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14.2020.101 • TRAC TI 14.2020.101 Generato dall'IA

Creditor Bankruptcy Petition Annulled Due to Prior Debt Extinguishment

Numero d'incarto 14.2020.101
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A creditor sought the bankruptcy of a debtor for an unpaid claim, leading the lower court to declare bankruptcy based on the creditor's petition and the debtor's non-appearance at the hearing. The debtor appealed, claiming the debt had been settled prior to the bankruptcy declaration, and presented an enforcement office distribution statement dated before the lower court's decision confirming the claim's extinguishment. The appellate court reasoned that since the underlying debt, the prerequisite for bankruptcy under the relevant statute, was extinguished before the bankruptcy was ordered, the declaration of bankruptcy must be annulled, irrespective of the debtor's solvency or procedural arguments regarding service of process.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 145 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; Creditor Bankruptcy Petition Annulled Due to Prior Debt Extinguishment: The debtor appealed, claiming the debt had been settled prior to the bankruptcy declaration, and presented an enforcement office distribution statement dated before the lower court's decision confirming the claim's extinguishment. The appellate court reasoned that since the underlying debt, the prerequisite for bankruptcy under the relevant statute, was extinguished before the bankruptcy was ordered, the declaration of bankruptcy must be annulled, irrespective of the debtor's solvency or procedural arguments regarding service of process.

Parole chiave

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domanda di fallimento debito insoddisfatto compensazione nel fallimento credito in esecuzione annullamento della dichiarazione di fallimento danno ai creditori Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 172 n. 3 LEF

This article established the ground for annulling the bankruptcy declaration because the debt had been extinguished before the declaration.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited to justify placing the court fees on the appellant due to their late payment causing the judicial procedure.

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Testo completo

Incarto n. 14.2020.101 · Lugano 23 luglio 2020 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2020.1010 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza presentata il 24 febbraio 2020 dalla

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 14 luglio 2020 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 9 luglio 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 24 febbraio 2020 la CO

1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 5'015.43.

B. All’udienza di discussione del 24 giugno 2020 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione del 9 luglio 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 luglio 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimen­to, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica (edittale) è avvenuta in concreto alla RE 1 il 9 luglio 2020, il termine d’impugnazione, sospeso durante le ferie estive (dal 15 luglio al 15 agosto: art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), sarebbe scaduto giovedì 20 agosto. Presentato il 14 luglio 2020 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono

verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti *“unechte Noven”*). Il fallimento va quindi

annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

Nel caso in esame la reclamante ha prodotto uno stato di ripartizione eseguito dall’Ufficio d’esecuzione l’8 aprile 2020 (doc. 3 accluso al reclamo), da cui si evince che il credito dell’istante è stato estinto in quella data, ovvero prima della pronuncia del fallimento, con un riparto di fr. 5'299.80. Di conseguenza il presupposto di cui all’art. 172 n. 3 LEF risultando adempiuto già al momento in cui è stato decretato (10 luglio 2020), il fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante nel senso del­l’art. 174 cpv. 2 LEF né le censure della stessa relative al fatto ch’essa ha un recapito sociale attivo e alla mancata ricezione della citazione all’udienza.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).

Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 9 luglio 2020 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).