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14.2020.114 • TRAC TI 14.2020.114 Generato dall'IA

Compensation Fund v. Debtor (Appeal on Execution Proceedings and Admissibility)

Numero d'incarto 14.2020.114
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A compensation fund initiated execution proceedings to recover CHF 5,362.00 in unduly received supplementary benefits, which the debtor opposed; the lower court rejected the opposition and the debtor appealed, primarily requesting the appointment of a legal aid lawyer and making arguments against the original benefit decision, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to specifically challenge the reasoning of the lower court's decision, which correctly recognized the fund's benefit decision as a valid title for the final rejection of the opposition, and because the debtor introduced arguments in the appeal that should have been raised in the initial opposition to the benefit repayment decision.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di restituzione di prestazioni complementari indebitamente percepite. Reclamo insufficientemente motivato e fondato su allegazioni nuove

Parole chiave

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fondo di compensazione procedura di gratuito patrocinio prestazione complementare allegazione motivata azione di disconoscimento del debito indennità per insolvenza

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
DTF 142 I 94
1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.
DTF 138 III 586
– sollevare già nella procedura che ha portato alla decisione invocata quale titolo di rigetto definitivo (DTF 138 III 586 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 326 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning explaining the inadmissibility of the appeal due to the introduction of new allegations of fact.

art. 106 cpv. 1 CPC

The allocation of court costs follows the outcome of the decision (loser pays).

art. 48 OTLEF

Cited in conjunction with Art. 106 CPC for determining the amount of the judgment fee.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in conjunction with Art. 106 CPC for determining the amount of the judgment fee.

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Testo completo

Incarto n. 14.2020.114 · Lugano 12 febbraio 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 20 maggio 2020 dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 6 agosto 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 3 agosto 2020 dal Pretore aggiunto;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 febbraio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 5'362.–, indicando quale causa del credito la *“Decisione di restituzione del 18 ottobre 2019 quale prestazione complementare indebitamente percepita”*;

che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 20 maggio 2020 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città;

che nel termine impartito per presentare eventuali osservazioni, con scritto del 28 maggio 2020 il convenuto si è limitato a chiedere che gli venisse designato un patrocinatore d’ufficio per risolvere il suo caso, poiché le sue entrate non gli consentivano “*di prenderne uno a pagamento*”;

che con risposta del giorno successivo, il primo giudice ha comunicato all’escusso di ritenere che nel caso concreto non vi fossero gli estremi per accogliere una simile richiesta;

che statuendo con decisione del 3 agosto 2020, il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 210.– e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante;

che il primo giudice ha inoltre respinto la richiesta di nomina di un patrocinatore d’ufficio;

che RE 1 si è opposto alla sentenza appena citata con un reclamo del 6 agosto 2020 chiedendo inoltre di essere convocato “*in dovuta sede*” alla presenza del funzionario dell’Ufficio AI quale persona di contatto per il suo caso;

che stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che presentato il 6 agosto 2020 (data del timbro postale) contro la decisione notificata il 5 agosto 2020, il reclamo è senz’altro tempestivo, considerato che il termine veniva a scadere il 15 agosto, che è festivo (Assunzione di Maria o Ferragosto, art. 1 della legge ticinese concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino [RL 843.200]), per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 17 agosto (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);

che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4);

che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che ilreclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii);

che spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);

che nel caso specifico RE 1 non mette minimamente in discussione la sentenza impugnata, ma si limita a contestare la decisione della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG con cui essa ha preteso la restituzione di prestazioni complementari indebitamente percepite per fr. 5'362.–, sostenendo di aver chiesto chiarimenti all’Ufficio AI dopo l’emanazione della medesima, resi impossibili a causa del presunto smarrimento della documentazione originale;

che il reclamo è quindi irricevibile, da una parte perché RE 1 non si confronta con la motivazione addotta dal Pretore aggiunto, che ha correttamente attribuito alla decisione della Cassa istante la qualità di titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, dall’altra poiché il reclamante in prima sede si è limitato a chiedere la designazione di un patrocinatore d’ufficio senza prendere posizione sull’istanza, sicché tutte le allegazioni di fatto contenute nel ricorso sono inammissibili (art. 326 cpv.

1 CPC);

che, d’altronde, come ricordato dal primo giudice l’escusso può opporsi al rigetto definitivo soltanto ove provi con documenti che *dopo* la sentenza il debito si è estinto o si è prescritto, oppure il termine per il pagamento è stato prorogato (art. 81 LEF);

che ad ogni modo l’escusso non è autorizzato a eccepire in sede di rigetto motivi di opposizione che avrebbe potuto – e dovuto

– sollevare già nella procedura che ha portato alla decisione invocata quale titolo di rigetto definitivo (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2);

che, detto altrimenti, le motivazioni che RE 1 ha presentato col reclamo andavano semmai fatte valere davanti alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG interponendo opposizione alla decisione del 18 ottobre 2019 entro il termine di 30 giorni indicato nella medesima (v. punto 5 pag. 3 della decisione) e non possono pertanto più essere esaminate in sede di rigetto dell’opposizione;

che visto quanto precede, la richiesta di citazione formulata dal reclamante risulta inutile, poiché egli non potrebbe comunque allegare fatti nuovi né produrre nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC);

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'362.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; – Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Via C. Ghiringhelli 15 A, Bellinzona.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).