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14.2020.112 • TRAC TI 14.2020.112 Generato dall'IA

Creditor Provisional Rejection of Objection to Enforcement Based on Unlinked Invoices and Delivery Notes

Numero d'incarto 14.2020.112
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor sought the provisional rejection of a debtor's objection to an enforcement action based on invoices and delivery notes, arguing these constituted a recognized debt under enforcement law. The lower court rejected the request because the delivery notes, though signed, lacked prices, and the invoices referenced them without the signed delivery notes referencing the invoices or prices. The appellate court upheld this decision, reasoning that for a document signed by the debtor (like a delivery note) to serve as a title for provisional rejection, it must clearly refer to another document (like an invoice) that specifies the debt amount, or the amount must be readily determinable at the time of signing; since the signed delivery notes did not refer to the later-issued, non-counter-signed invoices containing the prices, the required evidential link to establish an easily determinable debt amount was missing, necessitating ordinary proceedings for debt collection.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Fornitura di merci. Bollettini di consegna che non indicano il prezzo. Fatture che rinviano ai bollettini di consegna

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo procedura esecutiva attestato di carenza beni invio di una cosa non ordinata pagamento provvisorio titolo rappresentante merci

Disposizioni normative citate

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Art. 319 lett. a CPC
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
Art. 251 lett. a CPC
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art.
Art. 321 cpv. 2 CPC
a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Art. 321 cpv. 1 CPC
1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
Art. 320 CPC
Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
Art. 326 cpv. 1 CPC
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Art. 82 LEF
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv.
Art. 82 cpv. 1 LEF
The court implicitly confirmed the grounds for rejecting the appeal based on the lack of a recognized debt title under this article, as the final order rejected the appeal seeking the provisional set-aside of the opposition.

Giurisprudenza citata

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DTF 121 III 285
Seizure of Non-Yet-Due Pillar 3a Pension Benefits
DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
DTF 132 III 142
Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.
DTF 136 III 587
Bankruptcy Overruled After Denial of Stay Pending Declaratory Action
DTF 136 III 530
2 LEF; DTF 136 III 530 consid.
DTF 139 III 301
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 82 cpv. 1 LEF

The court implicitly confirmed the grounds for rejecting the appeal based on the lack of a recognized debt title under this article, as the final order rejected the appeal seeking the provisional set-aside of the opposition.

Art. 106 cpv. 1 CPC

This article was used to rule on the allocation of court costs based on the outcome of the decision.

Art. 61 cpv. 1 OTLEF

This article, along with Art. 48 OTLEF, was cited in the context of determining the amount of court costs.

Art. 48 OTLEF

This article was cited in the context of determining the amount of court costs.

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Testo completo

Incarto n. 14.2020.112 · Lugano 24 febbraio 2021 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 2 marzo 2020 dalla

RE 1 succursale di , (rappresentata da __________ e __________, __________) contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 4 agosto 2020 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 24 luglio 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 febbraio 2020 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la RE 1, succursale di __________, ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 17'776.20 oltre agli interessi del 5% dal 7 febbraio 2020 (indicando quale causa del credito: *“Estratto conto”*), fr. 666.80 (per *“5% interessi fino al 06.02.2020”*) e fr. 100.– (per *“No­stre* *spese di sollecito”*).

B. Avendo l’escussa interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 2 marzo 2020 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nessuno si è presentato all’udienza di discussione tenutasi il 18 giugno 2020.

C. Statuendo con decisione del 24 luglio 2020, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 200.– senz’assegnare ripetibili.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 agosto 2020 per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 27 luglio 2020, il termine d’impugnazione, iniziato a decorrere il primo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b con rif., 49 III 76), ossia lunedì 3 agosto 2020, è scaduto giovedì

13 agosto. Presentato il 4 agosto 2020 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Ne segue che i documenti acclusi al reclamo, come pure quelli prodotti con lo scritto del 18 agosto 2020, intitolato *“Aggiunta documenti”*, non possono essere presi in considerazione nella misura in cui non siano già stati presentati in prima sede.

2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha motivato la reiezione del­l’istanza rilevando che le fatture prodotte dall’istante non sono firmate dalla convenuta, mentre i bollettini di consegna sono sì sottoscritti dalla stessa, ma non indicano i prezzi dei materiali forniti, sicché non è possibile determinare precisamente l’importo riconosciuto dall’escussa.

