Creditor v. Debtor: Reversal of Bankruptcy Order Due to Pre-Judgment Debt Settlement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor initiated bankruptcy proceedings against a debtor for an unpaid debt, which resulted in the lower court declaring the debtor bankrupt. The debtor appealed this decision, claiming they had settled the debt prior to the bankruptcy declaration. The appellate court accepted the appeal and overturned the bankruptcy order because the debtor provided documentation—a signed receipt dated the morning before the judgment—confirming payment of the amount executed upon, thereby fulfilling the legal requirement for the cessation of bankruptcy based on the extinction of the underlying debt before its decree.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF; Creditor v. Debtor: Reversal of Bankruptcy Order Due to Pre-Judgment Debt Settlement: The debtor appealed this decision, claiming they had settled the debt prior to the bankruptcy declaration. The appellate court accepted the appeal and overturned the bankruptcy order because the debtor provided documentation—a signed receipt dated the morning before the judgment—confirming payment of the amount executed upon, thereby fulfilling the legal requirement for the cessation of bankruptcy based on the extinction of the underlying debt before its decree.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAThe court used this article as the main ground to annul the bankruptcy decision because the debt was proven to have been extinguished before the declaration.
This procedural rule was cited to justify placing the judicial costs (tassa di giustizia) on the appellant.
Cited in conjunction with other rules to determine the amount of the judicial fee imposed on the appellant.
Cited in conjunction with other rules to determine the amount of the judicial fee imposed on the appellant.
Testo completo
Incarto n. 14.2020.12 · Lugano 14 febbraio 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2019.1497 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 10 dicembre 2019 dalla
CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 2, __________) contro
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 10 febbraio 2020 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 6 febbraio 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, il 10 dicembre 2019 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento della Pobo SA per il mancato pagamento di fr. 32'542.15 più interessi e spese.
B. Nel termine impartito dal Pretore, la convenuta non ha presentato osservazioni scritte e nessuna delle parti ha chiesto la tenuta di un’udienza.
C. Statuendo con decisione del 6 febbraio 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 febbraio 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Lo stesso giorno il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2 CPC). Presentato il 10 febbraio 2020 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 7 febbraio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti *“unechte Noven”*). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).
Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta firmata dall’istante, con cui conferma di avere ricevuto in contanti il 7 febbraio 2020 alle ore 08:30, ossia prima della dichiarazione del fallimento, fr. 25'408.75 *“a saldo del dovuto”* (doc. G). Di conseguenza il presupposto di cui all’art. 172 cpv. n. 3 risultando adempiuto già quando il fallimento è stato decretato, la sentenza impugnata va annullata senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante nel senso dell’art.
174 cpv. 2 LEF.
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 6 febbraio 2020 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.
III. Notificazione a:
–
; –
; – Ufficio di esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Bellinzona; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,
Bellinzona.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).