Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.2020.13 • TRAC TI 14.2020.13 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Failure to Challenge Lower Court's Reasoning in Enforcement Objection Dispute

Numero d'incarto 14.2020.13
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party appealed a lower court's decision that definitively rejected their objection to an enforcement order, which was based on claims for care expenses and daily allowance from 2016/2017. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant merely reiterated arguments presented below without specifically addressing the lower court's reasoning, which held that the creditor's documentation constituted an enforceable title and that a prior rejected application was dismissed on formal grounds without a merits review, thus allowing the creditor to re-file. Furthermore, the court noted that the objection procedure is documentary and does not preclude a creditor from requesting the rejection of the objection again in the same enforcement if they supplement the necessary documentation, and that multiple enforcement proceedings for the same debt are not inherently prohibited before the continuation stage.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC; Appeal Dismissed for Failure to Challenge Lower Court's Reasoning in Enforcement Objection Dispute: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant merely reiterated arguments presented below without specifically addressing the lower court's reasoning, which held that the creditor's documentation constituted an enforceable title and that a prior rejected application was dismissed on formal grounds without a merits review, thus allowing the creditor to re-file. Furthermore, the court noted that the objection procedure is documentary and does not preclude a creditor from requesting the rejection of the objection again in the same enforcement if they supplement the necessary documentation, and that multiple enforcement proceedings for the same debt are not inherently prohibited before the continuation stage.

Parole chiave

Generato dall'IA
opposizione al precetto esecutivo procedura esecutiva eccezioni processuali impugnabilità della decisione di rinvio allegazione motivata motivi che possono invocarsi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
DTF 142 I 94
1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.
DTF 132 III 142
Il reclamante disconosce infatti che la procedura di rigetto è una procedura documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esi­stenza di un titolo esecutivo (DTF 132 III 142, consid.
DTF 136 III 587
Bankruptcy Overruled After Denial of Stay Pending Declaratory Action
DTF 140 III 461
e, di conseguenza, non impedisce all’escutente di chiedere di nuovo il rigetto, anche nella stessa esecuzione, producendo tutti i documenti idonei a giustificare la propria pretesa che aveva omesso di allegare alla precedente istanza (DTF 140 III 461 consid.
DTF 139 III 447
D’altronde l’emissione di più precetti esecutivi per lo stesso credito non è vietata, finché nessuna delle esecuzioni è giunta allo stadio della continuazione (DTF 139 III 447 con-sid.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to determine that the costs of the current proceedings follow the outcome of the appeal (the appellant lost).

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

Used to establish the basis for setting the fee for the current judgment.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 14.2020.13 · Lugano 4 giugno 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2019.5961 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 29 novembre 2019 dalla

CO 1 __________ contro

RE 1 __________

giudicando sul reclamo dell’8 febbraio 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 3 febbraio 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 novembre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escus­so RE 1 per l’incasso di fr. 21.20 e fr. 71'779.10 indicando quali cause dei crediti: *“Spese di cura Pagamento diretto 2016,* *esigibile 06.07.2017”* rispettivamente *“Prestazione indennità giornaliera 2016 / 2017, esigibile 06.07.2017”*.

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 29 novembre 2019 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, se-zione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 27 dicembre 2019.

C. Statuendo con decisione del 3 febbraio 2020, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 160.– e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell’8 febbraio 2020 per ottenerne implicitamente

l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Stante l’e­­sito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 10 febbraio 2020 (data del timbro postale) contro la sentenza notificata a RE 1 il

4 febbraio 2020, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.

8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_ 290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_ 190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.

1.3.1 Nel reclamo RE 1 espone che il Pretore, prima di emettere la decisione impugnata relativa all’esecuzione n.__________, aveva già precedentemente respinto due istanze di rigetto della CO 1, con decisioni del 23 ottobre 2018 e dell’11 luglio 2019, entrambe emesse nell’ambito dell’esecuzione n. __________. Il reclamante si chiede quindi retoricamente come sia possibile che il medesimo richiedente promuova nei suoi confronti più esecuzioni e più istanze di rigetto con le stesse motivazioni, ritenendolo *“una farsa”* nei suoi confronti.

1.3.2 Sennonché in tal modo il reclamante si limita a ribadire un argomento già esposto in prima sede senza confrontarsi con la motivazione del Pretore secondo cui la documentazione prodotta dal­l’istante costituisce un titolo esecutivo ai sensi degli art. 99 LAINF e 54 LPGA e la precedente istanza presentata dalla CO 1 il

28 maggio 2019, sfociata nella decisione dell’11 luglio 2019, è stata respinta per motivi formali senza disamina di

merito, sicché la stessa esplica i suoi effetti unicamente nell’esecuzione n. __________. Ne segue che il reclamo, insufficientemente motivato, è irricevibile.

1.3.3 Ad ogni modo il reclamo andrebbe respinto anche nel merito. Il reclamante disconosce infatti che la procedura di rigetto è una procedura documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esi­stenza di un titolo esecutivo (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1). La decisione che respinge l’istanza di rigetto dell’opposizione non acquisisce pertanto regiudicata in merito all’esistenza della pretesa litigiosa (DTF 136 III 587 consid. 2.3) e, di conseguenza, non impedisce all’escutente di chiedere di nuovo il rigetto, anche nella stessa esecuzione, producendo tutti i documenti idonei a giustificare la propria pretesa che aveva omesso di allegare alla precedente istanza (DTF 140 III 461 consid. 2.5, sentenze della CEF 14.2016.224 del 10 gennaio 2017, consid. 4 e 14.2016.206 del 17 novembre 2016). D’altronde l’emissione di più precetti esecutivi per lo stesso credito non è vietata, finché nessuna delle esecuzioni è giunta allo stadio della continuazione (DTF 139 III 447 con-sid. 4.1.2), per tacere del fatto che la censura fondata sull’esi­stenza di più esecuzioni per un medesimo credito non rientra fra quelle enumerate dall’art. 81 cpv. 1 LEF e potrebbe essere sollevata solo nel quadro di un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF, DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

2. La tassa del presente giudizio, stabilita in

applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

3. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 71'800.30, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).