Debtor's Late Appeal of Enforcement Action Dismissed
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn execution office notified a debtor regarding an enforcement action initiated by a creditor for an amount of over 18,000, which the lower court upheld by provisionally rejecting the debtor's opposition. The debtor subsequently challenged this decision by letter on August 4th, claiming never to have received the initial court decision from April 27th, which was delivered to the debtor on April 28th. The appellate court dismissed the debtor's submission as an inadmissible appeal because the ten-day deadline for filing such a review against the summary decision expired on May 8th, making the August 4th filing substantially late.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 60 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 72 cpv. 2 lett. a LTF; Debtor's Late Appeal of Enforcement Action Dismissed: The debtor subsequently challenged this decision by letter on August 4th, claiming never to have received the initial court decision from April 27th, which was delivered to the debtor on April 28th. The appellate court dismissed the debtor's submission as an inadmissible appeal because the ten-day deadline for filing such a review against the summary decision expired on May 8th, making the August 4th filing substantially late.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, which it confirmed must be assessed ex officio based on this provision.
This provision was used to allocate the judicial costs based on the outcome (loser pays rule).
Testo completo
Incarto n. 14.2020.116 · Lugano 31 agosto 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2019.6034 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 2 dicembre 2019 dalla
CO 1 contro
RE 1
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ notificato il 20 novembre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 18'619.10 oltre agli accessori;
che statuendo con decisione del 27 aprile 2020 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza presentata dalla CO 1 il 2 dicembre 2019 e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dall’escussa, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–;
che con scritto del 4 agosto 2020 l’RE 1 ha comunicato alla Pretura di non aver *“mai”* ricevuto la decisione appena menzionata e chiesto di essere ascoltata onde poter esternare il carattere a suo dire scorretto della fattura fatta valere dalla CO 1;
che il Pretore ha trasmesso tale scritto alla Camera quale reclamo, con comunicazione all’RE 1;
che la sentenza contestata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
ch’essendo la notifica avvenuta in concreto all’RE 1 il 28 aprile 2020 (tracciamento dell’invio raccomandato n. __________), il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 8 maggio;
che presentata il 4 agosto 2020 (data del timbro postale), la contestazione dell’RE
1 è quindi ampiamente tardiva;
che trattata come reclamo essa è pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio (art. 60 CPC);
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 200.–, è posta a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).