4. Nel reclamo la RE 1 afferma che due fatture (di fr. 24'344.25 e 10'107.30) menzionano in alto a destra un bollettino che risulta firmata dalla convenuta sull’ultima pagina, mentre due altre fatture (di fr. 100.50 e 70.45) non sono controfirmate. Precisa che non è usuale da lei indicare i prezzi sul bollettino mer­ce.

5. Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF – e quindi un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione – l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o

perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF

139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi, Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 25 ad art. 82 LEF). *Conditio sine qua non* è che l’importo riconosciuto sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti già al momento del­la sottoscrizione del riconoscimento (già citata DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; sentenze della CEF 14.2019.141 del 14 novembre 2019 consid. 6.1, 14.2017.194 del 22 maggio 2018 consid. 6.1 e 14.2017.215 dell’8 maggio 2018 consid. 5 e

5.4 ; Staehelin, op. cit., n. 26 ad art. 82; Veuillet in: Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 48 ad art. 82 LEF). Il riconoscimento può essere dedotto anche da un insieme di documenti, non necessariamente tutti firmati dall’escusso, a condizione però che il documento in cui egli si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’importo del debito o che permettano di quantificarlo. Tale ammontare dev’essere determinato o agevolmente determinabile nei documenti ai quali rinvia il documento firmato già al momento della sua sottoscrizione (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehelin, op. cit., n. 15 e 26 ad art. 82).

5.1 Nella fattispecie, la fattura n. __________ datata 31 gennaio 2019 (doc. C accluso all’istanza), di complessivi fr. 24'344.25, rinvia effettivamente al bollettino di consegna n. __________, il quale risul­ta firmato da tale *“__________”* sull’ultima pagina (doc. C). Sennonché si è in presenza di un valido titolo di rigetto solo nel caso in cui il documento firmato dal debitore senza menzione di una somma di denaro (in concreto il bollettino di consegna) rinvia a quello che indica l’importo riconosciuto (nella fattispecie la fattura), e non il contrario. In effetti, dev’essere chiaro l’ammontare riconosciuto dal debitore al momento in cui egli sottoscrive il riconoscimento. Nel caso in esame, il bollettino di consegna non rinvia alla fattura, quindi non rinvia alla somma di fr. 24'344.25 posta in esecuzione, anche perché la fattura risulta essere stata stampata dopo la consegna (o meglio il 1° febbraio 2019 alle ore 03:27:27, v. doc. C a piede di pagina). La decisione impugnata resiste pertanto alla critica.

5.2 Gli stessi rilievi possono essere fatti per la fattura n. __________ datata 20 maggio 2019 (doc. D), di complessivi fr. 10'107.30, che rinvia al bollettino di consegna n. __________0,

il quale risulta firmato da tale *“__________”* sull’ultima pagina (doc. D). Anche in questo caso il bollettino di

consegna non rinvia alla fattura, anche perché la fattura risulta essere stata stampata dopo la consegna (o meglio il 21 maggio 2019 alle ore 03:43:23, v. doc. D a piede di pagina).

5.3 La stessa reclamante ammette che le altre due fatture prodotte in prima sede, di fr. 70.45 (doc. E) e di fr. 100.50 (doc. F), non sono controfirmate dalla convenuta. Non possono di conseguenza giustificare il rigetto provvisorio dell’esecuzione a norma dell’art. 82 cpv. 1 LEF.

5.4 Non sussiste invero alcun obbligo legale d’indicare i prezzi della merce sui bollettini di ordinazione o di consegna. Tuttavia, se non risulta possibile calcolare precisamente il prezzo della merce ordinata o consegnata sulla scorta del bollettino, il fornitore non può ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dal clien­-te all’esecuzione volta all’incasso di quel prezzo, ma deve far capo a un’azione creditoria in procedura ordinaria (art. 79 LEF e sopra consid. 2). In alternativa, il fornitore può far firmare la fattura al cliente al momento della consegna o allegarla al bollettino di consegna con un rinvio espresso in modo da poter poi ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione producendo il bollettino e la fattura. Nel caso di specie, tuttavia, in assenza di siffatti accorgimen­ti, la documentazione prodotta dall’istante non può assurgere a titolo di rigetto e il reclamo va pertanto respinto.

6. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

7. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 18'543.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).