no a vincolare le parti e le autorità, segnatamente il giudice del rigetto dell’opposizione, finché non saranno modificati dall’autorità preposta, ovvero l’Autorità regionale di protezione n. 2;

che è pure irricevibile, oltre che non dimostrata, l’allegazione secondo cui gli alimenti sarebbero stati versati *“durante il periodo di riqualifica”*;

che

infine è tardiva la richiesta del reclamante volta a una *“proroga* *per documentare le osservazioni”*: sarebbe stata dovuta essere formulata semmai in prima sede, per

tacere del fatto ch’egli avrebbe potuto iniziare a ricercare i documenti già dal 16 giugno 2020, quando gli è stato notificato il precetto esecutivo;

che fondato esclusivamente su fatti e documenti inammissibili, il reclamo si rivela anch’esso irricevibile;

che la tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa il reclamante (contro il quale sono stati rilasciati 5 attestati di carenza di beni per oltre fr. 23'000, complessivi) inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;

che invece non si pone problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che come richiesto dal reclamante la presente decisione viene notificata alla sua curatrice volontaria RA 2;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 80'500.–, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– __________; –__________.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).