Creditor Bankruptcy Declaration Reversed Due to Post-Recess Debt Settlement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor sought the bankruptcy of a debtor for an unpaid debt, leading the lower court to declare bankruptcy effective the day after the decision, which fell during the summer judicial recess, but the debtor filed a timely appeal claiming the debt had since been settled. The appellate court accepted the appeal because, under the relevant law concerning the commencement of the bankruptcy decree's effects during a recess, the payment made by the debtor prior to the first business day after the recess fulfilled the statutory requirement for annulling the bankruptcy, thereby leading to the reversal of the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 146 cpv. 1 CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 175 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC; Creditor Bankruptcy Declaration Reversed Due to Post-Recess Debt Settlement: The appellate court accepted the appeal because, under the relevant law concerning the commencement of the bankruptcy decree's effects during a recess, the payment made by the debtor prior to the first business day after the recess fulfilled the statutory requirement for annulling the bankruptcy, thereby leading to the reversal of the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited implicitly in the reasoning to support the ground for annulling the bankruptcy, as the payment occurred before the bankruptcy decision took effect.
Cited in the reasoning to determine when the bankruptcy decision took legal effect, influencing the decision on annulment.
Cited implicitly in the reasoning as the prerequisite met that justifies the annulment of the bankruptcy.
Cited in the reasoning as the basis for placing costs on the appellant due to the tardy payment that necessitated the judicial procedure.
Cited in the reasoning as a basis for calculating the court fee that was ultimately imposed on the appellant.
Cited in the reasoning as a basis for calculating the court fee that was ultimately imposed on the appellant.
Cited in the reasoning as a procedural basis permitting the appeal (reclamo) against the decision.
Cited in the reasoning to establish the appeal remedy (reclamo) available against the lower court's decision.
Cited in the reasoning to define the summary procedure under which the initial decision was rendered.
Cited in the reasoning to establish the deadline for appealing the summary procedure decision.
Cited in the reasoning to establish when the appeal deadline started running after the summer recess.
Cited in the reasoning to confirm that the decision being appealed was a final, non-appealable decision from the first instance.
Cited in the reasoning to establish the jurisdiction of the Execution and Bankruptcy Chamber of the Court of Appeal to hear the matter.
Cited in the concluding remarks establishing the deadline for appealing to the Federal Tribunal.
Cited in the concluding remarks establishing the type of appeal (ricorso in materia civile) available to the Federal Tribunal.
Cited in the concluding remarks regarding the suspension of the appeal deadline during judicial recesses.
Implicitly applied via the orders in Dispositive II and III imposing court costs.
Not explicitly cited in the dispositive orders (I, II, III).
Not explicitly cited in the dispositive orders (I, II, III).
Testo completo
Incarto n. 14.2020.108 · Lugano 24 agosto 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella causa SO.2019.1495 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 2 dicembre 2019 dalla
CO 1 (rappresentata dal RA 1, ) contro
RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1 )
giudicando sul reclamo del 31 luglio 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 14 luglio 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, il 2 dicembre 2019
la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 8'654.60.
B. Nel termine impartito dal Pretore, il convenuto non ha presentato osservazioni scritte e le parti non hanno chiesto di essere convocate a un’udienza.
C. Statuendo con decisione del 14 luglio 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal giorno successivo alle ore 9:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 31 luglio 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 3 agosto 2020 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 15 luglio 2020 durante le ferie estive (art. 56 n. 2 LEF), il termine d.mpugnazione, iniziato a decorrere il primo giorno utile dopo le ferie (art. 146 cpv. 1 CPC, DTF 121 III
285 consid. 2/b con rif., 49 III 76), ossia il 3 agosto, è scaduto giovedì 13 agosto. Presentato già il 31 luglio 2020 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
Nel caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona il 31 luglio 2020 (doc. C accluso al reclamo) relativa al pagamento di fr. 9'027.10 a saldo dell’esecuzione inoltrata dall’istante. Ricordato che il fallimento deve considerarsi aperto nel senso
dell’art. 175 LEF al momento che il giudice ha indicato nella sua decisione, anche se la stessa è stata pronunciata
anteriormente (DTF 60 III 4; sentenza della CEF 14.2011.49 del 5 aprile 2011, consid. 1, con rinvii), il pagamento del reclamante risulta posteriore alla dichiarazione del fallimento, decretato per il 15 luglio 2020 alle ore 9:00. Sennonché tale data corrisponde al primo giorno delle ferie estive, di modo che per l’art. 56 n. 2 LEF la pronuncia ha prodotto i suoi effetti solo dal primo giorno utile dopo le ferie, ovvero il 3 agosto 2020 (v. sopra consid. 1). Siccome il presupposto di cui all’art. 172 n. 3 LEF risulta adempiuto già prima del momento in cui la pronuncia ha esplicato effetti nei confronti del reclamante, il fallimento va annullato senza necessità di verificarne la solvibilità nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 14 luglio 2020 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE 1.
III. Notificazione a:
–
; – ; – Ufficio d’esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,
Bellinzona.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).