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14.2020.124 • TRAC TI 14.2020.124 Generato dall'IA

Creditor v. Debtor: Appeal Dismissed for Lack of Legal Criticism

Numero d'incarto 14.2020.124
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A creditor sought provisional rejection of an objection against an enforcement order based on a certificate of no assets, which the lower court granted, leading the debtor to appeal, claiming indigence due to receiving social benefits. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the debtor failed to articulate any specific legal criticism of the lower court's decision, as required for a valid appeal; the debtor's assertion of poverty, while noted, is a matter to be raised during the subsequent attachment or realization phases of enforcement, not a ground to overturn the provisional rejection of opposition, though costs were waived due to the debtor's presumed difficult financial circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 82 cpv. 2 LEF, Art. 93 LEF, Art. 123 LEF, Art. 106 cpv. 1 CPC; Creditor v. Debtor: Appeal Dismissed for Lack of Legal Criticism: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the debtor failed to articulate any specific legal criticism of the lower court's decision, as required for a valid appeal; the debtor's assertion of poverty, while noted, is a matter to be raised during the subsequent attachment or realization phases of enforcement, not a ground to overturn the provisional rejection of opposition, though costs were waived due to the debtor's presumed difficult financial circumstances.

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo situazione finanziaria autorizzazione all’esecuzione attestato di carenza beni domanda di fallimento stato di bisogno

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
DTF 142 I 94
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning about imposing costs, although the final decision waived them.

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Mentioned in relation to potential federal remedies, but not explicitly used in the dispositive orders.

art. 74 cpv. 2 LTF

Mentioned in the 'Rimedi giuridici' section regarding the condition for an appeal to the Federal Supreme Court, but not in the numbered orders.

art. 116 LTF

Mentioned in the 'Rimedi giuridici' section regarding the condition for a constitutional appeal, but not in the numbered orders.

art. 46 cpv. 1 LTF

Mentioned in the 'Rimedi giuridici' section regarding the suspension of appeal deadlines during judicial holidays, but not in the numbered orders.

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Testo completo

Incarto n. 14.2020.124 · Lugano 7 settembre 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2020.557 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 22 giugno 2020 dalla società

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo *(“obiezione”)* del 20 agosto 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 13 agosto 2020 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 agosto 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, l’CO 1 ha escus­so RE 1 per l’incasso di un attestato di carenza di beni del 25 maggio 2018 di fr. 13'171.80, oltre a spese di *“morosità”* e costi vari;

che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 giugno 2020 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città limitatamente a fr. 13'171.80;

che statuendo con decisione del 13 agosto 2020, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 320.– senz’assegnare ripetibili;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un’*“obiezione”* del 20 agosto 2020 *“contro le accuse, tutte le spese e i costi del processo”*, facendo valere di ricevere prestazioni sociali dal 2018 e di non essere in grado di soddisfare le esigenze dell’istante;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4);

che il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale de­ve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I

94 consid. 8.2 con rinvii);

che spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);

che solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;

che nel caso in esame RE 1 non muove alcuna critica alla sentenza impugnata, ma si limita a sostenere di non essere in grado di pagare l’importo posto in esecuzione;

che tale giustificazione non costituisce un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 82 cpv. 2 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione;

che semmai, egli potrà far valere tale censura al competente Ufficio d’esecuzione in sede di pignoramento (art. 93 LEF) o di realizzazione dei beni pignorati (art. 123 LEF) (vedi sentenza della CEF 14.2016.35 del 29 febbraio 2016 consid. 6);

che se l’impignorabilità dei suoi beni verrà accertata, l’Ufficio rilascerà all’istante un nuovo attestato di carenza di beni;

che il reclamo va pertanto dichiarato irricevibile;

che la tassa del presente giudizio andrebbe posta a carico di RE 1 (art. 106 cpv. 1 CPC);

che tuttavia le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui egli versa (a suo carico sono stati emessi undici attestati di carenza di beni per oltre fr. 40'000.– e percepisce a suo dire solo prestazioni dell’assistenza sociale) inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi peraltro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;

che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 13'171.80, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).